Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.30942 del 29/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8405-2015 proposto da:

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POLI 29, presso l’Ufficio di rappresentanza della Regione Campania, rappresentata e difesa dall’avvocato ALBA DI LASCIO;

– ricorrente –

contro

B.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell’avvocato SERGIO VACIRCA, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4482/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 28/08/2014 R.G.N. 72/2012; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/06/2021 dal Consigliere Dott. DE MARINIS NICOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale GIACALONE GIOVANNI che ha concluso per accoglimento;

udito l’avvocato ALBA DI LASCIO;

udito l’avvocato SERGIO VACIRCA.

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 28 agosto 2014, la Corte d’Appello di Napoli, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Napoli, accoglieva la domanda proposta da B.F. nei confronti della Regione Campania, alle cui dipendenze il primo era transitato con immissione nel ruolo speciale ad esaurimento di cui alla L.R. n. 730 del 1986, art. 12, destinato a raccogliere il personale tecnico ed amministrativo – il B. era stato assunto quale ingegnere – reclutato a tempo determinato per sopperire alle esigenze organizzative della struttura affidata al Presidente della Regione Campania nella qualità di Commissario Straordinario di Governo cui faceva capo l’intervento nei territori interessati dai terremoti del gennaio 1968 in Sicilia e del novembre 1980 e febbraio 1981 in Campania e Basilicata, riconoscendo il diritto dell’istante alla revisione dell’inquadramento attribuitogli ai fini dell’immissione nel predetto ruolo ed alla conseguente assegnazione della richiesta qualifica dirigenziale con applicazione del relativo trattamento giuridico dal 18.4.1990 e di quello economico dal 16.1.1995 e condannando l’Ente al pagamento delle differenze retributive maturate da liquidarsi con separato giudizio.

La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, in primo luogo, sussistere la giurisdizione del giudice ordinario per derivare la lesione del diritto azionato dal B. dalla deliberazione n. 7795 del 29.10.1998, successiva, quindi, alla data del 30 giugno 1998 indicata dalla legge quale termine iniziale della devoluzione della giurisdizione sulle controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, con cui la Giunta Regionale disponeva l’inquadramento del B. nell’VIII qualifica funzionale, a suo dire, erroneamente dando attuazione alla precedente deliberazione della stessa Giunta Regionale n. 190 del 18.3.1997, che disponeva previo riesame degli atti di servizio di ciascun addetto, la riclassificazione del personale immesso nel ruolo ad esaurimento L. n. 730 del 1986, ex art. 12, con attribuzione della qualifica corrispondente alle mansioni svolte alla data del 1.6.1990 presso la struttura commissariale (il passaggio alla Regione Campania era stato disposto con deliberazione n. 5073 del 12.12.1991) e riferite alla responsabilità di un incarico di lavoro particolare e, in secondo luogo, la fondatezza della pretesa azionata dal B. all’inquadramento giuridico ed economico nella I qualifica dirigenziale, stante la riconducibilità delle mansioni svolte, alla predetta data presso la struttura commissariale, a quell’inquadramento in base all’accertamento compiuto in sede di gravame e mai operato dal primo giudice per aver questi travisato la domanda, intesa come volta ad impugnare i criteri della riclassificazione del personale di cui alla deliberazione n. 1905/2007 ed a rivendicare lo svolgimento di mansioni superiori.

– Per la cassazione di tale decisione ricorre la Regione Campania, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, il B.;

– Il Pubblico Ministero ha depositato la propria requisitoria, concludendo per l’accoglimento del secondo motivo di ricorso.

– Il controricorrente ha poi depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, la Regione ricorrente ribadisce l’eccezione relativa al difetto di giurisdizione del giudice ordinario alla stregua del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, che conferma l’attribuzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie relative a questioni attinenti al rapporto di lavoro anteriori alla data del 30.6.1998 con conseguente decadenza del B. dall’azione non proposta entro la data del 15.9.2000.

Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione della L. n. 730 del 1986, art. 12, la Regione ricorrente lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale di accoglimento della pretesa del B. al riconoscimento della prima qualifica dirigenziale in primo luogo per essersi l’Ente conformata all’ordinanza del Ministero della Protezione Civile che imponeva sì il reinquadramento del personale alla stregua della sistema classificatorio vigente presso l’ente stesso cui era destinato, ma tenendo conto delle mansioni conferite con l’originaria convenzione e non sulla base dei successivi atti formali con cui il B. veniva investito presso la struttura commissariale della responsabilità dell’Area Tre e del ruolo di ingegnere capo per i lavori su grandi infrastrutture, in secondo luogo essendo, comunque, tenuta al rispetto del limite del pubblico concorso per l’accesso alla qualifica dirigenziale ed, infine, non potendosi ritenere le mansioni svolte corrispondenti alla qualifica rivendicata.

– Il primo motivo deve ritenersi infondato dovendosi convenire, alla stregua della qualificazione della domanda operata dalla Corte territoriale, che l’oggetto della controversia era dato dalla contestazione dell’esito applicativo dei criteri per la revisione dell’inquadramento del personale immesso nel ruolo ad esaurimento L. n. 730 del 1986, ex art. 12, viceversa ritenuti correttamente posti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1095 del 18.3.1997, consistente nell’attribuzione al B. dell’inquadramento nell’VIII qualifica funzionale disposta con la deliberazione della stessa Giunta n. 7795 del 29.10.1998, data successiva a quella del 30.6.1998 indicata come termine iniziale per la devoluzione al giudice ordinario della giurisdizione sul rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

– Parimenti infondato – se non anche inammissibile nella parte in cui si confuta l’accertamento della Corte territoriale circa la riconducibilità delle mansioni svolte da ultimo dal B. presso la struttura commissariale alla I qualifica dirigenziale opponendovi soltanto la trascrizione della declaratoria dell’VIII qualifica funzionale con la sottolineatura dell’inciso che tipizza come propri dell’inquadramento in questione “l’istruttoria, la predisposizione e la formazione di atti e provvedimenti di notevole grado e difficoltà” – si rivela il secondo motivo di ricorso stante la piena congruità logica e giuridica della lettura del quadro normativo incidente sulla fattispecie operata dalla Corte territoriale nel senso della non interferenza sull’operazione di classificazione del personale immesso nel ruolo ad esaurimento ai sensi della L. n. 730 del 1986, art. 12, della disciplina ordinaria in materia di reclutamento, in particolare per quel che riguarda l’accesso per concorso alla qualifica dirigenziale (procedura da cui del resto sulla base dell’ordinanza del Ministero della Protezione Civile n. 900 del 16.2.1987 risultava esonerato il personale addetto alla struttura commissariale e destinato all’immissione nel ruolo ad esaurimento che avesse già superato un concorso per l’accesso al pubblico impiego), fondata su “la valenza speciale della eccezionale normativa in esame” (così la sentenza del Cons. Stato n. 650/98), ed avvalorata dallo stesso comportamento dell’Ente che, nell’istituire, con L. n. 4 del 1990 i ruoli speciali ad esaurimento e prevederne per ciascun livello e relativo profilo professionale la dotazione organica, aveva individuato con riguardo alla I qualifica funzionale-dirigente 21 posti da attribuire sulla base delle mansioni svolte presso la struttura commissariale dal personale interessato, a prescindere dall’accesso tramite concorso.

– Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021

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