LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. MELE Maria Elena – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25525/2017 R.G. proposto da:
M.T., rappresentata e difesa dall’Avv. Salvatore Sammartino e dall’Avv. Giuseppe Piero Siviglia, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo sito in Roma, via dell’Elettronica, n. 20;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. staccata di Caltanissetta, n. 1106/7/17 depositata il 27 marzo 2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 maggio 2021 dal Consigliere Dott.ssa Mele Maria Elena.
RITENUTO
che:
M.T. ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia la quale aveva rigettato l’appello proposto nei confronti della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Caltanissetta.
Oggetto del giudizio era costituito dall’avviso di accertamento con cui l’Ufficio, sulla base degli studi di settore, aveva rideterminato il reddito dichiarato dalla contribuente a fini IRPEF, IRAP e IVA per l’anno 2005.
L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO
che:
Nelle more dell’udienza, la contribuente ha depositato una memoria con cui ha chiesto che sia dichiarata l’estinzione del giudizio essendosi avvalsa della definizione della controversia ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, conv. in L. n. 136 del 2018 e ha depositato documentazione attestante l’avvenuto pagamento degli importi dovuti. L’Agenzia delle entrate ha presentato istanza di estinzione del giudizio avendo la direzione provinciale di Caltanissetta comunicato che la contribuente aveva presentato domanda di definizione agevolata e aveva provveduto al pagamento di quanto dovuto.
Alla luce della documentazione prodotta e della richiesta proveniente da entrambe le parti, deve dichiararsi cessata la materia del contendere, con estinzione del giudizio.
Ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e pone le spese a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021