LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. LORITO Matilde – Consigliere –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –
Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3441-2020 proposto da:
O.J.I., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato AMERIGA MARIA PETRUCCI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI CATANZARO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 1703/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 05/09/2019 R.G.N. 1748/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/04/2021 dal Consigliere Dott. CARLA PONTERIO.
RILEVATO
che:
1. La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza n. 1703 del 2019, ha respinto l’appello proposto da O.J.I., cittadino nigeriano, avverso l’ordinanza del Tribunale che, confermando il provvedimento emesso dalla competente Commissione Territoriale, aveva negato il riconoscimento della protezione sussidiaria e umanitaria.
2. Il richiedente, in sintesi, aveva dichiarato di essere fuggito dal Paese d’origine a seguito dell’omicidio del padre da parte dei membri del PDP (sigla non esplicitata dal ricorrente), che lo avevano visto parlare con un membro di altro partito (AC). Anche la madre era stata vittima di un attentato.
3. La Corte territoriale ha ritenuto non necessaria una nuova audizione del richiedente, che dinanzi alla Commissione era stato messo in grado di riferire ogni elemento utile. Ha giudicato non credibile il racconto per i passaggi contraddittori e incongruenti e, comunque, escluso, in base alle fonti internazionali consultate (Easo 2017), l’esistenza di condizioni di violenza indiscriminata nel paese di origine, nonché i presupposti per la protezione umanitaria.
4. Avverso la sentenza il richiedente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
5. Il Ministero dell’Interno si è costituito al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.
CONSIDERATO
che:
6. in via preliminare, deve essere dichiarata la giuridica inesistenza della procura speciale rilasciata al difensore (nella specie apposta su foglio separato e materialmente congiunto all’atto), in quanto priva di uno specifico riferimento al provvedimento impugnato data la generica indicazione “giudizio promosso dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione”, senza altro elemento identificativo;
7. alla suddetta conclusione si perviene d’ufficio in quanto l’art. 83 c.p.c. configura come un obbligo del giudice quello della verifica dell’effettiva estensione della procura rilasciata – principalmente a garanzia della stessa parte che l’ha rilasciata, affinché la medesima non risulti esposta al rischio del coinvolgimento in una controversia diversa da quella voluta, per effetto dell’autonoma iniziativa del proprio difensore – per l’assorbente rilievo secondo cui la suindicata formulazione della procura fa sì che essa non risulti riferibile al ricorso, cui pur materialmente accede e quindi alla controversia in relazione alla quale il mandato è stato conferito dal ricorrente, non essendo tale vizio sanabile per effetto della sottoscrizione del ricorrente stesso apposto in calce alla procura speciale (vedi, per tutte: Cass. 7 giugno 2003, n. 9173);
8. la mancata riferibilità della procura alla causa in esame ne determina l’inesistenza con conseguente inammissibilità del ricorso, senza assunzione di un provvedimento sulle spese del giudizio, non avendo il Ministero vittorioso svolto difese;
9. si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto, il cui versamento va posto a carico del difensore dandosi seguito ad un consolidato orientamento di questa Corte in materia di procura inesistente (vedi, per tutte: Cass. SU 10 maggio 2006, n. 10706 e successive conformi).
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio di cassazione.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del difensore del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 28 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021