LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12764-2020 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
SIMAP SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI 43, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO D’AYALA VALVA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIETRO ANTONIO BIANCATO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 159/25/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA, depositata il 10/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 14/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA CAPRIOLI.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione sulla base di un unico motivo con cui si duole della violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, dell’art. 118 disp. att. c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
Si lamenta che il Giudice di appello avrebbe posto a base della decisione asserzioni prive di qualsiasi attinenza con la fattispecie controversa.
Si osserva infatti che la CTR della Lombardia, sez. distaccata di Brescia, non sembra aver colto il punto centrale della vicenda atteso che a fronte di una ricostruzione dell’Ufficio aventi ad oggetto operazioni oggettivamente inesistenti il giudice del gravame afferma di non aver ravvisato indizi della realizzazione di “presunte frodi a carosello” ossia di una ipotesi tipicamente ricondotta alla ben diversa fattispecie delle operazioni soggettivamente inesistenti.
In secondo luogo si rileva che la CTR si sarebbe limitata a confermare la decisione di primo grado senza operare alcun vaglio critico in ordine alle censure svolte in grado di appello.
Il motivo è fondato.
Ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento.
La motivazione è meramente apparente che determina la nullità perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. Un., Sentenza n. 22232 del 2016, Rv. 641526-01; coni. Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 14927 del 2017).
Ciò posto come si evince anche dalla sentenza impugnata la contestazione sollevata dall’Ufficio aveva ad oggetto una rettifica delle dichiarazioni dei redditi relative alla società Simap s.r.l. correlata ad operazioni oggettivamente inesistenti.
La motivazione posta a base della decisione attiene invero alla rilevata carenza probatoria correlata ad una frode a carosello e alla carente dimostrazione da parte dell’Ufficio di una consapevole partecipazione della contribuente all’illecito. Si tratta di una argomentazione sganciata dalla fattispecie contestata che rende la motivazione priva di coerenza e di attinenza alle ragioni poste a fondamento della pretesa impositiva.
Le sconnessioni logiche e giuridiche rilevate nella sentenza d’appello ne comportano la cassazione con rinvio al giudice di merito il quale, sulla scorta dei superiori regolativi e della documentazione versata in atti, dovrà procedere al completo riesame della sentenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso cassa la decisione impugnata e rinvia alla Ctr della Lombardia sez. distaccata di Brescia, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Così deciso in Roma, il 14 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021