Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.30934 del 29/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3855-2020 proposto da:

O.O.L., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MICHELE CAROTTA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA – SEZIONE DI VICENZA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 3310/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 09/08/2019 R.G.N. 2387/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/05/2021 dal Consigliere Dott. LORITO MATILDE.

RILEVATO IN FATTO

CHE:

O.O.L. cittadino della Nigeria, chiedeva alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25:

a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28/7/1951 ratificata con L. n. 722 del 1954;

b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” D.Lgs. n. 251 del 2008, ex art. 14;

c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis);

la Commissione Territoriale rigettava l’istanza;

avverso tale provvedimento proponeva ricorso dinanzi al Tribunale di Venezia, che ne disponeva il rigetto;

questa decisione veniva confermata dalla Corte distrettuale;

avverso tale pronuncia il richiedente ha proposto ricorso per cassazione fondato su quattro motivi;

il Ministero dell’Interno, non costituito nei termini di legge con controricorso, ha depositatò atto di costituzione ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ultimo alinea.

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. con il primo motivo, si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 132 e 116 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5;

ci si duole che non sia stato svolto un approfondito accertamento istruttorio riguardo alla propria vicenda personale in violazione dei criteri di valutazione di affidabilità sanciti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5;

2. il secondo motivo prospetta violazione dell’artt. 132 e 116 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e c) D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 4;

la Corte distrettuale con motivazione errata, avrebbe escluso il pericolo concreto per il ricorrente di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti solo in ragione della sua inattendibilità, giacché sin dalla prima audizione il richiedente avrebbe dichiarato la propria omosessualità;

3. il terzo motivo prospetta violazione degli artt. 132 e 116 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5,D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5;

si lamenta che il giudice del gravame non abbia valutato adeguatamente lo stato di vulnerabilità in cui versava il ricorrente e del livello di integrazione raggiunto in Italie;

4. il ricorso è inammissibile;

secondo l’insegnamento di questa Corte, in materia di protezione internazionale, la data del conferimento della procura alle liti per proporre il ricorso per cassazione, al fine di assolvere al requisito della posteriorità alla comunicazione del decreto impugnato ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13 (alla cui stregua la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato), deve essere certificata dal difensore, titolare di una speciale potestà asseverativa conferita “ex lege” (vedi Cass. 17/1/2020 n. 1043, Cass. 22/6/2020 n. 12083, Cass. 15/9/2020 n. 19164); Da ciò consegue che è inammissibile’ il ricorso nel quale la procura non indichi la data in cui essa è stata conferita, non assolvendo alla funzione certificatoria la sola autentica della firma;

nello specifico la procura (apposta su foglio separato e materialmente congiunto all’atto), difetta di alcuna datazione; il rilievo ha carattere assorbente e rende superfluo l’esame, nel merito, dei motivi di ricorso presentati;

la mancata costituzione in questa sede dell’amministrazione intimata esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite;

la Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto;

all’esito della adunanza camerale il versamento di tale importo era stato posto a carico del difensore 1el ricorrente in applicazione ad un indirizzo interpretativo già più volte seguito;

tuttavia, in base ad un principio generale, la deliberazione della sentenza civile, ancorché risultante dal dispositivo compilato inerente alla medesima – salvo il caso, eccezionale, che del dispositivo stesso il legislatore preveda una immediata rilevanza, esterna, con conseguente sua idoneità a determinare la cristallizzazione della decisione adottata – non esclude il potere-dovere del giudice di tenere conto di rilevanti sopravvenienze intervenute nel periodo successivo ad essa ed anteriore alla pubblicazióne, e di provvedere, ove occorra, coerentemente con esse (vedi per tutte: Cass. 11 aprile 1992, n. 4466).

nella specie, è sopravvenuta Cass. S.U. 1 giugno 2021, n. 15177, che ha affermato il principio secondo cui: “il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione conseguente alla mancata presenza, all’interno della procura speciale, della data o della certificazione del difensore della sua posteriorità rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, va posto a carico della parte ricorrente e non del difensore, risultando la procura affetta da nullità e non da inesistenza”; di conseguenza, il Collegio riconvocatosi nella medesima composizione con modalità da remoto; ha deliberato di modificare il dispositivo nella parte relativa al contributo unificato ponendo il relativo versamento a carico del ricorrente, come indicato in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 20012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte da parte del ricorrente O.O.L., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se – dovuto.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021

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