Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.30917 del 29/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3439-2020 proposto da:

T.B., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato AMERIGA MARIA PETRUCCI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI SALERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

avverso il decreto 2660/2019 del TRIBUNALE di POTENZA, depositato il 12/12/2019 R.G.N. 690/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/04/2021 dal Consigliere Dott. CARLA PONTERIO.

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale di Potenza, con decreto n. 2660 del 12.12.19, ha respinto il ricorso proposto da B.T., cittadina della Nigeria, avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale, che aveva negato il riconoscimento dello status di rifugiata, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

2. La richiedente aveva dichiarato di essere stata costretta a lasciare il Paese d’origine per il timore di essere perseguitata in quanto omosessuale.

3. Il Tribunale ha ritenuto che la mancata comparizione della richiedente dinanzi al G.O.P. delegato per l’audizione avesse impedito di sottoporre ad adeguato vaglio le dichiarazioni dalla stessa rese dinanzi alla Commissione e che risultavano generiche e prive di riscontri, come tali inidonee a fondare l’accoglimento della domanda di protezione quanto allo status di rifugiata e alla protezione umanitaria. Ha ritenuto non sussistente nella zona della Nigeria, da cui la richiedente asilo proveniva, una situazione socio-politica avente le caratteristiche richieste per la protezione sussidiaria.

4. Avverso il provvedimento del Tribunale la richiedente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

5. Il Ministero dell’Interno si è costituito al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

CONSIDERATO

che:

6. Col primo motivo di ricorso la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 106 Cost., comma 2 con conseguente nullità del decreto impugnato, per essere stato utilizzato un giudice onorario (come emerge dalla dicitura apposta in calce.al decreto “Motivazione redatta con la collaborazione del G.O.T. Dott.ssa C.M.E.”) nell’ambito di un procedimento di competenza collegiale, quale è quello in materia di protezione internazionale, e per avere il giudice onorario proceduto ad attività istruttoria consistita nell’audizione della ricorrente.

7. Il motivo non può trovare accoglimento.

8. Secondo i principi affermati da questa Corte, la sentenza in calce alla quale si dia atto che la stessa è stata redatta con la collaborazione di un giudice onorario (v. Cass. n. 9541 del 2021), di un giudice ausiliario di corte d’appello (v. Cass. n. 4426 del 2017) oppure di un magistrato ordinario in tirocinio (v. Cass. 32307 del 2018), non può considerarsi affetta da nullità, né tanto meno da inesistenza, rilevabile anche d’ufficio in sede di impugnazione, in quanto con tale annotazione non si vuole intendere che il procedimento sia stato deciso dal magistrato onorario, ausiliario o in tirocinio, ma solo che quest’ultimo abbia collaborato alla stesura della motivazione con il consigliere relatore della causa e componente del collegio che ha adottato la decisione, il quale, con la sottoscrizione, ne ha assunto la paternità.

9. Nessuna audizione della ricorrente è stata eseguita, come affermato nella decisione impugnata e, comunque, nessuna nullità sarebbe stata configurabile, secondo i precedenti di questa S.C. (v. Cass. n. 5023 del 2021; n. 8766 del 2020; n. 8764 del 2020).

10. Col secondo motivo si censura il decreto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, in relazione al diniego dello status di rifugiata. Si deduce che il tribunale ha omesso di svolgere la dovuta istruttoria riguardo alla domanda di riconoscimento dello status di rifugiata, non ha spiegato le ragioni per cui ha ritenuto non credibile il racconto della richiedente, considerando elemento discriminante la mancata comparizione della stessa in sede di audizione; ha reso una motivazione apparente e contraddittoria. Il tribunale non ha esaminato la legislazione nigeriana in ordine al trattamento degli omosessuali e alle pene ai medesimi comminate, non ha citato fonti internazionali ed è venuto meno al dovere di cooperazione istruttoria. Sulla valutazione di credibilità, il Tribunale non ha applicato i criteri di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3.

11. Col terzo motivo la ricorrente censura il decreto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, per il diniego della protezione sussidiaria; denuncia motivazione incomprensibile e apparente; segnala violazione di legge per non avere il Tribunale ben valutato le informazioni circa la situazione socio-politica della Nigeria.

12. Col quarto motivo la ricorrente censura il decreto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, per il diniego della protezione umanitaria. Denuncia la motivazione apparente, il mancato adeguato esame delle dichiarazioni rese dinanzi alla Commissione e il peso dirimente attribuito alla mancata comparizione della richiedente.

13. I motivi possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di connessione logica e risultano inammissibili.

14. Questa Corte ha affermato che, ai fini del riconoscimento della protezione internazionale, il giudice deve prendere le mosse da una versione precisa e credibile, se pur sfornita di prova perché non reperibile o non esigibile, della personale esposizione a rischio grave alla persona o alla vita: tale premessa è indispensabile perché il giudice debba dispiegare il suo intervento istruttorio ed informativo officioso sulla situazione persecutoria addotta nel Paese di origine; le dichiarazioni del richiedente che siano intrinsecamente inattendibili, alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non richiedono un approfondimento istruttorio officioso (Cass. n. 10286 del 2020; Sez. 6, 27/06/2018, n. 16925; Sez. 6, 10/4/2015 n. 7333; Sez. 6, 1/3/2013 n. 5224).

15. Il principio secondo cui le dichiarazioni del richiedente che siano inattendibili non richiedono approfondimento istruttorio officioso è stato opportunamente precisato e circoscritto, nel senso che esso vale per il racconto che concerne la vicenda personale del richiedente, rilevante ai fini dell’accertamento dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o per il riconoscimento della protezione sussidiaria, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b). Invece il dovere del giudice di cooperazione istruttoria, una volta assolto da parte del richiedente la protezione il proprio onere di allegazione, sussiste sempre, anche in presenza di una narrazione dei fatti attinenti alla vicenda personale inattendibile e comunque non credibile, in relazione alla fattispecie contemplata dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), (Sez. 1, 31/1/2019 n. 3016).

16. Nel caso di specie, e per ciò che concerne lo status di rifugiata e la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), il Tribunale ha riportato le dichiarazioni rese dalla richiedente dinanzi alla Commissione ed ha giudicato le stesse non credibili per genericità e per la non verosimiglianza della vicenda narrata. In ragione di tali aspetti di genericità e inverosimiglianza e in nome del principio di tutela giurisdizionale effettiva, sancito dagli artt. 6 e 13 CEDU, poi ribadito dall’art. 47 CDFUE (v. Cass. n. 11564 del 2015; n. 21255 del 2013), il Tribunale ha ritenuto necessario disporre l’audizione della richiedente per potere, attraverso il colloquio diretto, raccogliere elementi e dati di conoscenza e chiarire i profili indefiniti o oscuri, in una materia assai delicata quale appunto la dichiarata omosessualità. Come si legge nel decreto, la richiedente non è comparsa all’udienza fissata, per ben tre volte, al fine della audizione e ciò ha determinato l’impossibilità di eliminare le incertezze e le inverosimiglianze che caratterizzavano il racconto della predetta.

17. Sul punto, le censure esposte nel ricorso, formulate indistintamente come violazione di legge e vizio motivazionale, si risolvono in una critica, a sua volta generica, all’apprezzamento in fatto compiuto dai giudici di merito e congruamente motivato, e si collocano all’esterno del perimetro dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come delineato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 8053 del 2014), risultando così inammissibili.

18. Discorso a parte deve farsi riguardo ai presupposti della protezione sussidiaria di cui all’art. 14 cit., lett. c) atteso che in tal caso, e a differenza delle altre forme di protezione, non rileva alcuna personalizzazione del rischio sicché il richiedente non è onerato della prova sulla sua storia personale, eccetto quanto sia necessario per la verifica del Paese o regione di provenienza, ed incombe sul giudice l’obbligo di accertare anche d’ufficio se in quel territorio la violenza indiscriminata in presenza di conflitto sia di intensità tale da far rischiare a chiunque vi si trovi di subire una minaccia grave alla vita o alla persona (v. Cass. n. 13940 del 2020; n. 14350 del 2020; n. 16122 del 2020), senza che assuma rilievo la valutazione di non credibilità.

19. Nel caso di specie, il Tribunale ha adempiuto al compito di cooperazione istruttoria e, utilizzando fonti internazionali affidabili e aggiornate (rapporto A.I. 2016-2017, rapporto HRW 2017, Easo 2017), ha escluso, con riferimento alla zona di provenienza della ricorrente (Kogi State – zona centrale del nord della Nigeria, cd. Middle Belt), una condizione socio-politica caratterizzata da violenza indiscriminata derivante da conflitto armato, dando atto che l’epicentro delle violenze di Boko Haram è circoscritto al nord est del paese.

20. Sull’obbligo di collaborazione istruttoria, questa Corte (Cass. n. 4037 del 2020; n. 23999 del 2020; n. 26728 del 2019) ha chiarito che, ai fini della dimostrazione della violazione di detto dovere da parte del giudice di merito, non può procedersi alla mera prospettazione, in termini generici, di una situazione complessiva del Paese di origine del richiedente diversa da quella ricostruita dal giudice, sia pure sulla base del riferimento a fonti internazionali alternative o successive a quelle utilizzate dal giudice e risultanti dal provvedimento decisorio, ma occorre che la censura dia atto in modo specifico degli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, dovendo la censura contenere precisi richiami, anche testuali, alle fonti alternative o successive proposte, in modo da consentire alla S.C. l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria.

21. Ove manchi tale specifica allegazione, come nel caso di specie in cui la parte ricorrente fa riferimento a fonti non ufficiali (Viaggiare sicuri), è precluso a questa Corte di procedere ad una revisione della valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice del merito.

22. Considerazioni analoghe possono ripetersi per le censure che investono il mancato riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria, che non contengono alcun cenno ad elementi fattuali di cui si denunci l’omesso esame, ma solo generiche asserzioni su una condizione di vulnerabilità in nessun modo concretizzata; dal che consegue l’inammissibilità.

23. Per le ragioni esposte, il ricorso va dichiarato inammissibile.

24. Nulla va disposto sulle spese atteso che il Ministero non ha svolto attività difensiva.

25. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. nulla in ordine alle spese del presente giudizio. Si dà atto della sussistenza dei presupposti al versamento del contributo unificato, come indicato in motivazione (p. 25).

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 28 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021

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