LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
T.A., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato CARMELO PICCIOTTO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO – Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Palermo, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– resistente con mandato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di MESSINA del 17/12/2019 R.G.N. 1555/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/05/2021 dal Consigliere Dott. CINQUE GUGLIELMO.
RILEVATO IN FATTO
CHE:
1. Il Tribunale di Messina, con provvedimento del 17.12.2019, ha rigettato il ricorso proposto da T.A., cittadino del Gambia, avverso il diniego della competente Commissione territoriale in ordine alle richieste di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14 e della protezione umanitaria.
2. Il ricorrente, in sintesi, aveva dichiarato di essere di religione musulmana e di etnia mandinga; di avere frequentato per cinque anni la scuola araba, di non avere mai lavorato e di essere espatriato per motivi familiari; in particolare aveva precisato che il padre, imam del villaggio, voleva che il figlio frequentasse la scuola coranica ma esso richiedente, dopo averla frequentata appunto per cinque anni, aveva smesso di farlo e durante un alluvione, per non avere seguito le indicazioni del padre, era stato cacciato di casa; in seguito, aveva attraversato vari paesi ed era riuscito ad arrivare in Italia, con l’aiuto di un imam di una moschea.
3. Il Tribunale, a sostegno della propria decisione, premesso che non vi erano i presupposti per procedere ad una nuova audizione, ha rilevato la insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b); ha precisato, poi, che dalla consultazioni delle fonti ufficiali, non si ravvisava nel paese di provenienza un situazione di minaccia grave ed individuale alla vita del richiedente derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale; che non erano stati dedotti né provati particolari e sufficienti elementi per ritenere che, ove fosse rientrato nel paese di origine, il richiedente si sarebbe trovato in uno stato di particolare vulnerabilità.
4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione T.A. affidato a due motivi.
5. Il Ministero dell’Interno si è costituito, al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
CHE:
1. I motivi possono essere così sintetizzati.
2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 4, la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis comma 9, 10,11 e art. 13, comma 1 bis, in relazione agli artt. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, 6 CEDU e 24 e art. 111 Cost., per il rigetto dell’istanza motivata di disporre audizione del ricorrente da parte del giudice, in assenza di videoregistrazione, nonché la violazione del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, del dovere di leale collaborazione del giudice, del principio del contraddittorio e di parità delle armi.
3. Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, si censura l’omesso esame di fatti decisivi dedotti dalle parti, in particolare la COI EASO del dicembre 2017 dove erano descritte le situazioni particolarmente gravi presenti in Gambia.
4. Il primo motivo è inammissibile.
5. Invero, in materia di protezione internazionale, ove venga impugnato il provvedimento di diniego della commissione territoriale e non sia disponibile la videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza di comparizione delle parti ma, se non sono dedotti fatti nuovi o ulteriori temi d’indagine, non ha l’obbligo di procedere all’audizione del richiedente, salvo che quest’ultimo non ne faccia espressa richiesta deducendo la necessità di specifici chiarimenti, correzioni e delucidazioni sulle dichiarazioni rese in sede amministrativa (Cass. n. 21584/2020; Cass. n. 25439/2020).
6. Nella fattispecie in esame, il Tribunale, con un accertamento in fatto non censurabile in sede di legittimità perché adeguatamente motivato, ha ritenuto generica doglianza di inadeguatezza del colloquio espletato in sede amministrativa, perché non erano stati allegati fatti nuovi o diversi rilevanti ai fini della decisione e perché la istanza si risolveva, in pratica, nella mera trascrizione della normativa in materia; inoltre ha precisato che il ricorrente, innanzi alla Commissione territoriale, allorquando le domande erano finite, aveva dichiarato di non avere altro da aggiungere.
7. A fronte di tale accertamento, congruamente motivato, il Collegio rileva la inammissibilità delle denunciate violazioni di legge essendosi attenuto il Tribunale ai principi di legittimità espressi dalla giurisprudenza di questa Corte.
8. Il secondo motivo è parimenti inammissibile.
9. Va osservato che il riferimento operato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, alle “fonti informative privilegiate” deve essere interpretato nel senso che è onere del giudice specificare la fonte in concreto utilizzata e il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità di tale informazione rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione (Cass. n. 13255/2020).
10. Nella fattispecie in esame, si evince che il Tribunale, in ossequio al potere-dovere officioso su di esso incombente, ha valutato le condizioni del Gambia, da cui proveniva il richiedente, richiamando fonti accreditate ed aggiornate (Amnesty International 2017) ed escludendo che vi fosse una situazione di violenza generalizzata tale da comportare, per i civili, per la sola presenza nell’area in questione, il concreto rischio della vita.
11. Il brano riportato dal ricorrente, riferito ad una COI EASO del dicembre 2017, di cui si lamenta l’omesso esame, non è decisivo ai fini del decidere perché non riguarda assolutamente la sussistenza di conflitti armati attenendo, più che altro, alla situazione sociale del Paese.
12. Per la protezione umanitaria, invece, e sul punto non vi è stata idonea censura, i giudici del merito hanno rilevato la carenza di allegazione e prova in ordine ai presupposti per la concessione del permesso di soggiorno.
13. Solo per completezza, è opportuno evidenziare che la vicenda familiare che ha spinto il richiedente a lasciare il Gambia è sì di natura familiare, ma non violenta, per cui non è applicabile la Convenzione di Instanbul non venendo in rilievo limitazioni al godimento di diritti umani fondamentali attuate in un contesto di violenza domestica.
14. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
15. Nulla va disposto in ordine alle spese di lite non avendo l’Amministrazione resistente svolto attività difensiva.
16. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 19 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021