Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.30937 del 29/10/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3781-2020 proposto da:

B.E.O., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLA MOSCATELLI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI MILANO, SEZIONE DI MONZA e della BRIANZA presso la Prefettura U.T.G. di MILANO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

avverso il decreto n. 9828/2019 del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 17/12/2019 R.G.N. 7617/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/05/2021 dal Consigliere Dott. PONTERIO CARLA.

RILEVATO IN FATTO

che:

1.1. Il Tribunale di Milano, con decreto n. 9828 il 17.12.2019, ha respinto il ricorso proposto da B.E.O., cittadino del Ghana, avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale, che aveva negato il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

2. Il richiedente aveva allegato di essere di etnia ashanti e di professare la religione cristiana; che il proprio villaggio confinava con un altro villaggio Antoa e che a causa di una disputa tra i due villaggi per una striscia di terra si erano creati aspri conflitti; egli stesso era stato picchiato e minacciato di morte dagli abitanti del villaggio Antoa, era stato aggredito e costretto a lasciare il paese. Era infatti fuggito il 30 giugno 2016 e, dopo essere rimasto in Libia per sei mesi, aveva raggiunto l’Italia nel gennaio 2017.

3. La Corte d’appello ha giudicato non credibile il racconto del richiedente perché contraddittorio (il ricorrente aveva dichiarato di essere stato aggredito per essersi trovato nella zona contesa tra i due villaggi e poi di essere stato minacciato in quanto figlio del re del villaggio); il predetto non aveva spiegato come mai, pur essendo figlio del re del villaggio, non avesse ricevuto alcuna protezione né sembrava spiegabile il fatto che non avesse ricevuto altre minacce, dopo quelle iniziali, nel lungo periodo trascorso prima che lasciasse il villaggio.

4. La Corte territoriale ha negato lo status di rifugiato sul rilievo che il richiedente non avesse descritto fattispecie di persecuzione; ha ritenuto che il paese di provenienza non presentasse una generalizzata situazione di violenza indiscriminata e che neppure vi fossero i presupposti per la protezione umanitaria, in quanto il ricorrente aveva svolto in Italia le tipiche attività organizzate dai centri di accoglienza e ciò non era elemento sufficiente a dimostrare un effettivo radicamento in Italia.

5. Avverso il provvedimento del Tribunale il richiedente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

6. Il Ministero dell’Interno si è costituito al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

7. Con l’unico motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 19, nonché del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, non avendo il tribunale applicato i corretti criteri sulle condizioni di vulnerabilità presenti in capo al ricorrente.

8. Si afferma che il richiedente, giunto in Italia, ha frequentato corsi di italiano e di formazione proposti dall’ente ospitante come da documentazione depositata in atti; che è stata depositata documentazione sull’attività lavorativa svolta dal medesimo con contratti a tempo determinato presso diverse aziende agricole; che tali elementi non sono stati minimamente presi in considerazione dal tribunale, che ha omesso di adeguatamente valutare la difficile situazione personale e sociale del ricorrente ed il gravoso percorso migratorio compiuto quando era appena maggiorenne; si assume che la prospettiva di rientro forzoso in un paese abbandonato in giovanissima età ed in situazione di assoluta precarietà nonché in assenza di effettivi legami familiari (il ricorrente non ha legami con la madre e il padre era già gravemente malato all’epoca della partenza del figlio), significherebbe determinare uno sradicamento del medesimo particolarmente drammatico con sicura compromissione dei diritti fondamentali e una incolmabile sproporzione nel godimento di tali diritti e, in particolare, del diritto allo studio e al lavoro.

9. Il ricorso è inammissibile.

10. Le censure, limitate alla sfera della protezione umanitaria, sono estremamente generiche e si risolvono in una critica alle valutazioni espresse dai giudici di merito, che hanno valorizzato la mancanza di uno specifico percorso di integrazione in Italia e la esistenza di legami familiari nel Paese di provenienza. Il ricorrente non contraddice validamente la valutazione operata dalla Corte di merito e, difatti, non allega e non documenta in alcun modo il percorso di studio e lavorativo intrapreso né altri aspetti significativi di un processo di integrazione nel paese ospitante che risulterebbe compromesso da un ordine di rimpatrio.

11. Per le ragioni esposte, il ricorso va dichiarato inammissibile.

12. Nulla va disposto sulle spese atteso che il Ministero non ha svolto attività difensiva.

13. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla in ordine alle spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 -bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 26 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472