LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –
Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 19283-2015 proposto da:
E.N.A.C. – ENTE NAZIONALE PER L’AVIAZIONE CIVILE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– ricorrente –
contro
M.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CICERONE 44, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI CORBYONS, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE BULGARINI D’ELCI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1146/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 04/02/2015 R.G.N. 482/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/06/2021 dal Consigliere Dott. DE MARINIS NICOLA;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIACALONE GIOVANNI;
visto il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 bis convertito con modificazioni nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza del 4 febbraio 2015, la Corte d’Appello di Milano, chiamata a pronunziarsi sul gravame avverso la decisione resa dal Tribunale di Busto Arsizio che, relativamente alla domanda proposta da M.L. nei confronti dell’ENAC – Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, aveva dichiarato il diritto della prima a percepire la retribuzione corrispondente a quella del dirigente in applicazione del CCNL per il personale dirigenziale dell’ENAC, per il periodo dall’1.7.2007 all’8.2.2008 in cui aveva ricoperto le funzioni di Direttore Aeroportuale presso lo scalo di Bergamo condannando l’Ente al pagamento delle relative differenze retributive nonché il diritto della medesima all’indennità di trasferimento nella misura di quattro mensilità con condanna al pagamento dell’importo corrispondente, in parziale riforma di quella decisione, confermata nel resto, riconosceva in riduzione a due mensilità l’indennità di trasferimento dovuta alla M..
La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, da un lato, non riconducibile all’istituto eccezionale della reggenza e, pertanto, illegittimo l’affidamento temporaneo della posizione dirigenziale in contrasto con le condizioni che lo legittimano ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, essendo stato sì quell’incarico alla M. affidato a fronte di una vacanza di posto in organico, ma lasciato proseguire per oltre dodici mesi ed in difetto di avvio delle procedure per la copertura del posto medesimo così che non può che derivarne la mancanza della causa imprevedibile determinante il venir meno della titolarità della posizione dirigenziale e l’utilizzazione, occasionale e temporalmente limitata, di un funzionario cui fa riscontro in favore di questi la spettanza del diritto alla differenza di trattamento economico previsto per la qualifica superiore;
dall’altro ha ritenuto dovuta alla M. l’indennità di trasferimento nella misura ridotta di due mensilità, non risultando documentati i carichi di famiglia che, viceversa, le avrebbero dato diritto a quattro mensilità, quantificate con riferimento allo stipendio base di funzionario.
– Per la cassazione di tale decisione ricorre l’ENAC, affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, la M.;
Il Pubblico Ministero ha depositato la propria requisitoria, concludendo per il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, l’Ente ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, comma 2, lamenta la non conformità a diritto del giudizio di illegittimità espresso dalla Corte territoriale relativamente all’incarico di reggenza affidato alla M. in quanto fondato sul non essere la vacanza relativa connotata dal requisito di imprevedibilità, non richiesto dalla norma.
Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4. l’Ente ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per risultare la motivazione che la sorregge in insanabile contrasto con le risultanze documentali richiamate nella sentenza stessa.
– Nel terzo motivo la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, comma 2, è prospettata in relazione all’opzione interpretativa che l’Ente ricorrente attribuisce alla Corte territoriale, desumendola implicitamente dal tenore dell’argomentazione della Corte medesima, per cui il successivo affidamento ad interim della posizione dirigenziale in precedenza coperta dalla M. ad altro dirigente interno varrebbe a comprovare il mancato avvio da parte dell’Ente di procedure concorsuali per la copertura della vacanza di organico, opzione secondo la quale il requisito di legge del tempestivo avvio delle procedure concorsuali non risulterebbe integrato qualora quelle procedure, ancorché avviate, non attenessero allo specifico posto vacante.
Il primo motivo deve ritenersi infondato atteso che, al di là del riferimento operato dalla Corte territoriale ad una nozione dell’istituto della reggenza desunta da un atto privo di valore normativo, è di palmare evidenza come il giudizio in ordine alla legittimità del provvedimento sia stato formulato dalla Corte territoriale alla stregua del disposto del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, stante l’espresso richiamo ai limiti di durata dell’incarico ed alla condizione del tempestivo avvio delle procedure concorsuali per la copertura della vacanza considerati nell’ambito del testo normativo.
Di contro, il secondo ed il terzo motivo, che possono essere qui trattati congiuntamente, in quanto entrambi volti a censurare il convincimento espresso dalla Corte territoriale per cui l’essere state le procedure concorsuali per la copertura della vacanza avviate era assunto rimasto sfornito di prova, devono ritenersi inammissibili, stante la piena congruità di detto convincimento alla luce di una motivazione che, lungi dal risultare contraddittoria, si rivela immune da vizi logici e giuridici, laddove, da un lato, esclude di poter desumere la prova di cui l’Ente era onerato dalla circostanza di fatto e non documentale, come qui pretende di sostenere l’Ente medesimo, dell’intervenuta nomina nell’anno successivo di quattro dirigenti che si dichiarano vincitori di non meglio identificate procedure selettive e, dall’altro, riconosce al dato dell’affidamento ad interim e non in via definitiva del posto vacante in precedenza coperto per reggenza dalla M. valenza probatoria in ordine alla permanente indisponibilità di un soggetto cui attribuire la titolarità del posto medesimo.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 6.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 8 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021