LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16701/2020 R.G. proposto da N.O., rappresentato e difeso dall’Avv. Roberto Giammaria, con domicilio eletto in Roma, Circonvallazione Gianicolense, n. 168, presso lo studio dell’Avv. Maria Grazia Picciano;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
– resistente –
avverso il decreto del Tribunale di Campobasso depositato il 26 marzo 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 giugno 2021 dal Consigliere Dott. Mercolino Guido.
RILEVATO
che N.O., cittadino del Senegal, ha proposto ricorso per cassazione, per tre motivi, illustrati anche con memoria, avverso il decreto del 26 marzo 2020, con cui il Tribunale di Campobasso ha rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria o di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari da lui proposta;
che il Ministero dell’interno ha resistito mediante il deposito di un atto di costituzione, ai fini della partecipazione alla discussione orale.
CONSIDERATO
che è inammissibile la costituzione in giudizio del Ministero dell’interno, avvenuta mediante il deposito di un atto finalizzato esclusivamente alla partecipazione alla discussione orale, dal momento che nel procedimento in camera di consiglio dinanzi alla Corte di cassazione il concorso delle parti alla fase decisoria deve realizzarsi in forma scritta, attraverso il deposito di memorie, il quale postula che l’intimato si costituisca mediante controricorso tempestivamente notificato e depositato (cfr. 25/10/2018, n. 27124; Cass., Sez. V, 5/10/2018, n. 24422; Cass., Sez. III, 20/10/2017, n. 24835);
che con il primo motivo d’impugnazione il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251 art. 2, lett. e), art. 3, commi 3, 4 e 5, art. 5, art. 6, lett. a), artt. 7, 8, 11, art. 12, lett. a), e art. 14 e del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, nonché l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio e l’apparenza, perplessità ed incomprensibilità della motivazione, osservando che, nell’escludere la credibilità delle dichiarazioni da lui rese, il decreto impugnato ha omesso di esaminare le ragioni addotte a giustificazione dell’espatrio, non avendo tenuto conto della vicenda personale da lui riferita ed avendo omesso d’indicare le fonti d’informazione richiamate a fondamento dell’accertato rispetto della libertà di culto nel Senegal;
che il motivo è infondato;
che, nell’escludere la credibilità delle dichiarazioni rese dal ricorrente, il decreto impugnato non si è limitato a rilevarne la discordanza con le informazioni disponibili in ordine al rispetto della libertà di culto nel Senegal, ma ha evidenziato anche l’intrinseca inattendibilità della vicenda allegata, richiamando il giudizio di genericità ed incoerenza espresso dalla Commissione territoriale in ordine alla narrazione e ponendo in risalto, a conforto dello stesso, l’inverosimiglianza della condotta del ricorrente, che, nonostante le minacce rivoltegli dai parenti a seguito della sua conversione al cristianesimo, aveva continuato a condurre una vita normale fino al momento dell’espatrio;
che il giudizio negativo in tal modo espresso in ordine alla credibilità soggettiva del ricorrente non può ritenersi inficiato dalla mancata indicazione delle fonti d’informazione richiamate ai fini dell’esclusione della credibilità oggettiva delle sue dichiarazioni, configurandosi il vaglio di quest’ultima come una fase logicamente ulteriore del procedimento di valutazione prescritto dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, la cui necessità resta esclusa nell’ipotesi in cui, come nella specie, quella avente carattere preliminare si sia conclusa in senso sfavorevole al richiedente;
che, in materia di protezione internazionale, questa Corte ha avuto infatti modo di affermare che, una volta esclusa la credibilità intrinseca della vicenda narrata dal richiedente, alla luce di riscontrate contraddizioni, lacune e incongruenze, non deve procedersi al controllo della credibilità estrinseca, che attiene invece alla concordanza delle dichiarazioni con il quadro culturale, sociale, religioso e politico del Paese di provenienza, poiché tale controllo, da condursi attraverso la consultazione di fonti internazionali meritevoli di credito, assolverebbe alla funzione meramente teorica di accreditare la mera possibilità astratta di eventi non provati, riferiti in modo assolutamente non convincente dal richiedente (cfr. Cass., Sez. I, 10/03/2021, n. 6738; 4/11/ 2020, n. 24575);
che con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. g), art. 3, commi 3, 4 e 5, art. 5, art. 6, lett. a), artt. 14,16 e 17 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, nonché l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio e l’apparenza, perplessità ed incomprensibilità della motivazione, sostenendo che, nel rigettare la domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria, il Tribunale ha omesso di verificare se le autorità statali del Senegal fossero in grado di assicurare un’efficace tutela nei confronti del danno grave arrecato da soggetti privati, essendosi limitato ad escludere la sussistenza di una situazione di violenza indiscriminata, senza indicare le fonti d’informazione consultate;
che il motivo è infondato;
che, in riferimento alle fattispecie di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), la cui configurabilità risulta strettamente correlata alla credibilità della vicenda personale allegata a sostegno della domanda di protezione, l’esito negativo del relativo controllo consente infatti di escludere la necessità di approfondimenti istruttori ulteriori in ordine alla situazione in atto nel suo Paese di origine, in adempimento del dovere di cooperazione istruttoria officiosa posto a carico del giudice dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, dal momento che tale dovere non opera laddove sia stato proprio il richiedente a declinare, con una versione dei fatti inaffidabile o inattendibile, la volontà di cooperare, quantomeno in relazione all’allegazione affidabile degli stessi (cfr. Cass., Sez. I, 12/06/2019, n. 15794; Cass., Sez. VI, 20/12/ 2018, n. 33096; 19/02/2019, n. 4892);
che la ritenuta inattendibilità della vicenda personale risulta invece irrilevante ai fini della configurabilità della fattispecie di cui alla lett. c) del citato D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, che, in quanto correlata alla provenienza del richiedente dall’area interessata dal conflitto armato da cui deriva la situazione di violenza indiscriminata che costituisce fonte della minaccia grave e individuale alla vita o alla persona prospettata a sostegno della domanda, può essere esclusa soltanto nel caso in cui i dubbi sollevati in ordine alla credibilità delle dichiarazioni da lui rese riguardino proprio questo profilo (cfr. Cass., Sez. I, 6/07/2020, n. 13940; 24/05/2019, n. 14283);
che nella specie, tuttavia, la necessità della predetta indagine doveva ritenersi esclusa, anche in riferimento alla fattispecie in questione, in virtù del rilievo formulato dal Tribunale, e rimasto incensurato in questa sede, secondo cui il ricorrente non aveva neppure prospettato, a sostegno della domanda di riconoscimento della protezione, il timore di trovarsi esposto, in caso di rimpatrio, ai rischi derivanti dalla situazione di violenza indiscriminata determinata da un conflitto armato;
che con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, nonché l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio e l’apparenza, perplessità ed incomprensibilità della motivazione, rilevando che, nel rigettare la domanda di riconoscimento della protezione umanitaria, il Tribunale ha omesso di procedere all’audizione personale di esso richiedente, che avrebbe consentito di accertare il livello d’integrazione sociale da lui raggiunto in Italia, nonché di esaminare la documentazione prodotta, essendosi limitato a dare atto dell’attività di volontariato da lui svolta, senza effettuare una valutazione comparativa con la situazione in cui egli viveva nel Paese di origine;
che il motivo è infondato;
che nei giudizi in materia di protezione internazionale il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale, ha infatti l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente, a meno che a) nel ricorso non vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda (sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti), b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente, c) il richiedente faccia istanza di audizione nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile (cfr. Cass., Sez. I, 17/11/2020, n. 26124; 13/10/2020, n. 22049; 7/10/2020, n. 21584);
che, pertanto, il richiedente che intenda far valere, in sede di legittimità, l’omessa audizione, nonostante l’indisponibilità della videoregistrazione, è tenuto, in ossequio al principio di specificità dell’impugnazione, non solo a precisare di averne fatto espressamente richiesta, ma anche ad indicare puntualmente i fatti dedotti a sostegno della stessa (cfr. Cass., Sez. I, 11/11/ 2020, nn. 25439 e 25312);
che tale onere nella specie è rimasto sostanzialmente inadempiuto, avendo il ricorrente affermato che l’audizione gli avrebbe consentito di fornire chiarimenti in ordine al livello d’integrazione sociale ed economica da lui raggiunto in Italia, senza considerare che il Tribunale ha ritenuto acquisita la relativa prova, avendo giustificato il diniego della protezione umanitaria con l’insufficienza della stessa, a fronte della ritenuta infondatezza dei timori prospettati dal ricorrente per la propria incolumità e della mancata allegazione di elementi idonei ad evidenziare la sua esposizione, in caso di rimpatrio, ad una grave violazione dei diritti fondamentali;
che tale rilievo, posto anche in relazione con il riferimento all’attività lavorativa svolta dal ricorrente nel Paese di origine ed alla mancata allegazione di una situazione di indigenza, conferma la correttezza della valutazione compiuta dal decreto impugnato, il quale, nel rigettare la domanda di riconoscimento della protezione umanitaria, si è puntualmente attenuto all’orientamento della giurisprudenza di legittimità, invocato anche dal ricorrente, secondo cui l’applicazione di tale misura postula un raffronto tra la situazione in cui il richiedente versava prima di allontanarsi dal Paese di origine, ed alla quale si troverebbe nuovamente esposto in caso di rimpatrio, ed il livello d’integrazione economico-sociale da lui raggiunto in Italia, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale (cfr. Cass., Sez. Un., 13/11/2019, n. 29459; Cass., Sez. I, 14/08/2020, n. 17130; 23/02/2018, n. 4455);
che il ricorso va pertanto rigettato, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo all’irrituale costituzione dell’intimato.
PQM
rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dallo stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 15 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021