LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – rel. est. Consigliere –
Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –
Dott. NICASTRO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10287/14 R.G., proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente – controricorrente incidentale –
contro
M.A., rappresentato e difeso, giusta mandato in margine al ricorso, dall’Avv. Giovanni Sciangula, con il quale è
elettivamente domiciliato in Roma, Via Stoppani, n. 1;
– controricorrente – ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 377/34/13 della Commissione tributaria regionale della depositata in data 25/07/2013, non notificata;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Rosita d’Angiolella nella camera di consiglio del 22 ottobre 2020.
RILEVATO
che:
M.A. impugnò innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Catania il diniego dell’Agenzia delle entrate per la definizione dei ritardati versamenti relativi ai tributi per l’anno d’imposta 1995, per pagamento di somme inferiori al dichiarato.
La Commissione tributaria provinciale di Catania, con sentenza n. 335/2/10, depositata in data 24/05/2011, accoglieva il ricorso annullando il provvedimento di diniego e disponendo che il recupero, da parte dell’Ufficio, della differenza dovuta con sanzioni ed interessi per il ritardo nei pagamenti avvenisse recuperato attraverso l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo previo invito al pagamento.
L’Agenzia delle entrate proponeva appello averso la sentenza della Commissione tributaria provinciale rilevando che nel sistema informatico non risultava l’istanza di definizione per l’anno 1995 ma solo quella per l’anno 1996. M.A. eccepiva preliminarmente l’inammissibilità dell’appello per tardività dello stesso che era stato notificato ben oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza di primo grado (la notifica della sentenza si sarebbe perfezionata in data 08/04/2010 e l’atto di appello sarebbe stato notificato il 29/04/2011) La Commissione tributaria regionale della Sicilia, con la sentenza che qui s’impugna, ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Agenzia delle entrate per tardività.
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per Cassazione, affidato ad un unico motivo.
M.A. ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale.
L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso al ricorso incidentale.
CONSIDERATO
che:
Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate denuncia la violazione di legge e segnatamente del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 51, degli artt. 137,285,325 e 326 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver ritenuto che il termine breve di impugnazione della sentenza, di cui all’art. 326 c.p.c., decorresse dalla notificazione dell’istanza di sgravio e non dalla notificazione della sentenza; deduce la ricorrente che il contribuente-appellato non ha mai notificato all’Ufficio la sentenza della Commissione tributaria provinciale n. 335/02/2010, nè d’altro canto, ai fini del decorso del termine di impugnazione, la conoscenza della sentenza (perchè citata nell’istanza di sgravio) può sostituire la notifica della sentenza ai fini della decorrenza del termine per impugnare.
Dalla sentenza impugnata risulta che M.A. aveva posto quale questione pregiudiziale di rito del giudizio di appello, l’ammissibilità dell’atto di appello, rilevando che lo stesso era stato proposto tardivamente dall’Agenzia delle entrate, in violazione dei termini perentori previsti dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 51; a sostegno dell’eccezione aveva dedotto che la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Catania, n. 335/02/2010, era stata notificata all’Ufficio, a mezzo posta, con raccomandata n. ***** il *****, sicchè, applicandosi il termine breve per la proposizione dell’appello, l’atto di appello risultava notificato in data 29/04/2011 e, quindi, oltre il termine di cui all’art. 327 c.p.c..
La Commissione tributaria regionale, con la sentenza che qui si impugna, ha accolto l’eccezione pregiudiziale dell’appellato rilevando che “l’appellato ha dimostrato di aver consegnato la sentenza impugnata, direttamente all’Ufficio, in data *****, come da ricevuta portante il numero di protocollo *****. L’Ufficio pertanto avrebbe dovuto provvedere all’impugnazione, a pena di decadenza, entro il 09/06/2010 e non il 29/04/2011”.
Il controricorrente, dal canto suo, deduce che poichè l’Agenzia delle entrate non aveva contestato l’avvenuta notifica della sentenza della commissione provinciale in data *****, aveva reso incontrovertibile tale circostanza, così che quanto dedotto col primo motivo di ricorso principale (la notifica della sentenza non vi sarebbe mai stata confondendosi la data della notifica dello sgravio con quella della notifica della sentenza) costituirebbe fatto nuovo e come tale inammissibile.
Il ricorso principale è fondato e va accolto.
Il caso in esame pone la questione della prova della data di perfezionamento della notificazione della sentenza e del relativo onere probatorio in caso d’impugnazione tardiva.
In tema d’impugnazione e di onere della prova della tempestività dell’impugnazione, la giurisprudenza di questa Corte, con orientamento costantemente condiviso, ha affermato che la parte che impugna la sentenza avvalendosi del termine di decadenza cd. lungo ex art. 327 c.p.c., comma 1, ha solo l’onere di dimostrare il giorno dell’avvenuta pubblicazione e non anche la circostanza che essa non le sia stata mai notificata, in quanto ciò equivarrebbe ad una prova negativa impossibile (non prevedendo il sistema processuale l’annotazione, sull’originale della sentenza, della sua notificazione, ma solo – all’art. 123 disp. att. c.p.c. – della sua eventuale impugnazione); viceversa, incombe alla parte cui sia stato notificato l’atto di impugnazione entro il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., qualora eccepisca la necessità dell’osservanza del termine breve e l’avvenuto superamento del medesimo, provarne il momento di decorrenza. A tal fine è necessaria la produzione della copia autentica della sentenza impugnata corredata dalla relata di notificazione, integrata, nel caso di notificazione a mezzo posta, dall’avviso di ricevimento della raccomandata, che non ammette equipollenti, con la conseguenza che la mancata produzione di tali documenti determina l’inesistenza della notifica della sentenza, impedendo il decorso del termine breve d’impugnazione (così, Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 7761 del 05/04/2011, Rv. 616819-01; cfr., id., Sez. 6- 3, Ordinanza n. 25062 del 07/12/2016, Rv. 641931-01; in tema di notificazioni a mezzo posta, cfr., Sez. 2, Sentenza n. 16184 del 09/07/2009, Rv. 608972-01, che ha affermato che l’unico documento attestante la consegna al destinatario e la sua data è, di regola, l’avviso di ricevimento della raccomandata, la cui produzione in giudizio è onere che grava sulla parte notificante; adde, Sez. 1, Sentenza n. 19702 del 23/09/2004, Rv. 578424-01; Sez. L, Sentenza n. 10636 del 05/07/2003, Rv. 564846-01).
La linea di rigore nello stabilire modalità univoche di notificazione chiaramente percepibili al destinatario, è stata recentemente ribadita recentemente dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sentenza n. 20866 del 30/09/2020, Rv. 658856-01) che, in relazione agli effetti decadenziali derivanti dall’inosservanza del termine breve di impugnazione, hanno affermato che la la notifica della sentenza deve essere in modo univoco rivolta a tale fine accelera torio e percepibile come tale dal destinatario, sicchè essa va eseguita nei confronti del procuratore della parte o della parte presso il suo procuratore, nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata non potendo surrogarsi l’omessa indicazione della direzione della notifica al difensore con altre circostanze non altrettanto oggettivamente percepibili (come il fatto che il suo nominativo risulti dall’epigrafe della sentenza notificata).
In conclusione, posto che per la notificazione a mezzo posta, il perfezionamento della stessa si ha, per il destinatario, non con la data di spedizione del plico, ma al momento in cui il notificato acquisisce legale conoscenza dell’atto, va ribadito che il relativo onere della prova, in caso di contestazione, grava sul soggetto notificante, in quanto “destinatario della cartolina che attesta il ricevimento della medesima da parte del notificato” (così, Sez. 6-3, Ordinanza n. 25062 del 07/12/2016).
Ne deriva che la mancata produzione della copia autentica della sentenza impugnata corredata dalla relata di notifica, integrata, nel caso di notificazione a mezzo posta, dall’avviso di ricevimento della raccomandata, “determina l’inesistenza della notifica della sentenza, impedendo il decorso del termine breve d’impugnazione” (Sez. 6 2, Ordinanza n. 7761 del 05/04/2011, Rv. 616819-01).
La CTR non ha fatto buon governo di tali principi per aver preso in considerazione la “non contestazione” dell’appellante sull’eccezione di tardività (“l’appellante nulla deduce in merito”), in quanto, così facendo, è come se avesse gravato l’appellante di una prova negativa impossibile ignorando nel contempo che l’onere della positiva notifica gravava, invece, sull’appellato; nè, d’altro canto, si può escludere quanto assunto dall’Agenzia delle entrate e che cioè la notificazione del ***** riguardava l’atto di sgravio e non la sentenza della Commissione provinciale.
Il ricorso incidentale è inammissibile per carenza di interesse.
La decisione impugnata dichiarando l’inammissibilità dell’appello dell’Ufficio ha, nei fatti, determinato la conferma della sentenza di primo grado favorevole a M.A., il che esclude la soccombenza di quest’ultimo e quindi l’interesse a proporre il ricorso incidentale.
L’accoglimento del ricorso principale determina la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio ai secondi giudici, affinchè procedano alla verifica preliminare della notifica della sentenza di primo grado nei termini sopra indicati e, quindi, all’esame del merito della controversia. In sede di rinvio la CTR è tenuta a provvedere anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
PQM
Accoglie il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere in ordine alle spese del presente giudizio.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella causa di consiglio della V sezione civile della Corte di Cassazione, il 22 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2021