Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.30903 del 29/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17684-2015 proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– ricorrente –

contro

F.M., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA BAVA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 170/2015 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 11/05/2015 R.G.N. 99/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/04/2021 dal Consigliere Dott. ALFONSINA DE FELICE.

RILEVATO

CHE:

F.M., vigile del fuoco era stato riconosciuto dal Ministero dell’Interno vittima del dovere per le conseguenze subite a causa dell’intervento di soccorso effettuato nell’esplosione di una palazzina che aveva prodotto cinque morti e venticinque feriti, con una percentuale d’invalidità stimata dalla Commissione Medica in misura del 24%;

il Tribunale di Genova, adito dal F. in merito alla asserita sottostima del grado di invalidità complessivo accertato in sede tecnica, aveva accolto la domanda, dichiarando sottovalutato il danno, segnatamente con riferimento all’indice di invalidità permanente e alla commisurazione del danno biologico, e aveva attribuito al ricorrente un grado d’invalidità calcolato nella misura del 33%;

la predetta percentuale è stata confermata dalla Corte d’appello di Genova, in seguito alla rinnovazione della consulenza medico legale, sia per il deficit funzionale derivato dalla frattura del femore sia per la presenza di mezzi di sintesi incidenti sulla misura del danno biologico;

la Corte d’appello ha riformato, tuttavia, la pronuncia di prime cure per non avere quest’ultima, considerato che il superamento della soglia del 25% della complessiva invalidità, avrebbe comportato altresì il riconoscimento dell’assegno ai sensi della L. n. 407 del 1998, art. 2, a decorrere dall’1 gennaio 2006, nonché dello speciale assegno vitalizio ai sensi della L. n. 206 del 2004, art. 5, comma 3, a decorrere dall’1 gennaio 2008 con attribuzione degli accessori di legge sui ratei scaduti;

la cassazione della sentenza è domandata dal Ministero dell’Interno sulla base di due motivi;

F.M. ha depositato controricorso, illustrato da successiva memoria.

CONSIDERATO

CHE:

col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il Ministero ricorrente lamenta “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, in riferimento alla circostanza per cui la Corte territoriale non avrebbe considerato che il F., dispensato dal servizio per inidoneità legata all’infarto del miocardio occorsogli nel 2009, era stato in seguito ritenuto dal Tar Liguria (sent. n. 157 del 2013), pienamente idoneo al servizio operativo nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, quale componente delle squadre operative e dei servizi di vigilanza antincendio; rileva che l’omessa valutazione di una siffatta decisione determinerebbe una contraddittorietà della motivazione per il fatto che il F., ritenuto incondizionatamente idoneo ai servizi operativi, fosse stato dichiarato invalido con una percentuale superiore al 24%;

col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deduce “Violazione dell’art. 2909 c.c.”; la Corte territoriale avrebbe adottato nel 2015 una decisione incompatibile con le risultanze della sentenza del Tar n. 157 del 2013, passata in giudicato in quanto non appellata;

il primo motivo è inammissibile;

risulta in atti che la questione relativa alla presunta incompatibilità tra indennizzo quale vittima del dovere e idoneità al servizio costituisce parte del thema decidendum fin dal primo grado di giudizio;

la sentenza del Tribunale, riportata nel controricorso (p. 18), dà conto del rigetto della domanda proposta in tal senso dall’Avvocatura dello Stato, motivata con una statuizione di sostanziale neutralità del giudizio rispetto all’idoneità o meno alla mansione rispetto alla quantificazione dei postumi del danno conseguente all’attività di soccorso prestata nel 1987 dal vigile del fuoco, che la competente commissione ha accertato con una quantificazione inferiore in applicazione di criteri di calcolo ritenuti erronei alla luce del D.P.R. n. 181 del 2009;

la domanda, riproposta in appello dalla difesa del Ministero odierno controricorrente, è stata nuovamente rigettata con una motivazione che, nel confermare la conclusione di primo grado sulla quantificazione complessiva dell’invalidità al 33%, ha concluso che la valutazione sul grado di invalidità “…non può certo ritenersi scalfita dalle argomentazioni formulate dal Ministero appellante, incentrate unicamente sull’idoneità del F. (a decorrere dal 19 luglio 2012) allo svolgimento del servizio di Vigile del Fuoco” (p. 5 sent.);

deve, pertanto, ritenersi che sul punto vi sia una “doppia conforme”;

secondo il costante orientamento di legittimità “Nell’ipotesi di “doppia conforme”, prevista dall’art. 348-ter c.p.c., comma 5, (applicabile, ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), il ricorrente in cassazione – per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (nel testo riformulato dal D.L. n. 83 cit., art. 54, comma 3, ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) – deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse” (Cass. n. 26774 del 2016; Cass. n. 19001 del 2016; Cass. n. 5528 del 2014);

il secondo motivo è infondato;

la Corte d’appello, recependo integralmente gli esiti della consulenza medico legale disposta nel grado, ha affermato che non sussiste attinenza tra l’idoneità al lavoro, valutata in relazione ai postumi di una patologia cardiaca che aveva comportato la dispensa dal servizio e l’attribuzione del grado d’invalidità permanente ai fini del trattamento riservato alle vittime del dovere;

nessuna incompatibilità può, infatti, ritenersi sussistente tra gli esiti di due vicende processuali, evolute su piani concettualmente diversi: la prima concernente la revisione da parte del Giudice dell’appello del punteggio di invalidità complessiva riconosciuto a F.M., la seconda riguardante il ripristino incondizionato dell’idoneità ai servizi operativi in capo allo stesso, quale effetto di un giudicato amministrativo;

in definitiva, il ricorso va dichiarato infondato; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

si dà atto che non sussistono i presupposti per l’obbligo del versamento, da parte del Ministero dell’Interno, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17;

detto obbligo non può trovare, infatti, applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato le quali, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr., per tutte, Cass. n. 1778 del 2016).

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il Ministero ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in Euro 200 per esborsi, Euro 4.000,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 8 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021

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