LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3630-2020 proposto da:
A.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA AMERICO CAPPONI 16, presso lo studio dell’avvocato CARLO STACCIOLI, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO – Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Lecce, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 1089/2019 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 08/10/2019 R.G.N. 750/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/05/2021 dal Consigliere Dott. CINQUE GUGLIELMO.
RILEVATO IN FATTO
CHE:
1. La Corte di appello di Lecce, con la sentenza n. 1089 del 2019, ha confermato il provvedimento emesso dal Tribunale della stessa sede con il quale era stata respinta la domanda di protezione internazionale, sussidiaria ed umanitaria, proposta da A.F., cittadino della Nigeria.
2. A fondamento della decisione la Corte di merito, premessa la inverosimiglianza delle dichiarazioni rese, ha rilevato che i motivi che avevano indotto il reclamante ad allontanarsi dal suo paese attenevano sostanzialmente alla sua sfera privata e, quindi, inidonei ad integrare i presupposti per la concessione della protezione internazionale; inoltre, ha escluso che nella regione di provenienza (Edo State) vi fosse una situazione tale da concretizzare una minaccia grave ed individuale alla vita e alla persona del richiedente per come derivante dalla violenza indiscriminata in condizioni di conflitto interno o internazionale e ha ritenuto che non fossero state fornite prove della sussistenza dei presupposti che legittimassero la concessione del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie.
3. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione A.F. affidato a due motivi.
4. Il Ministero dell’Interno si è costituito, al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
CHE:
1. I motivi possono essere così sintetizzati.
2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione dell’art. 2, lett. e) ed f), del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7, 8 e 11, per il mancato riconoscimento dello status di rifugiato. Deduce che la Corte di appello non aveva valutato l’allegazione riportata nel gravame di essere una persona con orientamento omosessuale e di avere abbandonato la Nigeria perché ricercato proprio a causa della sua omosessualità, dopo che il suo compagno era stato arrestato. Sostiene che, essendo assente ogni ricostruzione dei fatti di causa, si era in presenza di una motivazione apparente in quanto fondata unicamente su un generico giudizio di inverosimiglianza.
3. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 5, in relazione all’applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per il mancato riconoscimento della protezione umanitaria sull’erroneo presupposto che esso richiedente non avesse fornito la prova della sussistenza, nel proprio paese di origine, di una situazione persecutoria.
4. I motivi, da esaminar congiuntamente per la loro interferenza, sono fondati relativamente alle censure con le quali viene denunciato il vizio di motivazione apparente e di nullità della sentenza.
5. Invero, la Corte territoriale non ha riportato, nell’impugnato provvedimento, la storia personale del ricorrente, limitandosi ad evidenziare unicamente taluni aspetti di contraddittorietà del racconto, ma senza riferire, nei suoi aspetti essenziali, la vicenda posta a fondamento dell’abbandono del Paese di origine e, in particolare, il fatto di essere ricercato perché omosessuale.
6. Ciò impedisce, in questa sede, il controllo sulla esattezza e logicità del ragionamento decisorio, nonché la verifica della mancata attivazione dei poteri istruttori officiosi cui è tenuto il giudice in materia di protezione internazionale (Cass. n. 13248/2020; Cass. n. 9105/2017), proprio con specifico riferimento ai motivi di doglianza di cui al presente ricorso.
7. Inoltre, va osservato che il riferimento operato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 alle “fonti informative privilegiate” deve essere interpretato nel senso che è onere del giudice specificare la fonte in concreto utilizzata e il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità di tale informazione rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione (Cass. n. 13255/2020): nella fattispecie, invece, non risulta citata dalla Corte di appello alcuna fonte per escludere che, nella regione di provenienza del richiedente, non vi fosse una situazione di violenza indiscriminata, con minaccia alla vita e alla persona, derivante dalla sussistenza di conflitti interni o internazionali.
8. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere accolto per quanto di ragione e la impugnata pronuncia deve essere cassata con rinvio alla Corte di appello di Lecce, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame attenendosi ai principi sopra menzionati, provvedendo, altresì, sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza in relazione alle censure accolte e rinvia alla Corte di appello di Lecce, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 19 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021