Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.30912 del 29/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3391-2020 proposto da:

O.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO, presso lo studio dell’avvocato MARCO LANZILAO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ROMA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 4793/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 12/07/2019 R.G.N. 2945/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/04/2021 dal Consigliere Dott. MARGHERITA MARIA LEONE.

RILEVATO

CHE:

1. La Corte di appello di Roma con sentenza pubblicata il 12.7.2019, respingeva il ricorso proposto da O.A., cittadino del Ghana, avverso l’ordinanza con cui il tribunale di Roma aveva rigettato la domanda diretta al riconoscimento dello status di rifugiato, alla protezione sussidiaria o protezione per motivi umanitari proposta dall’interessato;

2.1a Corte territoriale, per quel che qui interessa, precisava che:

a) la censura relativa alla delega all’audizione a un solo componente della Commissione risultava infondata trattandosi di doglianza diretta al procedimento amministrativo per la concessione del beneficio, priva di autonoma rilevanza rispetto alla valutazione del giudice e quindi non mirata a contestare la legittimità del provvedimento.

b) le censure ulteriori erano risultate prive del carattere di specificità richieste per l’atto di appello; in particolare il tribunale aveva rilevato che il ricorrente aveva posto a fondamento della domanda ragioni esclusivamente personali (era scappato dal paese di origine perché il padre di una ragazza che aveva messo incinta e che era morta a causa dell’aborto impostole dal genitore, lo aveva denunciato alla polizia), senza prospettare circostanze persecutorie per ragioni di razza, religione, nazionalità, appartenenza a gruppi sociali o politici. Aveva pertanto escluso le condizioni per lo status di rifugiato.

Il primo Giudice aveva poi motivato il diniego della protezione sussidiaria ritenendo insussistente il pericolo di danno grave alla vita o alla persona in caso di rientro in Ghana ed aveva infine rigettato la richiesta di protezione umanitaria perché non adeguatamente provata la sussistenza di una situazione di particolare vulnerabilità nonché l’integrazione in Italia.

Rispetto a tali statuizioni assunte dal tribunale la Corte territoriale riteneva insufficienti e prive di specificazioni le censure proposte in sede di gravame.

3. O.A. proponeva ricorso avverso detta decisione.

4. Il Ministero dell’Interno si costituiva al solo fine di presenziare, eventualmente all’udienza di discussione.

CONSIDERATO

CHE:

5. il ricorso è articolato in quattro motivi;

5.1. Con il primo motivo è denunciata la violazione dell’art. 342 c.p.c. per aver, la corte territoriale, erroneamente valutato privi di specificità i motivi di appello.

Il motivo è inammissibile. Questa Corte ha chiarito che “Il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci l’omessa od inesatta valutazione di atti o documenti prodotti in giudizio, anche ove intenda far valere un vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, è onerato, a pena di inammissibilità del ricorso, non solo della specifica indicazione del documento e della chiara indicazione del nesso eziologico tra l’errore denunciato e la pronuncia emessa in concreto, ma anche della completa trascrizione dell’integrale contenuto degli atti e dei documenti così da rendere immediatamente apprezzabile dalla Suprema Corte il vizio dedotto” (Cass. n. 14107/2017, Cass. 5478/2018).

E’ stato anche precisato che “L’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un “error in procedendo”, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso. Pertanto, ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l’onere di specificare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione del giudice di appello e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto a quel giudice, e non può limitarsi a rinviare all’atto di appello, ma deve riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità” (Cass. n. 22880/2017).

I principi enunciati, a cui si intende dare continuità, evidenziano l’onere di allegazione precisa e puntuale, da parte del ricorrente che denunci il vizio nella determinazione del giudice del merito, circa l’esatto contenuto degli atti o documenti ritenuti erroneamente valutati. Tale onere risponde alla concreta necessità che il Collegio chiamato a valutare il vizio abbia ben chiari i termini per procedere all’esame richiesto. A tale onere l’attuale ricorrente non ha ottemperato poiché, pur richiamando l’atto di impugnazione ritenuto privo di specificazione, non ne ha riportato l’esatto contenuto, così impedendo ogni valutazione da parte del Collegio.

5.2 Con il secondo motivo è denunciato, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, l’errato esame delle dichiarazioni rese dal ricorrente alla Commissione territoriale e delle allegazioni offerte in giudizio per la valutazione della condizione personale del ricorrente.

5.3 Con il terzo motivo è lamentata la mancata concessione della protezione sussidiaria cui il ricorrente aveva diritto in virtù della attuale condizione socio politica del paese di origine. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

5.4) L’ultima censura lamenta la mancata applicazione della protezione prevista dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 con riguardo al divieto di espulsione dello straniero che rischi di essere perseguitato nel paese di origine o corra gravi rischi di vita. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

Gli ultimi tre motivi devono ritenersi assorbiti a seguito della carenza allegatoria già accertata con l’esame della prima censura. La assenza di sufficienti elementi descrittivi della storia e delle circostanze di fatto necessarie alla valutazione del caso in esame non può che determinare l’inammissibilità dell’intero ricorso.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Nulla per le spese.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, quanto al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ivi previsto, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza, il 28 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021

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