Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.30927 del 29/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2992-2020 proposto da:

O.H., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARIA CARACCIOLO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Bari, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso il decreto n. cronologico 4437/2019 del TRIBUNALE di LECCE, depositato il 10/12/2019 R.G.N. 210/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/05/2021 dal Consigliere Dott. CINQUE GUGLIELMO.

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. Il Tribunale di Lecce, con il provvedimento n. 4437 del 10.12.2019, ha rigettato il ricorso proposto da O.H., cittadino della Nigeria (Delta State), avverso il diniego della competente Commissione territoriale in ordine alle richieste di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14 e della protezione umanitaria.

2. Il richiedente, di fede cristiana, aveva dichiarato, in sintesi, di essere orfano e di avere lasciato il suo paese nell’agosto del 2017 perché, a seguito dei contrasti sorti tra il padre e un di lui fratello per la proprietà di un terreno, dopo la morte del padre subì delle minacce dal predetto zio e, quindi, decise di partire temendo per la sua incolumità.

3. A fondamento della decisione il Tribunale, premesso che non era necessaria una nuova audizione del richiedente, ha rilevato la inattendibilità dalla vicenda narrata, la mancanza di elementi idonei ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato ovvero della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), trattandosi di vicenda di natura personale; ha sottolineato che, dalle fonti consultate, la regione di provenienza della Nigeria non si trovava in una situazione di conflitto armato tale da giustificare la protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c); ha ritenuto, poi, che non vi erano neanche le condizioni di vulnerabilità per la concessione della protezione umanitaria atteso che: a) non era stata documentata una sufficiente integrazione sul territorio dello Stato; b) l’attività lavorativa asseritamente espletata era insufficiente per intraprendere seriamente un percorso di integrazione in Italia, essendo stato allegato solo una busta paga relativa al mese di aprile 2019 dell’importo netto di Euro 83,00; c) non risultavano patologie di rilievo né situazioni familiari che potessero integrare profili di vulnerabilità; d) in ordine al problema della Febbre di Lassa e alle recenti morti avvenute in Nigeria, il sistema sanitario locale si era già efficientemente organizzato per contrastare e limitare i contagi.

4. Avverso il suddetto provvedimento del Tribunale O.H. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

5. Il Ministero dell’Interno si è costituito al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. I motivi possono essere così sintetizzati 2. Con i primi due motivi il ricorrente lamenta la violazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a), b) e c), sostenendo che il Tribunale aveva proceduto ad una lettura erronea delle fonti informative, dalle quali era dato trarre, al contrario, la forte instabilità e violenza diffusa presente nel Delta State, dal quale egli proveniva, dipendente all’attività del gruppo terroristico di Boko Haram.

3. Con il terzo motivo si censura, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, per non essere stato riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria, senza che i giudici di merito avessero tenuto conto del rischio al quale l’esponente sarebbe stato esposto in caso di rimpatrio.

4. Con il quarto motivo viene denunciata “l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia” in ordine alla circostanza che nella regione di origine del richiedente non vi fossero violazioni dei diritti umani o situazioni di conflitti.

5. I primi due motivi sono inammissibili.

6. Va osservato che il riferimento operato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, alle “fonti informative privilegiate” deve essere interpretato nel senso che è onere del giudice specificare la fonte in concreto utilizzata e il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità di tale informazione rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione (Cass. n. 13255/2020).

7. Nella fattispecie in esame, si evince che il Tribunale, in ossequio al potere-dovere officioso su di esso incombente, ha valutato le condizioni della regione del sud della Nigeria, da cui proveniva il richiedente, richiamando fonti accreditate ed aggiornate ed escludendo che, sebbene vi fossero numerosi episodi di conflitti e instabilità nella parte settentrionale, nel sud del Paese vi era una situazione di violenza generalizzata tale da comportare, per i civili, per la sola presenza nell’area in questione, il concreto rischio della vita.

8. In secondo luogo, quanto alla questione sulla Febbre di Lassa, deve rilevarsi quanto segue.

9. Anche se nel gennaio del 2019 il centro nigeriano per il controllo delle malattie ha dichiarato che l’epidemia della Febbre di Lassa in Nigeria rappresenta una emergenza, tuttavia va rilevato che il sistema sanitario nigeriano, come condivisibilmente sottolineato dal Tribunale, è in condizione di fronteggiare il problema.

10. Da una circolare del Ministero della Salute italiano, del febbraio del 2019, da ultimo, si dà, infatti, atto che in tutti gli Stati della Nigeria è in corso una sorveglianza rafforzata ed un trattamento particolareggiato in appositi centri in tutto il Paese; nell’atto amministrativo si evidenzia, inoltre, che in tutti gli stati della Nigeria continuano le attività di comunicazione del rischio e di partecipazione comunitaria con un livello di consapevolezza, a livello nazionale, rafforzato con una conferenza ad hoc sulla malattia.

11. Correttamente, pertanto, il provvedimento impugnato, citando fonti accreditate internazionali (debitamente indicate nel decreto) e attraverso una valutazione completa e documentata (ex officio) della problematica, ha affermato che era stata predisposta, in Nigeria, una organizzazione sanitaria per contrastare e limitare i contagi; e altrettanto giustamente è stato escluso, pertanto, che l’epidemia possa rappresentare una condizione di vulnerabilità rilevante ai fini del chiesto permesso di soggiorno.

12. Le denunciate censure di violazioni di legge e di vizi della motivazione sono, quindi, insussistenti risolvendosi esse in una mera opposizione alla valutazione della situazione del paese di origine del richiedente a fronte, invece, del corretto accertamento svolto dal Tribunale.

13. Il terzo motivo è parimenti inammissibile per genericità delle censure.

14. Va osservato che il Tribunale, come sopra detto, ha escluso la sussistenza di una situazione di violenza incontrollata nel Delta State; né il richiedente ha avanzato ragioni di soggettiva vulnerabilità o un processo di significativo e pregnante inserimento in Italia a fronte delle argomentazioni adottate dai giudici del merito e dei precisi rilievi circa la sua situazione soggettiva.

15. Il quarto motivo e’, infine, anche esso inammissibile.

16. Si ha carenza di motivazione quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nell’indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento (Cass. n. 25866 del 2010).

17. Nella fattispecie in esame, invece, dalla disamina logico-giuridica dei giudici di merito traspare chiaramente il percorso argomentativo seguito in ordine a tutte le domande e richieste avanzate da parte ricorrente.

18. La censura, ponendosi quindi al di fuori della previsione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, si limita ad invocare un atipico riesame di merito, inammissibile in sede di legittimità.

19. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

20. Nulla va disposto in ordine alle spese di lite non avendo l’Amministrazione resistente svolto attività difensiva.

21. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla in ordine alle spese del presente giudizio. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 19 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021

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