LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –
Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13153-2015 proposto da:
I.M., SA.FE., S.M.P., tutte elettivamente domiciliate in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 1, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO TROIANI, che le rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
ROMA CAPITALE (già COMUNE DI ROMA);
– intimata –
avverso la sentenza n. 8940/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 25/11/2014 R.G.N. 4610/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2021 dal Consigliere Dott. DE MARINIS NICOLA.
RILEVATO IN FATTO
che con sentenza del 25 novembre 2014, la Corte d’Appello di Roma confermava la decisione resa dal Tribunale di Roma e rigettava la domanda proposta da I.M., S.M.P. e Sa.Fe. nei confronti di Roma Capitale, già Comune di Roma, alle cui dipendenze operavano con inquadramento nella categoria B e profilo professionale di “Operatore dei Servizi Socio-Educativi”, avente ad oggetto, per ciascuna delle istanti e per periodi differenziati, il riconoscimento del diritto alla retribuzione per le mansioni aggiuntive di pulizia) con condanna del Comune al pagamento in loro favore di una indennità da commisurarsi in via equitativa all’incentivo di produttività pari a tre ore di lavoro straordinario giornaliere o, in subordine, all’indennità di maggior carico di lavoro pari a due ore di lavoro straordinario giornaliere;
che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto di non essere nella specie a fronte dell’affidamento di mansioni “diverse” a quelle “tipiche” della qualifica rivestita o “in aggiunta” a quelle già svolte bensì ad una mera rimodulazione quantitativa, peraltro non precisata in termini temporali, nell’ambito di mansioni già disimpegnate, circostanza da cui non può trarsi con riguardo alle retribuzioni previste dalla contrattazione collettiva per il livello di inquadramento attribuito e per lo svolgimento del normale orario di lavoro una violazione del principio di retribuzione proporzionata;
che per la cassazione di tale decisione ricorrono tutte le originarie istanti, affidando l’impugnazione a tre motivi, in relazione alla quale l’Ente non ha svolto alcuna attività difensiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il primo motivo, le ricorrenti, nel denunciare il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, imputano alla Corte l’omessa considerazione, spinta fino al punto di non ammetterne la prova, della circostanza per cui le ricorrenti avessero svolto per intero e con sistematicità i servizi di pulizia di tutti i locali scolastici nonostante il servizio fosse stato affidato in appalto residuando soltanto “limitate attività di pulizia nelle aule e nei bagni”;
che con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52 e art. 2103 c.c. nonché dell’allegato A del CNNL per il quadriennio 1998/2001 per il Comparto Regioni ed Autonomie Locali, le ricorrenti lamentano la non conformità alla disciplina di legge e di contratto intesa a riconoscere al lavoratore il diritto a svolgere le mansioni corrispondenti alla qualifica posseduta del pronunciamento della Corte territoriale, sostenendo essere ammissibile, alla stregua della declaratoria del livello di inquadramento posseduto e del mansionario relativo al profilo professionale di Operatore dei Servizi Socio-Educativi, quale definito dalla Giunta Comunale con le successive delibere del n. 2800/1995 e n. 358/2000, soltanto lo svolgimento di “limitate attività di pulizia nelle aule e nei bagni”;
che con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione dell’art. 2099 c.c. e art. 36 Cost., le ricorrenti imputano alla Corte territoriale il travisamento della causa petendi sostenendo che il carattere aggiuntivo delle mansioni in relazione al quale era stata avanzata la domanda di rideterminazione del trattamento economico spettante non andava inteso con riferimento all’estensione della durata della prestazione ma all’essere nella prestazione resa incluse mansioni che non erano contemplate come proprie del profilo professionale di appartenenza e, come tali, eccedenti rispetto alla determinazione del corrispettivo contrattuale operata in sede collettiva con riferimento alle mansioni tipiche del profilo;
che tutti gli esposti motivi possono essere qui trattati congiuntamente, ricomponendosi essi in un’unica linea argomentativa che connota l’impugnazione proposta ed incentrata sulla tesi per cui eccedevano il trattamento economico loro spettante in relazione al profilo professionale ricoperto e, come tali, dovevano essere remunerate a parte quelle attività di pulizia che, per quanto rientranti in termini assoluti tra i compiti professionali tipici del profilo professionale di Operatore dei Servizi Socio-Educativi cui appartenevano le ricorrenti, dovevano in termini relativi ritenersi eccedenti rispetto alle mansioni proprie di quel profilo a motivo della limitazione posta nel relativo mansionario approvato dalla Giunta Comunale che consentiva di adibire gli appartenenti al profilo in questione a “limitate attività di pulizia nelle aule e nei bagni”;
che la tesi deve valutarsi, non diversamente da quanto ritenuto da questa Corte con riguardo a precedenti controversie aventi il medesimo oggetto azionate contro lo stesso Ente (cfr., da ultimo, Cass. 2.8.2016, n. 16094), infondata, dovendosi condividere l’orientamento accolto dalla Corte territoriale, secondo cui non sussiste il diritto ad una remunerazione ulteriore in relazione alle attività dedotte, per quanto eccedenti i limiti previsti dal mansionario, non ravvisandosi, in relazione allo svolgimento delle stesse, alcuna connotazione qualitativa e quantitativa della prestazione che induca una diversa determinazione del relativo corrispettivo, per rientrare le attività svolte, da un lato, in uno dei compiti professionali propri del profilo di appartenenza e, dall’altro, nell’ambito della normale durata oraria della prestazione, che costituiscono i soli piani su cui quelle distinzioni possono operare, non essendo plausibile distinguere a livello qualitativo tra le diverse attività di pulizia (difficile ritenere che la pulizia delle aule e dei bagni rappresenti un’attività più gravosa e dequalificante rispetto alla pulizia della rampa, del piazzale, del giardino, dei pavimenti, della biancheria, delle stoviglie…) e con le varie mansioni di adibizione tutte appartenenti al profilo ed operare le medesime distinzioni a livello quantitativo, non essendo predeterminato un proporzionamento tra le stesse e, comunque, non avendo le ricorrenti neppure lamentato, come puntualmente rilevato dalla Corte territoriale2essere le attività di pulizia divenute prevalenti e così svolte a detrimento delle altre, ipotesi, del resto, che riverberava in pregiudizio dello stesso Ente, costretto ad impiegare il proprio personale in attività affidate in appalto sicuramente oneroso;
che, pertanto, il ricorso va rigettato, senza delle spese, non avendo Roma Capitale svolto alcuna attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte de icorrent4, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nell’adunanza Camerale, il 13 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021