LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
Dott. FANTICINI Giovanni – Consigliere –
Dott. MELE F. – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27840-2014 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
e contro
INOXWAY SOCIETA’ IN LIQUIDAZIONE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 760/2014 della COMM.TRIB.REG. di FIRENZE, depositata il 10/04/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/09/2020 dal Consigliere Dott. MELE FRANCESCO;
Per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n. 760/25/14 depositata il 10.4.2014, non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 settembre 2020 dal relatore, consigliere Dott. Mele Francesco.
RILEVATO
che:
– Inoxway srl in liquidazione proponeva ricorso avverso avviso di accertamento recante la contestazione della omessa contabilizzazione di ricavi per l’esercizio 2005 pari a Euro 477.500,00.
– L’adita Commissione tributaria provinciale di Prato accoglieva parzialmente il ricorso rideterminando i maggiori ricavi accertati in Euro 150.000,00, somma per la quale -per come si legge in sentenza- “il CTU nominato dalla commissione di primo grado non è stata in grado di ricostruire contabilmente le operazioni effettuate dalla ricorrente, mentre tale operazione è stata possibile, pur con qualche carenza documentale, per il rimanente importo”;
– Proponevano appello entrambe le parti: principale, l’Agenzia delle Entrate; incidentale la società contribuente.
– La CTR rigettava il primo e accoglieva il secondo con la sopra menzionata sentenza.
Per la cassazione di tale l’Agenzia delle Entrate propone ricorso affidato a due motivi.
La società contribuente, intimata, non si è costituita.
CONSIDERATO
che:
– I motivi di cui consta il ricorso recano: 1) “Nullità della sentenza per motivazione apparente. Violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”; 2) “In subordine: omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.
– Con il primo motivo, la ricorrente denuncia il vizio di motivazione apparente, equiparabile al difetto assoluto di motivazione, essendosi la CTR “limitata a osservare del tutto apoditticamente che la documentazione allegata agli atti è stata sufficiente ai fini della ricostruzione contabile, omettendo del tutto di specificare il doveroso vaglio critico delle deduzioni critiche svolte dall’ufficio a proposito della CTU, così che il contenuto della decisione si esaurisce in una acritica adesione alle conclusioni della stessa CTU”.
– Il motivo, che investe per intero la sentenza impugnata – favorevole in toto alla contribuente che ha visto rigettare l’appello principale e accogliere quello incidentale- è fondato; invero, la CTR, da un lato dà atto dei rilievi dell’Ufficio e di “alcune carenze” della documentazione e, dall’altro, definisce detta documentazione “comunque sufficiente”, tale, cioè, da consentire al CTU di rispondere al quesito posto nel senso che l’intero importo in contestazione “deriva da una operazione meramente finanziaria e pertanto non è costituito da ricavi non contabilizzati”.
– Premesso che la ricorrente ha onorato il principio di autosufficienza trascrivendo le parti degli atti che attengono alla doglianza articolata nella presente sede, si osserva che il CTU medesimo evidenzia, a più riprese, la insufficienza della documentazione a sua disposizione; gli scritti dell’ausiliario sono costellati di dubbi, ricavabili anche dalle parole usate (“difficile verificare”, “presumibilmente”, “giorno imprecisato”, “sembra”, assenza di “supporto documentale”, assenza di “riscontri bancari”). Quanto precede, in uno al contenuto dell’incarico conferito al CTU e ai richiami alla sentenza della CTP -laddove necessari-, è stato puntualmente rappresentato dall’Ufficio in sede di gravame senza che la CTR curasse -è il condivisibile riferimento della ricorrente alla giurisprudenza di legittimità-di “illustrare le due distinte attività nel processo di formazione del proprio convincimento, enunciando in modo esaustivo l’iter logico giuridico che conduce alla decisione adottata, ossia una attività di scienza, intesa quale conoscenza dei fatti e delle circostanze della causa e una attività di giudizio manifestando il ragionamento e la valutazione dei fatti prospettati dalle parti, nonchè l’idoneità o inidoneità dei medesimi a fungere da elementi a sostegno della corretta risoluzione della controversia dedotta in giudizio” (cass. n. 9577 del 2013).
– Nulla di tutto ciò è rinvenibile nella sentenza impugnata, la cui motivazione è ridotta alle poche insufficienti righe sopra trascritte.
– L’accoglimento del primo comporta che il secondo resti assorbito.
– La sentenza va dunque cassata con rinvio, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, in diversa composizione.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2021