LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. LORITO Matilde – Consigliere –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –
Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3437-2020 proposto da:
H.G., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE LUFRANO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI CALTANISSETTA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 451/2019 della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 01/07/2019 R.G.N. 665/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/04/2021 dal Consigliere Dott. CARLA PONTERIO.
RILEVATO
che:
1. La Corte d’appello di Caltanissetta, con sentenza n. 451 del 2019, ha respinto l’appello proposto da H.G., cittadino del Pakistan, avverso l’ordinanza del Tribunale che, confermando il provvedimento emesso dalla competente Commissione Territoriale, aveva negato al richiedente il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.
2. Il richiedente aveva allegato di essere fuggito dal Pakistan per il timore di subire violenza a causa di una testimonianza resa alla Polizia contro alcuni terroristi, autori di un attacco contro una Chiesa cristiana il 18.10.10. Dopo tale testimonianza, i terroristi avevano ucciso suo padre ed egli era stato pertanto costretto a fuggire dal suo Paese.
3. Avverso tale sentenza il richiedente la protezione ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
4. Il Ministero dell’Interno si è costituito al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.
CONSIDERATO
che:
5. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché il Tribunale non avrebbe riconosciuto la protezione sussidiaria pur in presenza di un contesto di violenza generalizzata in Pakistan, Paese di origine del richiedente. Si assume che la Corte di merito avrebbe deciso in base a fonti non aggiornate, risalenti ad un anno prima rispetto alla data di deposito del decreto impugnato.
6. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), perché il Tribunale non avrebbe riconosciuto la protezione sussidiaria senza indagare sulle condizioni di pericolo esistenti nel Paese di provenienza.
7. I due motivi, che possono essere trattati congiuntamente per ragioni di connessione e perché in parte sovrapponibili, sono inammissibili.
8. Questa S.C. (Cass. n. 13858 del 2018; n. 15317 del 2020) ha precisato, richiamando la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (Grande Sezione, 18 dicembre 2014, C-542/13, par. 36), che i rischi a cui è esposta in generale la popolazione o una parte della popolazione di un paese di norma non costituiscono di per sé una minaccia individuale da definirsi come danno grave (v. 26 Considerando della direttiva n. 2011/95/UE). La nozione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), postula, da un lato, la sussistenza di una situazione configurabile come “conflitto armato” (inteso come scontro tra le forze governative di uno Stato ed uno o più gruppi armati o tra due o più gruppi armati) e, dall’altro, una conseguente violenza generalizzata idonea a comportare una minaccia “grave e individuale alla vita o alla persona di un civile” derivante da quella violenza. Questa norma deve essere interpretata in conformità alla fonte Eurounitaria di cui è attuazione (artt. 9 e 15, lett. c), delle direttive 2004/83/CE e 2011/95/UE), in coerenza con le indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di giustizia. Questa ha precisato che “l’esistenza di un conflitto armato interno potrà portare alla concessione della protezione sussidiaria solamente nella misura in cui si ritenga eccezionalmente che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati o tra due o più gruppi armati siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria, ai sensi dell’art. 15, lett. c), della direttiva, a motivo del fatto che il grado di violenza indiscriminata che li caratterizza raggiunge un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinviato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia.
9. La Corte di merito ha indagato sull’esistenza di un contesto di violenza generalizzata rilevante ai fini del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), indicando le fonti internazionali consultate (EASO 2018), la loro collocazione temporale, nonché le specifiche informazioni da esse tratte ed ha svolto l’indagine con specifico riferimento alla regione di provenienza del richiedente (nord est della provincia del Punjab pakistano).
10. La sentenza impugnata ha escluso l’esistenza di un contesto di violenza generalizzata, dando atto che dalle fonti citate emerge “un elevato rischio di sequestro” e “anche un notevole pericolo di aggressioni armate” in gran parte delle regioni del Sindh settentrionale e del Punjab meridionale, ma “non anche di violenza, gravità e frequenza così elevate da giustificare il riconoscimento della protezione sussidiaria, tanto da costituire una minaccia “grave e individuale alla vita e alla persona di un civile”.
11. La statuizione della Corte di appello, debitamente e congruamente motivata, è conforme a diritto e le censure mosse dal ricorrente, assolutamente generiche, sollecitano un diverso apprezzamento fattuale, neanche accompagnato dalla indicazione di affidabili fonti alternative a quelle consultate dai giudici di merito, che non può trovare ingresso in questa sede di legittimità.
12. Parimenti inammissibili sono le censure, confusamente e genericamente proposte, in relazione al rigetto della domanda di protezione umanitaria (su cui v. Cass. n. 4455 del 2018), non avendo il ricorrente addotto elementi e argomenti atti a inficiare la decisione d’appello che ha giudicato insufficiente l’unico dato fornito a dimostrazione dell’integrazione nel territorio nazionale e costituito dallo svolgimento di un’attività lavorativa part time e a tempo determinato, con scadenza 30.4.2019.
12. Per le ragioni esposte, il ricorso va dichiarato inammissibile.
13. Nulla va disposto sulle spese atteso che il Ministero non ha svolto attività difensiva.
14. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Dà atto della sussistenza dei presupposti al versamento del contributo unificato come indicato in motivazione (p. 14).
Nulla in ordine alle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 28 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021