Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.30870 del 29/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 27000/2018 promosso da:

D.M.F., elettivamente domiciliato in Roma, piazza Giuseppe Mazzini 27, presso lo studio dell’avv. Nicolais Giulia, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione in sostituzione del precedente difensore;

– ricorrente –

contro

Comune di Ischia, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Premuda 1/A, presso lo studio dell’avv. Diddoro Roberto, rappresentato e difeso dall’avv. Antonelli Sergio, in virtù di procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e nei confronti di Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore (quale successore ex lege dell’Agenzia del territorio), elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1583/18 della CTR della Campania, depositata il 19/02/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/06/2021 dal Consigliere REGGIANI ELEONORA.

letti gli atti del procedimento in epigrafe.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 15837/18, depositata il 19/02/2016, la CTR della Campania ha confermato la pronuncia di primo grado, che aveva rigettato in toto il ricorso proposto dal contribuente contro due avvisi di accertamento relativi alla maggiore imposta ICI, dovuta per gli anni 2010 e 2011, notificati in data 03/09/2015.

Avverso la sentenza della CTR, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

Si sono difesi con controricorso entrambi gli intimati.

Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.l. c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e la falsa applicazione della L. 342 del 2000, art. 74, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per avere la CTR ritenuto che il Comune avesse legittimamente liquidato la maggiore imposta ICI sulla base della nuova rendita, determinata dall’Agenzia del territorio il 24/05/2012, a modifica della dichiarazione DOCFA, presentata dal contribuente il 27/05/2011, anche se non era stata a quest’ultimo notificata.

Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e la falsa applicazione della L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 41, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per non avere la CTR rilevato che il recupero retroattivo dell’ICI potesse valere esclusivamente per l’immobile oggetto della richiesta di regolarizzazione edilizia e non anche per gli altri cinque immobili, pure indicati negli avvisi di accertamento.

Con il terzo motivo di ricorso è dedotto (messo esame di un fatto decisivo per il giudizio, che era stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per le stesse ragioni indicate nel motivo immediatamente precedente.

3. E’ infondata l’eccezione di inammissibilità del primo motivo di ricorso per violazione del principio di autosufficienza.

Risulta, infatti, chiaramente determinato il thema decidendum, sia con riferimento al capo della decisione impugnato sia con riguardo alle ragioni fondanti le critiche mosse.

In particolare, parte ricorrente ha censurato la decisione di appello, nella parte in cui ha ritenuto non necessaria la notifica al contribuente della variazione alla rendita catastale indicata nella dichiarazione DOCFA di quest’ultimo, operata dall’Agenzia del territorio, richiamando il disposto della L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1, comparando la nuova disciplina a quella applicabile fino al 1999 ed illustrando le ragioni della diversa ricostruzione operata alla luce della giurisprudenza di legittimità.

4. Il primo motivo di ricorso è fondato.

Com’e’ noto, le Sezioni Unite di questa Corte, con due pronunce (Cass., Sez. U., n. 3160 del 09/02/2011 e Cass., Sez. U, n. 3666 del 15/02/2011) – successivamente confermate dalle Sezioni Semplici (v. tra le ultime, Cass., Sez. 5, n. 14402 del 09/06/2017) – ha affermato che, in tema di ICI, la L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1, nel prevedere che, a decorrere dal 1 gennaio 2000, gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati siano efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, deve essere interpretato nel senso che è giuridicamente impossibile utilizzare una rendita prima della sua notifica al fine di individuare la base imponibile dell’ICI, anche se ciò non esclude l’utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, a fini impositivi anche per annualità d’imposta “sospese”, ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso.

Secondo il giudice di legittimità, l’utilizzazione a fini impositivi della rendita per annualità d’imposta anteriori, ma ancora suscettibili di accertamento, è possibile, ma richiede che la rendita, messa in atto successivamente al 1 gennaio 2000, sia stata comunque notificata.

Tale principio è stato affermato anche con riferimento alle ipotesi di modifica dell’attribuzione di rendita catastale a seguito di variazione richiesta con procedura DOCFA (cfr. da ultimo Cass., Sez. 5, n. 17002 del 16/06/2021; Cass., Sez. 5, n. 10126 dell’11/04/2019; contra Cass. Sez. 5, n. 27576 del 30/10/2018; Cass., Sez. 5, n. 21505 del 20/10/2010).

In particolare, secondo l’opinione richiamata, e condivisa da questo Collegio, qualora il contribuente si sia avvalso, per l’accatastamento di un immobile della procedura DOCFA, la notifica della rendita catastale utilizzata per la determinazione dell’ICI è da ritenersi superflua solo nel caso in cui il Comune non effettui modificazioni, poiché, ove liquidi l’imposta sulla base di una rendita diversa da quella proposta dal contribuente, il relativo atto di attribuzione della nuova rendita deve essere prima notificato al destinatario (Cfr. Cass., Sez. 5, n. 16364 del 10/06/2021 e Cass., Sez. 5, n. 7801 del 20 marzo 2019).

Tale conclusione e’, peraltro, conforme alla espressa disciplina contenuta nel D.M. 19 aprile 1994 (regolamento recante norme per l’automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari), ove all’art. 1, comma 10, è precisato che l’ufficio notifica al contribuente le risultanze della dichiarazione DOCFA “nei soli casi in cui abbia apportato variazioni a quelle denunciate o proposte dalla parte”.

5. E’ infondata l’eccezione di inammissibilità del secondo motivo di ricorso per violazione del principio di autosufficienza.

Risulta, infatti, chiaramente determinato il thema decidendum, sia con riferimento al capo della decisione censurato e sia con riguardo alle ragioni fondanti le critiche mosse.

In particolare, il ricorrente ha censurato la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto legittima l’applicazione retroattiva della nuova rendita (agli anni d’imposta 2010 e 2011), determinata dall’Agenzia del territorio nel 2012, a modifica di quella indicata nella dichiarazione DOCFA presentata dal contribuente nel 2011, rilevando che il disposto della L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 41, si applica solo ai beni in relazione ai quali sia stata presentata istanza di regolarizzazione edilizia.

6. Anche il secondo motivo è fondato.

Com’e’ noto, ai sensi della L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 41, “Per i fabbricati oggetto della regolarizzazione degli illeciti edilizi di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, l’imposta comunale sugli immobili prevista dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, è dovuta, in ogni caso, con decorrenza dal 1 gennaio 2003 sulla base della rendita catastale attribuita a seguito della procedura di regolarizzazione, sempre che la data di ultimazione dei lavori o quella in cui il fabbricato è comunque utilizzato sia antecedente. Il versamento dell’imposta relativo a dette annualità è effettuato a titolo di acconto, salvo conguaglio, in due rate di uguale importo entro i termini ordinari di pagamento dell’imposta per l’anno 2004, in misura pari a 2 Euro per ogni metro quadrato di opera edilizia regolarizzata per ogni anno di imposta”.

Secondo tale disciplina, del tutto derogatoria rispetto a quella generale (regolata dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 2), l’ICI è dovuta con decorrenza retroattiva dal 1 gennaio 2003, sulla base della rendita catastale attribuita a seguito della procedura di regolarizzazione, sempre che la data di ultimazione dei lavori o quella in cui il fabbricato è comunque utilizzato sia antecedente.

la disposizione opera per tutti i fabbricati che sono stati oggetto della regolarizzazione degli illeciti edilizi di cui al D.L. n. 269 del 2003, art. 32, conv. con modif. in L. n. 326 del 2003, avendo la norma la chiara finalità di non premiare ulteriormente chi ha già usufruito della sanatoria degli abusi edilizi, avvantaggiandosi anche del tempo necessario al completamento della procedura.

Nel caso di specie il contribuente ha dedotto che la procedura di sanatoria ha riguardato l’unità immobiliare identificata nel Comune di Ischia al Foglio 8, particella 2956, sub 5, categoria A/2, classe 3, vani 6, rendita catastale 594,96, che era stata oggetto di un ampliamento di circa 22 mq (p. 13 del ricorso per cassazione).

Anche l’Agenzia delle entrate ha richiamato tale immobile, specificando che il contribuente ha proposto il classamento sopra riportato, mentre l’Ufficio ha accertato, e modificato, quanto proposto con la dichiarazione DOCFA riconducendo il bene sempre in categoria A/2, ma in classe 4, con vani 7 e rendita catastale 809,80 (p. 1 controricorso Agenzia delle entrate).

La stessa sentenza della CTR ha fatto riferimento a tale immobile e alla relativa classificazione da ultimo operata dall’Ufficio, condividendone le ragioni (p. 3 della sentenza impugnata).

Con riferimento a tale unità immobiliare, dunque, risulta corretta l’applicazione della nuova rendita con effetto retroattivo per l’ICI dovuta per l’anno 2010 e 2011.

Per quanto riguarda gli altri immobili indicati negli avvisi di accertamento impugnati, la sentenza impugnata ha rilevato che per tali unità immobiliari “… l’appellante presentava dichiarazione di accatastamento con la procedura DOCFA di cui al D.M. n. 701 del 1994 alla competente Agenzia del Territorio, la quale, a seguito di tali dichiarazioni di accatastamento, rettificava il classamento proposto”).

In assenza di ulteriori precisazioni, provenienti da alcune delle parti, deve ritenersi operante la disciplina generale, fornita dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 2.

Questa Corte ha precisato che la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 2, – in base alla quale le risultanze delle variazioni catastali hanno efficacia, ai fini della determinazione della base imponibile, a decorrere dall’anno successivo a quello nel corso del quale sono state annotate negli atti catastali – si applica anche quando il contribuente, ai fini della determinazione della rendita catastale, si avvalga della procedura DOCFA, poiché il termine di efficacia delle rendite stabilito dal detto art. 5, comma 2, è ispirato a ragioni di uniformità delle dichiarazioni e degli accertamenti e costituisce espressione del principio di uguaglianza (v. Cass., Sez. 6-5, n. 21760 del 07/09/2018).

Ovviamente, a seguito di rettifica del classamento operato dal contribuente con procedura DOCFA, la successiva attribuzione, da parte dell’ente impositore, della rendita catastale costituisce, una volta notificata, la base imponibile anche per le annualità “sospese”, suscettibili di accertamento ovvero di liquidazione e rimborso (Cass., Sez. 5, n. 10126 del 11/04/2019).

Come sopra evidenziato, nella specie non risulta che tale notifica vi sia stata.

Ne’ è stata dedotta alcuna particolare ragione per la quale tale nuova classificazione possa riguardare retroattivamente, e in particolare per le annualità 2010 e 2011, anche i beni diversi da quelli condonati.

In conclusione, gli avvisi di accertamento impugnato si fondano correttamente sulla nuova rendita nel determinare l’imposta ICI per il bene oggetto di sanatoria in riferimento agli anni 2010 e 2011, ma l’applicazione retroattiva non vale per gli altri beni.

8. L’accoglimento del secondo motivo di ricorso rende superfluo l’esame del terzo, che deve ritenersi assorbito.

9. In conclusione, accolto il primo e il secondo motivo di ricorso e assorbito il terzo, deve essere cassata la sentenza impugnata nei limiti dei motivi accolti con rinvio della causa alla CTR della Campania, in diversa composizione, che rideterminerà l’ICI dovuta dal contribuente negli anni 2010 e 2011 solo con riguardo ai beni interessati dalla richiesta di sanatoria edilizia, utilizzando la rendita catastale indicata nella DOCFA presentata il 27/02/2011 e non quella modificata dall’Ufficio il 27/05/2021.

10. La CTR provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte:

accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione e, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata nei limiti indicati, con rinvio della causa, anche per la statuizione sulle spese del presente grado di giudizio, alla CTR della Campania, in diversa composizione, per gli accertamenti indicati in motivazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, mediante collegamento “da remoto”, il 21 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021

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