LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. LORITO Matilde – Consigliere –
Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3394-2020 proposto da:
A.O., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO, 38, presso lo studio dell’avvocato MARCO LANZILAO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ROMA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;
– resistente con mandato –
avverso il decreto n. 26066/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 09/12/2019 R.G.N. 75701/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/04/2021 dal Consigliere Dott. MARGHERITA MARIA LEONE.
RILEVATO
CHE:
1. Il tribunale di Roma con decreto pubblicato il 9.12.2019, respingeva il ricorso proposto da A.O., cittadino della Nigeria, avverso il provvedimento con il quale la Commissione territoriale di Roma, aveva rigettato la domanda di riconoscimento di status di rifugiato, protezione sussidiaria umanitaria di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998 proposta dall’interessato, fuggito per il suo orientamento sessuale.
Il Tribunale aveva ritenuto che:
2. Era stata disposta ed effettuata l’audizione del ricorrente a fronte della valutazione di non credibilità del racconto fatta dalla Commissione.
In sede giudiziale il ricorrente aveva dichiarato di essersi accorto del suo orientamento sessuale all’età di 15 anni e non, come affermato dinanzi alla Commissione, all’età di 26 anni. Aveva affermato, per la prima volta, che il padre era deceduto, e che, a causa del suo orientamento sessuale, (scoperto, dopo una partita di calcio, a consumare in bagno un rapporto sessuale con un compagno di squadra che era stato picchiato ed ucciso), era riuscito a fuggire. Riferiva infine, sempre per la prima volta in tribunale, di essere ricercato dalla polizia nigeriana per il reato di omosessualità e di essere fuggito dal paese per evitare l’arresto.
A fronte di tali dichiarazioni il tribunale valutava che le diverse contraddizioni del racconto emerse tra le due audizioni minavano la credibilità complessiva dello stesso e determinano l’assenza di condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato.
Allo stesso modo escludeva la protezione sussidiaria, anche con riferimento al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) non avendo il ricorrente indicato rischi per la propria vita o sicurezza connessi alla situazione del paese di provenienza.
Il primo giudice riteneva altresì non accoglibile la richiesta di protezione umanitaria, non essendo allegate e documentate particolari condizioni di vulnerabilità, non potendo, il dovere di cooperazione istruttoria del giudice, spingersi a colmare le lacune allegatorie.
3. Il ricorrente proponeva ricorso avverso detta decisione.
4. Il Ministero dell’Interno non si costituiva e depositava memoria al solo fine di eventuale partecipazione all’udienza di discussione.
CONSIDERATO
CHE:
5. il ricorso è articolato in cinque motivi;
5.1. con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 in tema di credibilità.
Il ricorrente contesta la valutazione del tribunale sulla ritenuta non credibilità del racconto, in quanto fondata solo sulla contraddittorietà circa la età riferita con riguardo alla scoperta del proprio orientamento sessuale. Il tribunale non avrebbe ottemperato al procedimento previsto dall’art. 3, attivandosi per accertare la veridicità del racconto.
Il motivo è fondato.
Questa Corte ha in più occasioni chiarito che “In tema di protezione internazionale e umanitaria, la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiere non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, e, inoltre, tenendo conto “della situazione individuale e della circostanze personali del richiedente” (di cui all’art. 5, comma 3, lett. c), D.Lgs. cit.), con riguardo alla sua condizione sociale e all’età, non potendo darsi rilievo a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati quando si ritiene sussistente l’accadimento, sicché è compito dell’autorità amministrativa e del giudice dell’impugnazione di decisioni negative della Commissione territoriale, svolgere un ruolo attivo nell’istruzione della domanda, disancorandosi dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario, mediante l’esercizio di poteri-doveri d’indagine officiosi e l’acquisizione di informazioni aggiornate sul paese di origine del richiedente, al fine di accertarne la situazione reale” (Cass. n. 10/2021; Cass.n. 28195/2019).
E’ stato altresì precisato che “(…) Al fine di escludere il diritto di conseguire la protezione internazionale, o sussidiaria, da parte dello straniero che si dichiara omosessuale, non è sufficiente verificare che nello Stato di provenienza l’omosessualità non sia considerata alla stregua di un reato, ma deve altresì essere accertata l’accettazione sociale dell’omosessualità nel suddetto Paese e l’esistenza di un’adeguata protezione da parte dello Stato, a fronte eventuali atteggiamenti negativi o di minacce provenienti da soggetti privati” (Cass. 24 aprile 2019, n. 11176).
La scelta decisoria impugnata risulta non corrispondente con i principi enunciati poiché, sebbene si siano registrate contraddizioni nel racconto del richiedente, deve considerarsi che il racconto va valutato, quanto a credibilità, “nel suo insieme” non potendo, la singola contraddizione, inficiare l’intero quadro allegatorio (in tal senso Cass.n. 24183/2020).
Peraltro, in presenza di siffatte contraddizioni, il giudice avrebbe anche dovuto considerare che “L’appartenenza ad un determinato gruppo sociale, nella specie l’omosessualità, del richiedente protezione internazionale non può essere escluso dal rilievo che le dichiarazioni della parte non ne forniscano la prova, dal momento che il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 dispone che tali dichiarazioni, se coerenti con i requisiti di cui alle lettere da a) ad e) della norma, possono da sole essere considerate veritiere pur se non suffragate da prova, ove comparate con COI aggiornate, e la Corte di Giustizia (sentenza 25/1/2018 C-473/16, alla luce dell’art. 13, par. 3, lett. a), della Direttiva 2005/85 e dell’art. 15 par. 3, lettera a), della Direttiva 2013/32, ha evidenziato che, in relazione all’omosessualità, il colloquio deve essere svolto da un intervistatore competente; che si deve tenere conto della situazione personale e generale in cui s’inseriscono le dichiarazioni, ed in particolare dell’orientamento sessuale; che la valutazione di credibilità non può fondarsi su nozioni stereotipate associate all’omosessualità ed in particolare sulla mancata risposta a domande relative a tali nozioni, quali quelle concernenti la conoscenza di associazioni per la difesa dei diritti degli omosessuali (Cass. n. 9815/2020).
La decisione impugnata risulta pertanto non sufficientemente corredata da adeguato approfondimento circa le condizioni personali e di contesto sociale proprio con riguardo all’orientamento sessuale del ricorrente ed agli effetti sulla sua storia e sulla richiesta protezione. La censura deve pertanto essere accolta.
2) Con il secondo motivo è dedotto l’omesso esame delle dichiarazioni e l’omessa cooperazione istruttoria. Erronea applicazione dell’onere della prova 3) Il terzo motivo censura la mancata concessione della protezione sussidiaria, in ragione dell’attuale situazione socio politica del paese di origine. Violazione D.Lgs. n. 251 del 1957, art. 14; Omesso esame fonti informative; Omessa motivazione, motivazione apparente, il tutto con riguardo alle condizioni del Paese di origine.
4) E’ altresì dedotta la violazione e falsa applicazione D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4,5,6 e 14 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5). Difetto motivazione. Travisamento dei fatti, sempre con riguardo alle condizioni del paese di origine.
5) Con ultimo motivo è denunciato l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, quali le fonti attualizzate. Travisamento dei fatti. Difetto motivazione; Mancata applicazione della protezione umanitaria. esistenza condizione vulnerabilità.
Il ricorrente lamenta la mancata valutazione del primo giudice circa la possibilità di rilasciare il permesso di soggiorno in ragione della esistenza dei gravi motivi di carattere umanitario.
Gli ultimi quattro motivi risultano assorbiti dall’accoglimento della prima censura.
Il ricorso deve pertanto essere accolto con riferimento al primo motivo, assorbiti tutti gli altri; cassata la decisione con riguardo al motivo accolto q rinviata la causa al Tribunale di Roma, diversa composizione, per la decisione della causa sulla base dei principi enunciati, oltre che sulle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri. Cassa il decreto con riguardo al motivo accolto, e rinvia la causa, anche sulle spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Roma, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, all’adunanza camerale, il 28 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021