LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. LORITO Matilde – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3881-2020 proposto da:
B.R., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTO RICCIARDI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI SALERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 1744/2019 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 19/12/2019 R.G.N. 259/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/05/2021 dal Consigliere Dott. PONTERIO CARLA.
RILEVATO IN FATTO
che:
1. La Corte d’appello di Salerno ha respinto l’appello proposto da B.R., cittadino della Bangladesh, avverso l’ordinanza del a e che, confermando il provvedimento emesso dalla competente Commissione Territoriale, aveva negato il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.
2. Il richiedente aveva dichiarato di avere lasciato il paese di origine in seguito ad una lite con un vicino, sfociata nella morte di quest’ultimo; era quindi fuggito in Libia dove aveva lavorato per circa un anno e poi, a causa del bombardamento del campo profughi ove stazionava, era partito per l’Italia dove era giunto il 24 luglio 2015; qui aveva trovato un’occupazione part-time in una società di sartoria industriale.
3. La Corte d’appello ha negato la protezione internazionale sul rilievo che il ricorrente avesse riferito situazioni di carattere strettamente personale non inquadrabili tra quelle necessarie al riconoscimento dello status di rifugiato; che tali dichiarazioni, ove anche verosimili, non erano sufficientemente corroborate da elementi probatori; che la situazione in Bangladesh non risultava oggettivamente pericolosa; il paese stava compiendo notevoli sforzi in senso umanitario a tutela della etnia Rohingya della vicina Birmania, in special modo a tutela dei minori vittime di sfruttamento, come riportato da fonti internazionali del 2018; che, al di là delle condizioni di indigenza della popolazione bengalese, non traspariva un generalizzato clima di violenza che giustificasse il timore del ricorrente di subire gravi danni alla propria persona né si ravvisavano seri elementi ai fini della protezione umanitaria.
4. Avverso la sentenza il richiedente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.
5. Il Ministero dell’Interno si è costituito al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
6. Con l’unico motivo è dedotta violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, ai sensi all’art. 360 c.p.c., n. 5, per non avere la Corte d’appello, nonostante le allegazioni del ricorrente, considerato la condizione di grave instabilità sociale e politica esistente in Bangladesh e per non aver motivato circa l’inserimento socio lavorativo del ricorrente.
7. Si assume che la Corte di merito non abbia svolto la necessaria attività istruttoria ufficiosa in ordine alle circostanze dedotte dal richiedente e alle condizioni socio politiche del Bangladesh, con particolare riguardo alla regione di provenienza. Si aggiunge, per quanto concerne la protezione umanitaria, che i giudici d’appello hanno omesso qualsiasi valutazione sul livello di integrazione raggiunto dal ricorrente (che è in Italia da molti anni e lavora dal 2017 presso l’azienda Akter Farzana) e hanno omesso di comparare tale situazione con la vulnerabilità che caratterizzava la propria condizione nel paese di origine.
8. Il motivo di ricorso è fondato e deve trovare accoglimento.
9. La Corte di appello ha negato la situazione di rischio di esposizione a violenza indiscriminata in modo apodittico, senza procedere alla doverosa istruttoria officiosa e senza citare le fonti del proprio convincimento; non ha riferito di aver consultato fonti informative, né le ha citate (nella sentenza vi è solo un riferimento agli “sforzi umanitari a tutela della etnia Rohingya della vicina Birmania, in particolar modo dei minori vittime di sfruttamento, come riportato dalla ONG Human Right Watch nel 2018 e da Amnesty”), rendendo quindi impossibile verificare fonte e contenuto dell’informazione.
10. In tema di protezione sussidiaria dello straniero, ai fini dell’accertamento della fondatezza di una domanda proposta sulla base del pericolo di danno di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), una volta che il richiedente abbia allegato i fatti costitutivi del diritto, il giudice del merito è tenuto, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 a cooperare nell’accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri-doveri officiosi d’indagine e di acquisizione documentale in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul Paese di origine del richiedente.
11. Al fine di ritenere adempiuto tale onere, il giudice è tenuto ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto (Sez. 6-1, n. 11312/2019, Rv. 653608-01; Sez. 1, n. 13897 del 22/05/2019, Rv. 654174 – 01; Sez. 1, n. 13449 del 17/05/2019, Rv. 653887 – 01; Sez. 2, n. 9230 del 20/05/2020, Rv. 657701 – 01; Sez. 6 – 1, n. 11312 del 26/04/2019, Rv. 653608- 01; Sez. 1, n. 11096 del 19/04/2019, Rv. 656870 01), le informazioni, generali e specifiche di cui dispone che siano pertinenti al caso ed aggiornate al momento dell’adozione della decisione.
12. Tali requisiti non ricorrono nel caso in esame in cui la Corte di merito, nel respingere la richiesta di protezione, si è limitata a fornire indicazioni generiche e approssimative sulla situazione del Paese interessato dalla domanda del richiedente.
13. Il motivo di ricorso è fondato anche nella parte in cui censura il mancato riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria atteso che difetta del tutto l’esame del livello di integrazione socio-lavorativa raggiunta in Italia dal ricorrente (come documentata in atti), anche in relazione alle condizioni del Paese di provenienza che la stessa sentenza descrive come caratterizzate da una generale indigenza della popolazione.
14. Per le ragioni esposte, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame della controversia alla luce dei principi richiamati, oltre che alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Salerno, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nelle Adunanze, il 14 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021