LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. LORITO Matilde – Consigliere –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –
Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3429-2020 proposto da:
B.D., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato CLAUDINE PACITTI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ROMA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;
– resistente con mandato –
avverso il decreto n. 25919/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 10/07/2019 R.G.N. 1426/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/04/2021 dal Consigliere Dott. CARLA PONTERIO.
RILEVATO
che:
1. 1. Il Tribunale di Roma, con decreto n. 25919 del 10.7.2019, ha respinto il ricorso proposto da B.D., cittadino del Ghana, avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale, che aveva negato il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.
2. Il richiedente aveva dichiarato di aver lasciato il suo paese di origine per un problema legato alla scomparsa di alcuni bambini, alunni della scuola materna ove insegnava, ad opera del capo del villaggio e che questi aveva dapprima fatto uccidere un collega del ricorrente e poi fatto rapire il ricorrente medesimo che, per fuggire, aveva ucciso una delle guardie del corpo del capo villaggio.
3. Avverso il provvedimento del Tribunale B.D. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
4. Il Ministero dell’Interno si è costituito al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.
Considerato che:
6. Col primo motivo di ricorso il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, censurando il decreto nella parte in cui ha escluso l’esistenza delle condizioni necessarie per il riconoscimento della protezione sussidiaria, nonostante la situazione di violenza e instabilità diffusa in Ghana, desumibile da fonti ufficiali, come il rapporto annuale di Amnesty International 2014/2015 e il sito web “Viaggiare sicuri” del Ministero degli Esteri.
7. Col secondo motivo è denunciato l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nonché l’erronea valutazione dei fatti quanto al mancato riconoscimento della protezione umanitaria prevista dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5.
8. Si allega che il ricorrente ha sempre lavorato, ha partecipato ad un progetto formativo presso il comune di Minturno, ha conseguito l’attestato di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, è titolare di un contratto di locazione; è quindi perfettamente integrato in Italia e, ove costretto a rientrare nel Paese d’origine, si troverebbe del tutto privo di legami socio-economici.
9. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per difetto di specificità, in quanto si limita a contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle fonti specificamente consultate in relazione alla domanda di protezione sussidiaria, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) senza tuttavia evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione sono state oggettivamente travisate, ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate.
10. Questa Corte (Cass. n. 4037 del 2020; n. 23999 del 2020; n. 26728 del 2019) ha chiarito che, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, non può procedersi alla mera prospettazione, in termini generici, di una situazione complessiva del Paese di origine del richiedente diversa da quella ricostruita dal giudice, sia pure sulla base del riferimento a fonti internazionali alternative o successive a quelle utilizzate dal giudice e risultanti dal provvedimento decisorio, ma occorre che la censura dia atto in modo specifico degli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, dovendo la censura contenere precisi richiami, anche testuali, alle fonti alternative o successive proposte, in modo da consentire alla S.C. l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria.
11. Ove manchi tale specifica allegazione, come nel caso di specie in cui il ricorrente fa riferimento a fonti non ufficiali (Viaggiare sicuri) o non aggiornate (A.I. 2014/2015), è precluso a questa Corte di procedere ad una revisione della valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice del merito.
12. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile.
13. Il Tribunale ha condotto una accurata valutazione relativa all’integrazione raggiunta dal richiedente in Italia ed al rischio di compromissione del nucleo ineludibile dei suoi diritti fondamentali in caso di rimpatrio, escludendo che, in caso di rientro nel Paese di provenienza, in cui ha importanti legami familiari, sia con la famiglia di origine e sia con la compagna e le due figlie e ove in passato svolgeva il lavoro di maestro di asilo, il predetto potrebbe trovarsi esposto ad una “regressione delle condizioni personali e sociali idonea a determinare una incolmabile sproporzione nella titolarità e nell’esercizio dei diritti fondamentali al di sotto del parametro della dignità personale”.
14. Il ricorrente si limita ad una generica allegazione della propria condizione di vulnerabilità, senza aver cura di specificare alcun elemento che il giudice territoriale non avrebbe considerato, o avrebbe erroneamente considerato.
15. Per le ragioni esposte, il ricorso va dichiarato inammissibile.
16. Nulla va disposto sulle spese atteso che il Ministero non ha svolto attività difensiva.
17. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. nulla in ordine alle spese del presente giudizio. Dà atto della sussistenza dei presupposti per versamento contributo unificicato, come indicato in motivazione. (p. 17).
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 28 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021