Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.30941 del 29/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3908-2020 proposto da:

B.S., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRA DI TOMMASO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ANCONA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

avverso il decreto n. 3039/2019 del TRIBUNALE di L’AQUILA, depositata il 09/12/2019 R.G.N. 1853/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/05/2021 dal Consigliere Dott. PONTERIO CARLA.

RILEVATO IN FATTO

che:

1.1. Il Tribunale di L’Aquila ha respinto il ricorso proposto da B.S., cittadino nigeriano, avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale, che aveva negato il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

2. Il richiedente aveva allegato di aver lasciato il proprio Paese il 16.2.2017 (risulta entrato in Italia il 28.6.17) a causa di minacce e sopraffazioni, nei confronti suoi, del fratello e della sorella, da parte della matrigna e legate all’eredità del padre che comprendeva alcuni terreni; che la Polizia, ove si era recato per denunciare i fatti, aveva declinato ogni competenza trattandosi di questioni familiari; che era fuggito dal paese d’origine per il timore di essere ucciso dalla matrigna e, inoltre, per non avere più legami familiari in quel paese (la sorella è deceduta e non ha più contatti col fratello).

3. Il Tribunale ha giudicato non verosimile il racconto perché generico e non circostanziato, oltre che costellato da evidenti profili di implausibilità. Non erano in alcun modo specificate le minacce provenienti dalla matrigna e dal di lei fratello, né era verosimile che il richiedente ed il proprio fratello, titolari di diritti ereditari sui terreni di proprietà del padre, avessero subito le infondate pretese avanzate da una donna, probabilmente appartenente al loro medesimo ceto sociale e che non risulta essere persona potente e temibile, e ciò senza reagire in alcun modo e senza neanche rivolgersi al capo villaggio, competente sulle questioni di carattere familiare.

4. Ha ritenuto che, ove anche giudicata verosimile la vicenda narrata, si trattasse di vicenda assolutamente privata, inidonea come tale a giustificare il riconoscimento dello status di rifiugiato.

5. Parimenti infondata è stata considerata la domanda di protezione sussidiaria sul rilievo che, in base alle fonti aggiornate, le notizie sull’esistenza di un conflitto armato nella zona del Delta del Niger limitano tale conflitto al sabotaggio di impianti e al personale delle compagnie petrolifere, mentre non risulta una condizione di violenza indiscriminata verso la popolazione.

6. Secondo il Tribunale, neppure esistevano gli estremi per la protezione umanitaria non risultando che il richiedente avesse intrapreso in Italia un serio percorso di integrazione; non risultano prodotti elementi di prova dello svolgimento di attività lavorativa o di studio e la creazione di significativi rapporti interpersonali, non emergendo una incolmabile sproporzione tra i due contesti nel godimento dei diritti fondamentali. Ne’ il richiedente appartiene a una delle categorie per le quali è stabilito il principio di non respingimento.

7. Avverso il provvedimento del Tribunale il richiedente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

8. Il Ministero dell’Interno si è costituito al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

9. Col primo motivo di ricorso è dedotta violazione o falsa applicazione di norme di diritto, nullità del provvedimento impugnato e degli atti presupposti e conseguenti per omessa traduzione degli stessi in lingua conosciuta dallo straniero.

10. Col secondo motivo è dedotta violazione o falsa applicazione di norme di diritto e in particolare della L. n. 15 del 1968, art. 14, per essere stato consegnata al destinatario una semplice copia del provvedimento di diniego della protezione internazionale emesso dalla Commissione territoriale competente, priva dell’attestazione di conformità all’originale nonché di sottoscrizione (censure ritualmente sollevate dinanzi al tribunale).

11. Col terzo motivo è dedotta violazione o falsa applicazione di norme di diritto per mancata applicazione degli artt. 1 e 2 della Convenzione di Ginevra e violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, nonché mancata applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, e violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

12. Ai fini della protezione sussidiaria, si assume, richiamando fonti internazionali, che la situazione nel paese di origine del richiedente è tale per cui lo stesso non può confidare in un sistema giudiziario che garantisca la tutela effettiva dei diritti; si ribadisce l’esistenza di una condizione di violenza generalizzata e si allega che il ricorrente sarebbe esposto al rischio di essere ucciso dal fratello appartenente ad un gruppo cultista pericoloso.

13. Col quarto motivo è dedotta violazione di norme di diritto. Violazione di legge per mancata, erronea, contraddittoria e carente motivazione dell’ordinanza in ordine alla sussistenza dei presupposti per la protezione umanitaria, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

14. Si evidenzia la volontà del ricorrente di integrarsi nella comunità che lo ospita desumibile dalla partecipazione ai corsi di lingua italiana, ai laboratori organizzati dal centro ospitante, dall’attività lavorativa svolta e documentata in atti.

15. I primi due motivi di ricorso sono inammissibili per violazione delle prescrizioni imposte dall’art. 366 c.p.c., comma 6 e art. 369 c.p.c., atteso che il ricorrente non ha trascritto né localizzato e neppure depositato gli atti e documenti su cui si fondano le censure mosse e neppure ha indicato in quali atti e in che termini avrebbe sollevato dinanzi al Tribunale le censure relative ai profili di nullità del provvedimento emesso dalla Commissione territoriale.

16. Le censure sono comunque inammissibili perché la nullità del provvedimento amministrativo di diniego della protezione internazionale non ha autonoma rilevanza nel giudizio introdotto con il ricorso al tribunale avverso il predetto provvedimento. Tale giudizio, infatti, non ha per oggetto il provvedimento stesso, bensì il diritto soggettivo del ricorrente alla protezione invocata; dunque non può concludersi con il mero annullamento del diniego amministrativo della protezione, ma deve pervenire comunque alla decisione sulla spettanza o meno del diritto alla protezione: infatti la legge (in origine D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35, comma 10 e attualmente D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 19, comma 3) stabilisce che la decisione del tribunale può contenere, alternativamente, il rigetto del ricorso ovvero il riconoscimento dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria, e non prevede il puro e semplice annullamento del provvedimento della Commissione (cfr. Cass. n. 11754 del 2016; n. 18632 del 2014; n. 26480 del 2011).

17. Anche il terzo e il quarto motivo di ricorso sono inammissibili in quanto formulati in modo assolutamente generico e tale da non confrontarsi in alcun modo con la ratio decidendi della decisione impugnata.

18. Non solo, a proposito di protezione umanitaria, il ricorso fa leva su documenti, che si assume volti a dimostrare il livello di integrazione del richiedente nel paese ospitante, che non risultano in alcun modo trascritti e depositati, in contrasto con le prescrizioni imposte dai citati art. 366 c.p.c., comma 6 e art. 369 c.p.c..

19. Per le ragioni esposte, il ricorso va dichiarato inammissibile.

20. Nulla va disposto sulle spese atteso che il Ministero non ha svolto attività difensiva.

21. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla in ordine alle spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 -bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 26 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021

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