Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.30940 del 29/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3893-2020 proposto da:

B.M.A., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANBATTISTA SCORDAMAGLIA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER 2021 IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE presso la PREFETTURA

– UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI CROTONE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 1199/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 06/06/2019 R.G.N. 2181/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/05/2021 dal Consigliere Dott. PONTERIO CARLA.

RILEVATO IN FATTO

che:

1. La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza n. 1199 del 2019, ha respinto l’appello proposto da B.M.A., cittadino pakistano, avverso l’ordinanza del Tribunale che, confermando il provvedimento emesso dalla competente Commissione Territoriale, aveva negato al richiedente il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

2. Il richiedente aveva allegato di aver lasciato il proprio paese per sottrarsi alla persecuzione da parte di un gruppo di terroristi che avevano ucciso alcuni suoi parenti per essersi rifiutati di fornire false carte di identità; ha aggiunto che il padre era stato ucciso e che egli temeva per la propria incolumità in caso di rientro nella terra d’origine.

3. la Corte d’appello ha ritenuto il racconto carente dei requisiti di veridicità in quanto non sufficientemente circostanziato quanto ai luoghi, alle persone, ai tempi e alle dinamiche degli eventi narrati; che il percorso narrativo era incoerente e scarsamente logico in quanto non era chiaro il nesso tra la situazione personale del richiedente e quella dei familiari né erano chiare le cause di morte dei congiunti. Alla luce di tali considerazioni, la Corte di merito ha negato il riconoscimento dello status di rifugiato. Ha parimenti escluso i presupposti per la protezione sussidiaria escludendo che, nella regione del Punjab, vi fosse il rischio di torture o altre forme di maltrattamenti oppure una situazione di violenza indiscriminata, con concreto pericolo di danno grave per il richiedente. Ha infine escluso la invocata protezione umanitaria rilevando che nel caso concreto non era stata neanche allegata la sussistenza di un’emergenza sanitaria o alimentare nel paese di provenienza tale da non offrire alcuna garanzia di vita dignitosa in caso di ritorno.

4. Avverso tale sentenza il richiedente la protezione ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

5. Il Ministero dell’Interno si è costituito al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

6. Col primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, per omessa valutazione dei documenti prodotti. Violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, con riferimento ai profili di credibilità. Errata e illogica valutazione in merito alle dichiarazioni del ricorrente.

7. Si addebita alla Corte d’appello di non aver esaminato i numerosi documenti prodotti (le denunce presentate in Pakistan dai suoi parenti, gli articoli di giornale sull’omicidio del fratello e della cognata, i certificati di morte dei suoi parenti) volti a confermare gli episodi narrati in sede di audizione e che avevano determinato la sua fuga dal paese di origine, essendosi la Corte limitata a rilevare l’illogicità del racconto senza neanche provvedere a disporre l’audizione del ricorrente per chiarire i punti eventualmente contraddittori.

8. Con secondo motivo di ricorso è dedotta violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 – 14, comma 1, lett. b), con riferimento alla protezione sussidiaria. Si ribadisce che il ricorrente è stato costretto ad abbandonare il proprio paese per le pressioni subite da persecutori di etnia pashtum e che ha dovuto scontare l’inefficienza e la corruzione delle istituzioni pakistane. Che le notizie più aggiornate sulla sicurezza del Pakistan danno conto della incapacità generalizzata delle autorità di tutelare i cittadini e che tale dato, unito alle dichiarazioni del ricorrente, supportate dai documenti prodotti, avrebbe dovuto condurre a ritenere fondato il rischio dello stesso di sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti, a minacce di morte e ad attacchi dei pashtum in caso di rientro in patria.

9. Col terzo motivo di ricorso è dedotta violazione del D.Lgs. n. 286 del 2018, art. 5, e successive modificazioni e integrazioni; violazione del D.Lgs. n. 251 del 2008, art. 32; mancata comparazione tra violazione dei diritti umani e situazione personale del richiedente in caso di rientro in patria.

10. Si sottolinea che il richiedente ha dimostrato, attraverso i contratti di lavoro e le buste paga, l’impegno per l’integrazione nel paese ospitante là dove, in caso di rientro nel Paese d’origine, ove il predetto è ormai privo di legami familiari e di un’attività di lavoro, sarebbe nuovamente immesso in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a compromettere i suoi diritti fondamentali e inviolabili.

11. I motivi possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di connessione logica e sono fondati, per quanto di ragione.

12. Anzitutto, osserva il Collegio come la valutazione di credibilità del racconto del richiedente la protezione internazionale, da condurre nel rispetto dei canoni legalmente previsti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, non integra solo un apprezzamento di fatto rimesso alla valutazione del giudice del merito, ma è censurabile in cassazione anche sotto il profilo della violazione di legge (v. Cass. n. 151 del 2021).

13. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha omesso di articolare la valutazione di credibilità del richiedente in relazione a ciascuno dei parametri di attendibilità rilevanti ai sensi del citato art. 3, comma 5, omettendo di applicare i canoni legali di interpretazione delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale e di rispettare la struttura “procedimentale” e “comprensiva” del ragionamento argomentativo imposto ai fini del controllo di quelle dichiarazioni.

14. La sentenza impugnata si limita ad una generica valutazione di carenza dei requisiti di veridicità di cui all’art. 3, comma 5 cit., senza alcun riferimento specifico alle circostanze narrate dal ricorrente e riportate nel ricorso in esame (pagg. 3 e 4) e ai documenti, puntualmente trascritti nelle parti rilevanti e localizzati quanto alla sede processuale di produzione.

15. Il mancato rispetto del modello legale di lettura delle dichiarazioni rese dal richiedente asilo porta a ritenere fondato il primo motivo di ricorso.

16. Anche il secondo motivo, con cui si denuncia la mancata ottemperanza al c.d. dovere di cooperazione istruttoria in relazione alla domanda di protezione sussidiaria, è fondato.

17. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 è dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e di informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente e astrattamente sussumibile in una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente esistente nel Paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, con accertamento aggiornato al momento della decisione (Cass. n. 28990 del 2018; Cass. n. 17075 del 2018).

18. Il predetto accertamento va compiuto in base a quanto prescritto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e, quindi, “alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati, elaborate dalla Commissione Nazionale sulla base dei datti forniti dall’ACNUR, dal Ministero degli affari esteri, anche con la collaborazione di altre agenzie ed enti di tutela dei diritti umani operanti a livello internazionale, o comunque acquisite dalla Commissione stessa”.

19. E’ onere del giudice di merito procedere, nel corso del procedimento finalizzato al riconoscimento della protezione internazionale, a tutti gli accertamenti officiosi finalizzati ad acclarare l’effettiva condizione del Paese di origine del richiedente, avendo poi cura di indicare esattamente, nel provvedimento conclusivo, le fonti utilizzate ed il loro aggiornamento.

20. In proposito, deve ribadirsi anche che l’indicazione delle fonti di cui all’art. 8 non ha carattere esclusivo, ben potendò le informazioni sulle condizioni del Paese estero essere tratte da concorrenti canali di informazione, anche via web, quali ad esempio i siti internet delle principali organizzazioni non governative attive nel settore dell’aiuto e della cooperazione internazionale (quali ad esempio Amnesty International e Medici senza frontiere) che spesso contengono informazioni dettagliate e aggiornate (cfr. Cass. n. 13449 del 2019 per esteso).

21. Più recentemente (cfr. Cass. n. 15215 del 2020) è stato affermato il principio di diritto secondo il quale: “Le informazioni relative alla situazione esistente nel paese di origine del richiedente la protezione internazionale o umanitaria che il giudice di merito trae dalle C.O.I. o dalle altre fonti informative liberamente consultabili attraverso i canali informatici vanno considerate, in ragione della capillarità della loro diffusione e della facile accessibilità per la pluralità di consociati, alla stregua del fatto notorio; il dovere di cooperazione istruttoria che il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, pongono a carico del giudice, nella materia della protezione internazionale ed umanitaria, impone allo stesso di utilizzare, ai fini della decisione, C.O.I. ed altre informazioni relative alla condizione interna del paese di provenienza o rimpatrio del richiedente, ovvero della specifica area di esso, che siano adeguatamente aggiornate e tengano conto dei fatti salienti interessanti quel Paese o area, soprattutto in relazione ad eventi di pubblico dominio, la cui mancata considerazione costituisce, in funzione della loro oggettiva notorietà, violazione dell’art. 115 c.p.c., comma 2”.

22. Deve peraltro precisarsi come la ricerca delle informazioni sulla situazione del Paese d’origine del richiedente, al fine del corretto adempimento del dovere di cooperazione istruttoria, deve essere orientata anche sugli specifici aspetti di pericolo segnalati dal medesimo, al fine di consentire una valutazione di concretezza dei rischi a cui lo stesso potrebbe essere esposto in caso di rimpatrio.

23. Nella fattispecie in esame, la Corte territoriale si è limitata, per escludere ogni ipotesi prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, ad una descrizione generica delle condizioni esistenti in Pakistan, senza indicare le fonti da cui ha tratto le informazioni e senza alcuna specifica indagine sull’attività criminosa svolta dalle persone di etnia pashtun, a cui secondo il racconto del ricorrente sarebbero riconducibili i reati commessi ai danni dei suoi familiari, e senza valutare la capacità dello Stato di origine del richiedente di offrire al soggetto vittima di tali atti una adeguata protezione (nello stesso senso v. Cass. n. 26823 del 2019; n. 12333 del 2017; n. 25463 del 2016).

24. Anche il terzo motivo di ricorso merita accoglimento mancando qualsiasi ricostruzione e valutazione della condizione del richiedente nel paese ospitante e sul suo livello di integrazione, atteso che la sentenza si limita a valorizzare solo la mancata allegazione di una “emergenza sanitaria o alimentare nel suo Paese”.

25. Per le ragioni esposte il ricorso deve trovare accoglimento. La sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 26 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021

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