Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.30929 del 29/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3645-2020 proposto da:

G.T., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARCO ROMAGNOLI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Firenze – sezione di Perugia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso il decreto n. cronologico 13/2020 del TRIBUNALE di PERUGIA, depositato il 16/01/2020 R.G.N. 6445/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/05/2021 dal Consigliere Dott. CINQUE GUGLIELMO.

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. Il Tribunale di Perugia, con provvedimento n. 13 il 16.01.2020, ha rigettato il ricorso proposto da G.T., cittadino del Senegal, avverso il diniego della competente Commissione territoriale in ordine alle richieste di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, e della protezione umanitaria.

2. Il ricorrente, in sintesi, aveva dichiarato di essere orfano di padre e di religione musulmana; di avere lasciato il paese di origine perché aveva intrattenuto una relazione, non accettata dai familiari, con una ragazza non musulmana che aveva portato a casa allorquando aveva scoperto che era incinta, nonostante la contrarietà dei familiari stessi; di essersi dovuto assentare per recarsi in Mali per ragioni di lavoro e, mentre si trovava all’estero, di avere saputo che c’erano state violenti discussioni tran sia famiglia e la ragazza e che quest’ultima aveva perso il bambino; di avere saputo che il suo negozio era stato distrutto e alcuni membri della sua famiglia avevano minacciato di ucciderlo.

3. Il Tribunale, a sostegno della propria decisione, ha ritenuto non credibile il racconto, per le macroscopiche incongruenze, incoerenze e contraddittorietà delle dichiarazioni; ha rilevato, pertanto, la insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b); ha precisato, poi, che il ricorrente non aveva allegato una situazione di violenza generalizzata e che, dalle consultazioni delle fonti ufficiali, non si ravvisava nella regione di provenienza un situazione di minaccia grave ed individuale alla vita del richiedente derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale; che non erano stati dedotti particolari e sufficienti elementi per ritenere che, ove fosse rientrato nel paese di origine, il richiedente si sarebbe trovato in uno stato di particolare vulnerabilità.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione G.T. affidato a due motivi.

5. Il Ministero dell’Interno si è costituito, al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 12, comma 1 bis e con il secondo motivo l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, per non avere il Tribunale, da un lato, disposto una nuova audizione di esso richiedente e, dall’altro, per avere, poi, ritenuto generiche alcune affermazioni rese alla Commissione territoriale, anche ai fini della concessione della protezione umanitaria.

3. Osserva il Collegio, preliminarmente, che deve essere dichiarata inammissibile, in questa sede, ogni richiesta riguardante la tematica della sospensione del provvedimento della Commissione territoriale e/o del Tribunale.

4. Nel procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale, infatti, la Corte di cassazione non è competente a pronunciarsi sull’istanza di sospensiva dell’esecutività del provvedimento impugnato, poiché il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, attribuisce tale potere in via esclusiva al giudice che ha adottato il provvedimento impugnato, come già previsto in via generale dall’art. 373 c.p.c., comma 1; né davanti al giudice di legittimità può essere impugnato il rigetto dell’istanza di sospensiva pronunciato dal giudice di merito, trattandosi di provvedimento non definitivo a contenuto cautelare, in relazione al quale è inammissibile il ricorso straordinario ex art. 111 Cost. (Cass. n. 11756/2000).

5. Venendo ora al primo motivo, ritiene il Collegio che esso sia inammissibile.

6. Invero, in materia di protezione internazionale, ove venga impugnato il provvedimento di diniego della commissione territoriale e non sia disponibile la videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza di comparizione delle parti ma, se non sono dedotti fatti nuovi o ulteriori temi d’indagine, non ha l’obbligo di procedere all’audizione del richiedente, salvo che quest’ultimo non ne faccia espressa richiesta deducendo la necessità di specifici chiarimenti, correzioni e delucidazioni sulle dichiarazioni rese in sede amministrativa (Cass. n. 21584/2020; Cass. n. 25439/2020).

7. Nella fattispecie in esame, il richiedente non ha dimostrato di avere avanzato una precisa richiesta nei termini sopra indicati.

8. Il secondo motivo è parimenti inammissibile.

9. Si ha carenza di motivazione quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nell’indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento (Cass. n. 25866 del 2010).

10. Nella fattispecie in esame, invece, dalla disamina logico-giuridica dei giudici di merito traspare chiaramente il percorso argomentativo seguito in ordine a tutte le domande e richieste avanzate da parte ricorrente.

11. E’ vero che la gravata sentenza è criticabile lì dove è stato affermato che deve essere il richiedente a provare la sussistenza di una violenza generalizzata relativa al suo paese di origine, ma deve darsi atto che la stessa pronuncia ha valutato anche, come nella stessa testualmente riportato “ad abundantiam”, fonti accreditate e aggiornate da cui ha desunto che la situazione in Senegal era relativamente tranquilla.

12. La censura, ponendosi quindi al di fuori della previsione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, si limita ad invocare un atipico riesame di merito, inammissibile in sede di legittimità.

13. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

14. Nulla va disposto in ordine alle spese di lite non avendo l’Amministrazione resistente svolto attività difensiva.

15. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 19 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021

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