LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2932-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente-
contro
ERG EOLICA GINESTRA S.r.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato LUIGI MARSICO, rappresentata e difesa dall’Avvocato ALESSANDRA STASI giusta procura speciale estesa in calce al ricorso;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 5923/29/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 16/6/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/5/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa DELL’ORFANO ANTONELLA.
RILEVATO
CHE:
l’Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania aveva respinto l’appello avverso avviso di accertamento con cui, in rettifica della denuncia DOCFA presentata dalla società Erg Geolica Ginestra S.r.l., relativa all’accastamento di turbine eoliche, l’Agenzia delle entrate aveva attribuito la categoria D1;
la società contribuente resiste con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale condizionato affidato a quattro motivi, depositando, infine, memoria difensiva.
CONSIDERATO
CHE:
1.1. con il primo mezzo l’Agenzia denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. e lamenta che la CTR abbia erroneamente accolto il ricorso della contribuente in relazione a questione diversa da quella sollevata nell’atto di appello dell’Amministrazione circa la motivazione dell’avviso di accertamento, avendo invece la CTR annullato l’atto impositivo per vizio del procedimento di comparazione utilizzato ai fini dell’accatastamento;
1.2. la censura va disattesa atteso che, come riportato nel controricorso in cui si trascrive in parte qua l’atto di costituzione in secondo grado, la parte appellata, oltre a chiedere il rigetto dell’appello, risulta aver riproposto le doglianze già formulate in primo grado circa l’erronea determinazione della rendita catastale da parte dell’Amministrazione in base al metodo comparativo;
1.3. nel caso di specie, quindi, era sufficiente che la società, vittoriosa in primo grado, riproponesse specificamente in appello, secondo quanto richiesto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56, le questioni assorbite, perché non s’intendessero rinunciate (cfr. Cass. sez. unite 12 maggio 2017, n. 11799; Cass. sez. 6-5, ord. 22 giugno 2016, n. 12937; Cass. sez. 5, 18 dicembre 2014, n. 26830) ed occorre inoltre rilevare, come, nella fattispecie in esame, la società avesse articolato anche appello incidentale condizionato, col quale, tra le altre questioni, chiedeva ancora che fosse accertata la piena conformità della rendita catastale proposta con la procedura DOCFA al criterio comparativo di cui al D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 28, comma 1;
2.1. il secondo motivo, come già affermato da questa Corte in identica fattispecie inter partes (cfr. Cass. n. 888/2018), è inammissibile, avendo l’Amministrazione in esso cumulato due diversi ordini di censure;
2.2. con la prima, l’Agenzia delle Entrate, prospettando il vizio della decisione impugnata in relazione al parametro di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, assume che la decisione impugnata avrebbe omesso l’esame di un punto decisivo della controversia relativo ai dati di fatto edsagli elementi decisivì di valutazione, sul presupposto che la comparazione non dovesse essere effettuata secondo il criterio di uguaglianza tra beni aventi le stesse caratteristiche;
2.3. in tal modo, tuttavia, la censura, oltre a muovere da un presupposto di fatto che non è dato rinvenire nella decisione impugnata (la CTR ha, infatti, escluso, la comparazione con il valore dell’aerogeneratore di cui al pvc della Guardia di Finanza del 2006, non postulando la necessità della comparazione tra beni uguali, ma sulla base di un giudizio di fatto in punto di difetto assoluto di omogeneità tra i beni in comparazione per epoca di costruzione e per potenza), esula dal parametro invocato dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella sua attuale formulazione, che richiede proprio l’omesso esame di fatto, da intendersi come fatto storico, principale o secondario che, ove invece debitamente esaminato, avrebbe determinato un esito diverso del giudizio (cfr. Cass. sez. unite 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. sez. lav. 9 luglio 2015, n. 14324; Cass. sez. 2, 14 giugno 2017, n. 14802);
2.4. nel caso di specie, come è dato leggere dalla decisione impugnata, la CTR ha dato conto di avere avuto chiara la cognizione dei costi, delle caratteristiche tecniche, in relazione alla potenza degli impianti, ed all’epoca di costruzione degli aerogeneratori in comparazione, pervenendo, peraltro, al giudizio secondo il quale essi non avrebbero potuto utilmente assurgere ad elementi idonei per la determinazione della rendita catastale nel procedimento indiretto secondo il metodo dell’approccio di costo;
2.5. sotto il profilo della dedotta censura di violazione di norma di diritto, occorre rilevare, per un verso, che essa è prospettata in maniera confusa in relazione alla generica dedotta violazione del D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 28, in quanto detta disposizione, come è noto, si compone di due commi, solo il secondo dei quali si riferisce al cd. procedimento indiretto per approccio di costo, laddove non sia possibile determinare il capitale fondiario secondo il procedimento diretto costituito dall’approccio reddituale per il quale (D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 28, comma 1), prevede che “il capitale fondiario è costituito dal valore venale della unità immobiliare all’epoca censuaria stabilita”, che “si determina, di regola, tenendo presenti i prezzi correnti per la vendita di unità immobiliari analoghe”;
2.6. lo stesso riferimento alle disposizioni della circolare n. 6/2012 dell’Agenzia del Territorio del 30 novembre 2012 non assurge ad elemento chiarificatore della censura;
2.7. la circolare, il cui oggetto attiene alla “determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale e particolare: profili tecnico-estimativi” si occupa, infatti, con i relativi allegati, dell’intera problematica in oggetto, rilevando, in particolare (pag. 4) come la possibilità di utilizzare gli approcci reddituale e di mercato sia fortemente limitata “dal vincolo normativo costituito dall’epoca censuaria di riferimento, che, ormai lontana nel tempo” (biennio 1988- 89, giusta il D.M. 20 gennaio 1990, art. 1 comma 3), “aumenta il livello d’incertezza che caratterizza le analisi di mercato dei segmenti immobiliari in esame”;
2.8. quand’anche poi dovesse comunque ritenersi che la censura contenga elementi sufficienti perché sia riferita alla denuncia dell’erroneità del procedimento indiretto di determinazione della rendita catastale mediante il metodo dell’approccio di costo, secondo cui (D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 28, comma 2) “qualora non sia possibile determinare il capitale fondiario sulla base degli elementi previsti nel precedente comma, il valore venale si stabilisce con riguardo al costo di ricostruzione, applicando su questo un adeguato coefficiente di riduzione in rapporto allo stato attuale delle unità immobiliari”, deve rilevarsi come essa non tenga conto dei più recenti “indirizzi operativi in tema di determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari destinate a centrali eoliche” quali indicati dagli stessi più recenti documenti di prassi (cfr. Allegato a AGEDP- RE Registro Ufficiale 15 marzo 2017 – I), secondo cui, nella stima catastale ante 1 gennaio 2016 degli impianti, quantunque realizzati, come nella fattispecie in esame nel 2012, dopo cioè l’epoca censuaria di riferimento, per la relativa componente impiantistica ai fini della stima catastale debba essere utilizzato il costo medio infracensuario, dovendo poi i costi di ricostruzione, come determinati, delle diverse strutture, impianti fissi e sistemazioni esterne, essere ricondotti all’epoca censuaria delle stime catastali (biennio 1988-89) mediante l’indice FOI pubblicato dall’ISTAT, attesa l’assenza di ulteriori indici dei prezzi specifici per la tipologia di opere in esame (cfr. pagg. 17-18 del succitato Allegato);
3.1. ne consegue il rigetto del ricorso principale così come proposto dall’Agenzia delle Entrate, con conseguente assorbimento del ricorso incidentale, che deve essere qualificato come condizionato in relazione ai primi tre motivi, essendo venuto meno l’interesse della controricorrente alla pronuncia Sulle relative questioni, rimaste assorbite nella decisione resa dalla CTR (omessa pronuncia su motivi di appello formulati anche in via condizionata) o rispetto alle quali, come in punto di asserito difetto di motivazione dell’atto di rettifica della rendita catastale, la società era rimasta soccombente;
3.2. con il quarto motivo di ricorso. incidentale la contribuente si duole della disposta compensazione delle spese di lite e denuncia violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, per motivazione irrimediabilmente apparente, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 nella parte in cui la sentenza impugnata ha giustificato la disposta compensazione delle spese di lite di primo grado, che aveva statuito che “sussistono sufficienti motivi per procedere all’integrale compensazione delle spese di lite, attesa la peculiarità della materia”, ed ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti al di fuori dei casi previsti dalla relativa disposizione;
3.3. se è vero che la giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le altre, Cass. 2016, n. 11217) ha affermato che il riferimento alla peculiarità della questione o della materia non è sufficiente ad integrare una motivazione idonea a giustificare la compensazione delle spese di lite tra le parti, in relazione ai presupposti giustificativi stabiliti dall’art. 92 c.p.c. nel testo quale richiamato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 1, quale applicabile ratione temporis, nondimeno, con riferimento all’omessa motivazione, va ricordato che la mancanza di motivazione su questione di diritto e non di fatto deve ritenersi irrilevante, ai fini della cassazione della sentenza, qualora il giudice di merito sia comunque pervenuto ad un’esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame;
3.4. in tal caso, come precisato dalle Sezioni Unite (Cass. 22 febbraio 2017, n. 2731), “la Corte di cassazione, in ragione della funzione nomofilattica ad essa affidata -dall’ordinamento, nonché dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all’art. 111 Cost., comma 2, ha il potere, in una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 384 c.p.c., di correggere la motivazione anche a fronte di un “error in procedendo”, quale la motivazione omessa, mediante l’enunciazione delle ragioni che giustificano in diritto la decisione assunta sempre che si tratti di questione che non richieda ulteriori accertamenti di fatto”;
3.5. nella fattispecie in esame le gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare la disposta integrale compensazione “delle spese di lite tra le parti vanno ravvisate nella complessità e novità della questione di merito sottoposta all’esame del giudice tributario in punto di determinazione della rendita catastale secondo il procedimento indiretto dell’approccio di costo;
3.6. la sentenza impugnata va dunque confermata, quantunque con correzione in diritto della relativa pronuncia nei termini sopra indicati;
4. le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico dell’Amministrazione ricorrente, avuto riguardo alla soccombenza largamente prevalente della stessa in relazione allo specifico oggetto del relativo contenzioso.
PQM
La Corte rigetta il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorso incidentale, condizionato, in relazione ai primi tre motivi, e lo rigetta in relazione al quarto motivo; condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 19 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021