LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. LORITO Matilde – Consigliere –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –
Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3452-2020 proposto da:
J.Y., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PO 22, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLO CIERVO, rappresentato e difeso dall’avvocato LUCA MANDRO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 3027/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 18/07/2019 R.G.N. 94/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/04/2021 dal Consigliere Dott. CARLA PONTERIO.
RILEVATO
che:
1. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 3027 del 2019, ha respinto l’appello proposto da Y.J., cittadino del Gambia, avverso l’ordinanza del Tribunale che, confermando il provvedimento emesso dalla competente Commissione Territoriale, aveva negato al richiedente il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.
2. Il richiedente aveva allegato di essere fuggito dal Gambia per il timore di persecuzione politica in ragione dei suoi legami con chi (fratello o superiore) osteggiava il governo del presidente Y.Y.; di essere stato per questo arrestato e imprigionato e di essere riuscito a fuggire recandosi prima in Senegal, poi in Mali, Burkina Faso, Niger, Libia e di essere poi arrivato in Italia.
3. La Corte d’appello ha ritenuto, al di là del carattere generico e incoerente del racconto e secondo una valutazione ex nunc, che non sussistesse una situazione di pericolo attuale “in seguito al rivolgimento politico del Gambia” e alla estromissione del presidente Y.Y.. Ha escluso i presupposti della protezione sussidiaria in ragione dei dati emergenti dalle fonti internazionali sul nuovo assetto governativo e politico e sull’impegno del Presidente B.A. nel rispetto dei diritti umani. Ha parimenti negato la protezione umanitaria in difetto di elementi di prova sulla compromissione che l’eventuale rimpatrio potrebbe causare sul nucleo fondamentale di diritti, reputando insufficiente a tal fine il dato dell’avere il richiedente acquisito un certo grado di integrazione in Italia, peraltro allegato solo attraverso il riferimento alle prestazioni lavorative regolarmente retribuite.
4. Avverso tale sentenza il richiedente la protezione ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
5. Il Ministero dell’Interno si è costituito al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.
CONSIDERATO
che:
6. Col primo motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’obbligo di cooperazione istruttoria di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 per avere la Corte di merito giudicato non credibili le dichiarazioni del richiedente omettendo di condurre una adeguata indagine istruttoria al fine di vedere smentite o confermate le incongruenze riscontrate, tenuto conto della stringatissima intervista eseguita dal Tribunale nel corso della audizione, in cui non è stata posta alcuna domanda appropriata per acquisire elementi necessari di conoscenza e chiarificazione.
7. Col secondo motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 1 della Convenzione di Ginevra del 1951, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. e) e art. 3, comma 4, in relazione al mancato riconoscimento dello status di rifugiato. Si assume che l’assunto del giudici di appello sulla mancata attualità del pericolo di persecuzione non poggi su alcuna fonte certa non potendosi assumere che il cambio di regime interno al Paese e il venir meno della dittatura di Jammeh, sotto il cui governo aveva avuto luogo il golpe del 2014 all’origine della fuga dell’attuale ricorrente, abbia comportato la sostituzione di tutti gli organi istituzionali interni, così che non siano ipotizzabili ripercussioni da parte dei sostenitori del vecchio regime a danno dei golpisti o ritenuti tali.
8. Col terzo motivo è dedotta violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, nel testo applicabile ratione temporis (anteriore al D.L. n. 113 del 2018), per avere la Corte di merito escluso il pericolo di compromissione di diritti fondamentali senza adeguatamente considerare il rischio del richiedente di essere incolpato di aver partecipato al golpe del 2014 e dei reati di diserzione, elementi che costringerebbero comunque il predetto a subire forti limitazioni nel paese d’origine nella vita quotidiana e nell’accesso al lavoro e ai servizi in genere.
9. I motivi di ricorso, che possono esaminare congiuntamente per ragioni di connessione logica, sono inammissibili.
10. La Corte d’appello, adempiendo al proprio dovere di cooperazione istruttoria e sulla base di fonti internazionali affidabili e recenti, ha ricostruito la situazione socio-politica del Gambia, in seguito al golpe del 2014, e ritenuto insussistenti elementi atti a dimostrare il pericolo attuale di persecuzione denunciato dal ricorrente per motivi politici nonché il rischio effettivo di subire un grave danno, ai fini della protezione sussidiaria. Ha escluso che ricossero le condizioni per la protezione umanitaria risultando unicamente lo svolgimento da parte del richiedente di prestazioni lavorative regolarmente retribuite ma non un maggior grado di integrazione sociale nel paese ospitante, quale parametro necessario a dare la misura della sproporzione, tra i due paesi, nel godimento dei diritti basilari.
11. Le censure mosse dal ricorrente, se pure veicolate sub specie di violazione di diverse disposizioni di legge, si risolvono in una critica, anche piuttosto generica, agli accertamenti e alle valutazioni compiuti dai giudici di appello, al di fuori del perimetro segnato dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (v. Cass. S.U. n. 8053 del 2014) e non possono trovare ingresso in questa sede di legittimità.
12. Per le ragioni esposte, il ricorso va dichiarato inammissibile.
13. Nulla va disposto sulle spese atteso che il Ministero non ha svolto attività difensiva.
14. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla in ordine alle spese del presente giudizio.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio contributo (unificato) come notificato in motivazione (p. 14).
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 28 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021