LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. LORITO Matilde – Consigliere –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –
Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3434-2020 proposto da:
A.W., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE LUFRANO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ANCONA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;
– resistente con mandato –
avverso il decreto n. 15587/2019 del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 19/12/2019 R.G.N. 1293/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/04/2021 dal Consigliere Dott. CARLA PONTERIO.
RILEVATO
che:
1. Il Tribunale di Ancona, con decreto n. 15587 del 19.12.19, ha respinto il ricorso proposto da A.W., cittadino pakistano, avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale, che aveva negato il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.
2. Il Tribunale ha rilevato che la domanda di protezione internazionale era “reiterata”, in quanto già respinta con provvedimento amministrativo del 3.9.2015, confermato dal Tribunale di Ancona che con decreto del 26.10.16 aveva rigettato il ricorso.
3. Premessi i requisiti propri della domanda reiterata, alla luce della normativa unionale e della giurisprudenza di legittimità, il Tribunale ha proceduto ad una verifica preliminare per accertare “l’idoneità ad un rinnovato esame nel merito della richiesta”. Ha ritenuto che il ricorrente non avesse “fornito nuovi elementi” a sostegno dell’istanza ma si fosse limitato a rappresentare la stessa vicenda, senza neanche fornire valide giustificazioni sulla incolpevole omissione di dati in occasione della precedente domanda. Il Tribunale ha dato che l’unico elemento di novità allegato riguardava lo svolgimento di attività lavorativa in Italia ma ha ritenuto tale condizione non sufficiente ai fini della protezione umanitaria.
4. Avverso il provvedimento del Tribunale il richiedente la protezione ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
5. Il Ministero dell’Interno si è costituito al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.
CONSIDERATO
che:
6. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 13 del 2017, artt. 1 e 2, (recte, D.L.) e art. 276 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, perché il giudice davanti al quale sarebbe stata discussa la causa e che si sarebbe riservato di decidere sarebbe un G.O.T., non facente parte della sezione specializzata né del collegio che ha deciso la causa.
7. Con il secondo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché il Tribunale non avrebbe riconosciuto la protezione sussidiaria pur in presenza di un contesto di violenza generalizzata in Pakistan, Paese di origine del richiedente.
8. Con il terzo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché il Tribunale avrebbe erroneamente negato anche il riconoscimento della protezione umanitaria.
9. Il primo motivo di ricorso non può trovare accoglimento, alla luce del consolidato indirizzo formatosi sulla questione da esso posta.
10. Il ricorrente assume che l’unica udienza si sarebbe svolta in data 17.10.19 dinanzi il G.O.T., non facente parte della Sezione specializzata, mentre la causa sarebbe stata poi decisa dal collegio composto da diversi magistrati tutti togati. La censura, così come formulata, non si confronta con quanto risulta dal decreto impugnato, secondo cui la causa è stata decisa nella camera di consiglio dell’11.12.2019 (cfr. pag. 1 del decreto).
11. Questa Corte ha affermato (Cass. n. 5023 del 2021; n. 8766 del 2020; n. 8764 del 2020) che lo svolgimento di specifiche attività da parte del giudice onorario trova giustificazione nell’applicazione del modello del cd. “affiancamento” del predetto giudice al magistrato ordinario. Secondo tale modello, al G.O.T. sono affidati, mediante delega, compiti e attività, anche di natura istruttoria, sotto la vigilanza ed il coordinamento del magistrato ordinario, che mantiene la responsabilità del procedimento. La scelta è stata ritenuta coerente con la Delib. C.S.M. 1 giugno 2017 in tema di organizzazione del lavoro nelle sezioni specializzate in materia di protezione internazionale, secondo la quale il giudice onorario collabora, nell’ambito dell’ufficio del processo, con il giudice ordinario, e può essere delegato al compimento di specifici compiti anche al fine di assicurare la ragionevole durata del giudizio. La destinazione del magistrato onorario all’ufficio del processo, peraltro, è stata disciplinata dal D.Lgs. n. 116 del 2017, art. 10 di riforma organica della magistratura onoraria, il cui comma 11 ha espressamente previsto che “il giudice professionale, con riferimento a ciascun procedimento civile e al fine di assicurarne la ragionevole durata, può delegare al giudice onorario di pace, inserito nell’ufficio per il processo, compiti e attività, anche relativi a procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione collegiale, purché non di particolare complessità, ivi inclusa l’assunzione dei testimoni”. Non sussiste, sotto altro profilo, alcuna violazione della norma di cui all’art. 276 c.p.c., posto che il principio di immutabilità del collegio opera, anche nei procedimenti regolati dal rito camerale, a partire dal momento in cui la causa viene assunta in decisione (Cass. n. 18126 del 2016; n. 16738 del 2011) né si configura alcuna nullità derivante dal fatto che il D.Lgs. n. 116 del 2017, art. 11 esclude l’assegnazione ai giudici onorari di talune tipologie di giudizi, posto che tra di essi non rientrano i procedimenti di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 4887 del 24/02/2020).
12. I restanti motivi di ricorso risultano inammissibili in quanto non si confrontano in alcun modo con la ratio decidendi della pronuncia impugnata, che ha ritenuto mancanti nel caso di specie i requisiti richiesti per l’ammissibilità della domanda cd. reiterata (su cui v. Cass. n. 5892 del 2021; n. 18440 del 2019).
13. Per le considerazioni svolte, il ricorso va dichiarato inammissibile.
14. Nulla va disposto sulle spese atteso che il Ministero non ha svolto attività difensiva.
15. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile ili ricorso. Nulla in ordine alle spese del presente giudizio. Dà atto della sussistenza del presente provvedimento per versamento contributo unificato, come indicato in motivazione (p. 15).
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 28 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021