LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –
Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9065-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
N.S., F.C.M.R., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ORTI DELLA FARNESINA 155, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIA ZHARA BUDA, rappresentati e difesi dall’avvocato SALVATORE LA ROSA;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 3495/2016 della COMM. TRIB. REG. SICILIA, depositata il 10/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15/07/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.
PREMESSO che:
1. l’Agenzia delle entrate ricorreva per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR della Sicilia accoglieva l’appello proposto da N.S. e da F.C.M.R. contro la decisione di primo grado di rigetto dell’originario ricorso avverso l’avviso di accertamento per omessa dichiarazione di maggior plusvalenza ai fini IRPEF su cessione di terreni edificabili;
2. i contribuenti resistevano con controricorso;
3. con memorie del ***** e del *****, i contribuenti, documentando di avere presentato, l’8 maggio 2019, istanze di adesione alla definizione agevolata della lite ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, convertito con modificazioni dalla L. 136/2019, e di avere effettuato il pagamento della somma dovuta, evidenziando non essere stato notificato entro il 31 luglio 2020 atto di diniego della definizione ai sensi del medesimo art. 6, comma 12, chiedevano dichiararsi l’estinzione del processo a spese compensate;
4. considerato quanto precede, visto il ridetto D.L., art. 6, comma 13, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio con spese a carico di chi le ha anticipate.
PQM
la Corte dichiara l’estinzione del giudizio con spese a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, svolta con modalità da remoto, il 15 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021