Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.30948 del 29/10/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35061-2019 proposto da:

C.M., V.P. e V.M.C., tutti rappresentati e difesi, giusta procura speciale allegata in calce al ricorso, dall’Avvocato Osvaldo Rascazzo, presso il cui studio elettivamente domiciliano in San Pietro Vernotico (BR), alla via Brindisi n. 351.

– ricorrenti –

contro

D.F.; AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, sede di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore;

CA.MA.SI.; BANCA POPOLARE PUGLIESE, in persona del legale rappresentante pro tempore.

– intimati-

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di BRINDISI, depositata in data 08/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. EDUARDO CAMPESE.

FATTI DI CAUSA

1. C.M., V.P. e V.M.C. ricorrono per cassazione, ex art. 111 Cost., affidandosi a due motivi, avverso l’ordinanza del Tribunale di Brindisi dell’8 ottobre 2019, reiettiva del reclamo da essi promosso contro l’avvenuta omologazione dell’accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento proposto il 12 novembre 2018 da d.F., L. n. 3 del 2012, ex artt. 7-8. Tutti i destinatari della notificazione del ricorso sono rimasti solo intimati.

1.1. Quel tribunale ha ritenuto: i) indimostrata la circostanza, dedotta dalla parte reclamante ma contestata dal D., del già avvenuto pagamento, in favore della Banca Popolare Pugliese, della somma di 84.000,00. Ha precisato, peraltro, che quella stessa parte “…non ha prodotto documentazione alcuna a sostegno della propria tesi, e non è nemmeno comparsa all’udienza di rinvio, udienza disposta al fine di accertare la detta circostanza”; iii) correttamente quantificati, quindi, i crediti inseriti nella proposta di accordo e le percentuali di pagamento ivi previste; giustamente considerato l’assenso (per silenzio) alla proposta da parte della Banca predetta; iv) insussistente l’interesse dei reclamanti ad opporsi all’omologa se valutato in alternativa alla prospettiva liquidatoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Le formulate doglianze prospettano, rispettivamente:

I) “Nullità, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, dell’ordinanza del Tribunale di Brindisi dell’8.10.2019, con cui è stato definito il procedimento di reclamo n. 1416 VG, nonché di tutti gli atti compiuti dopo il deposito del reclamo stesso, per violazione del contraddittorio ex art. 101 c.p.c., per violazione dell’art. 134 c.p.c., comma 2, e art. 136 c.p.c., e del D.L. n. 179 del 2012, art. 16, convertito dalla L. n. 221 del 2012”. Si lamenta l’omessa comunicazione al difensore dei reclamanti sia del provvedimento del 13 luglio 2019, con cui era stata fissata l’udienza del 20 agosto 2019 per la discussione del reclamo innanzi al collegio, sia dell’ordinanza, emessa fuori udienza, con la quale il tribunale, sciogliendo la riserva assunta il 20 agosto 2019, aveva disposto il rinvio all’udienza dell’1 ottobre 2019 per il prosieguo, con conseguente mancata conoscenza, da parte dei reclamanti, di dette udienze, celebrate in loro assenza;

II) “Violazione e falsa applicazione, in applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, della L. 27 gennaio 2012, n. 3, art. 11, circa le modalità da osservare per l’attribuzione del diritto di voto ai creditori e per il calcolo della maggioranza utilizzata per l’approvazione del piano proposto dal debitore, per violazione dell’art. 2697 c.c. sull’onere della prova e, relativamente ad essi ed alla L. n. 3 del 2012, artt. 7 e s.s., degli artt. 115 e 116 c.p.c., per l’omessa valutazione dei documenti con omesso esame di un fatto decisivo e motivazione incongrua nella ricostruzione della questio fatti”. Subordinatamente al mancato accoglimento del primo motivo, si contestano le argomentazioni utilizzate dal tribunale brindisino per giustificare il rigetto del reclamo predetto.

2. Posta la sicura ammissibilità dell’odierno ricorso ex art. 111 Cost. (cfr. Cass. n. 4451 del 2018 e Cass. n. 10095 del 2019, dalle cui motivazione agevolmente si desume che il provvedimento che ha oggetto l’omologa dell’accordo di composizione o del piano di risanamento ex L. n. 3 del 2012 risulta dotato di entrambi i requisiti della definitività e della decisorietà), ritiene il Collegio che il suo primo motivo sia fondato, con conseguente assorbimento del secondo.

2.1. Invero, l’accesso agli atti – consentito a questa Corte dalla natura di error in procedendo del vizio denunciato e dall’ammissibilità del motivo come concretamente formulato, posto che sono stati ivi riportati, nel rispetto del principio di autosufficienza, gli elementi ed i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio suddetto, così da consentire alla Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell’iter processuale senza compiere generali verifiche degli atti (cfr. Cass. n. 23834 del 2019) – permette agevolmente di riscontrare (cfr. certificazione di cancelleria, datata 8 novembre 2019, e verbali delle udienze del 20 agosto ed 1 ottobre 2019, costituenti, rispettivamente, i documenti allegati sub nn. 5, 8 e 9, rinvenibili nella produzione degli odierni ricorrenti) che, effettivamente, risulta essere stata omessa la comunicazione all’Avv. Osvaldo Rascazzo, difensore di C.M., V.P. e V.M.C. nel procedimento di reclamo da questi ultimi intrapreso, innanzi al Tribunale di Brindisi, avverso l’omologazione resa dal giudice di quello stesso tribunale in relazione all’accordo di ristrutturazione proposto da d.F. il 12 novembre 2018, sia del provvedimento del 13 luglio 2019 (cfr. doc. allegato sub 6 della produzione predetta), di fissazione dell’udienza, per il giorno 20 agosto 2019, per la discussione del reclamo innanzi al collegio, sia dell’ordinanza, emessa fuori udienza il 27 agosto 2019 (cfr. allegato sub 7 della stessa produzione), con la quale il medesimo tribunale, sciogliendo la riserva assunta il 20 agosto 2019, aveva disposto il rinvio all’udienza dell’1 ottobre 2019 per il prosieguo, al fine di “accertare, preliminarmente, se il pagamento della somma di Euro 84.000,00 (che si sarebbe verificato in un’altra procedura di sovraindebitamento nei confronti di BPP [Banca Popolare Pugliese. Ndr]) abbia avuto, o non, luogo”. Ad entrambe tali udienze, peraltro, l’Avv. Rascazzo nemmeno era comparso.

2.2. La documentata mancata comunicazione al procuratore costituito dei reclamanti dell’avvenuta fissazione dell’udienza di discussione del reclamo, nonché di quella successivamente fissata a seguito di scioglimento di riserva alla prima assunta, ha determinato, dunque, la nullità di tutti gli atti successivi del processo e del provvedimento che lo ha concluso, per violazione del principio del contraddittorio di cui all’art. 101 c.p.c., riferibile ad ogni atto o provvedimento ordinatorio dello svolgimento del processo.

2.2.1. La giurisprudenza di legittimità, invero, ha già chiarito che: i) “la mancata comunicazione al procuratore costituito di una delle parti delle ordinanze pronunziate fuori udienza determina la nullità delle attività riconducibili alle udienze posteriormente celebrate, che si estende agli atti successivi del processo, per violazione del principio del contraddittorio” (cfr. in termini, Cass. n. 2692 del 2016, in motivazione. In senso sostanzialmente conforme, si vedano anche, ex aliis, Cass. n. 25861 del 2020; Cass. n. 17847 del 2017; Cass. n. 5758 del 2009; Cass. n. 4866 del 2007); à) “il principio del contraddittorio, sancito dall’art. 101 c.p.c., deve essere applicato anche ai procedimenti di volontaria giurisdizione, tutte le volte che sia identificabile un controinteressato” Cass. n. 12286 del 2002. Nel medesimo senso, in relazione a diverse fattispecie di procedimenti camerali, si vedano, tra le altre, Cass. n. 3860 del 2019; Cass. n. 11319 del 2005).

2.3. Nella specie, la nullità oggi denunciata dai ricorrenti poteva ritenersi sanata esclusivamente ove fosse stata esclusa, in concreto, la violazione di detto principio per effetto della spontanea partecipazione del loro difensore all’udienze suddette innanzi al tribunale brindisino malgrado la cancelleria non avesse provveduto al relativo adempimento informativo: una tale partecipazione avrebbe dimostrato, infatti, che gli stessi, ivi reclamanti, avevano potuto svolgere comunque le loro difese. Come si è già detto, però, dai verbali di causa tale partecipazione non risulta, né emerge che quel abbia provveduto a depositare scritti difensivi ulteriori successivamente al proposto reclamo.

3. In accoglimento del primo motivo di ricorso, pertanto, deve essere dichiarata la nullità dell’ordinanza oggi impugnata (il che assorbe il secondo motivo rendendone superfluo l’esame del contenuto), con rinvio della causa al Tribunale di Brindisi, in diversa composizione collegiale, per il corrispondente nuovo esame del reclamo di C.M., V.P. e V.M.C. avverso l’omologazione resa dal giudice monocratico di quello stesso tribunale in relazione all’accordo di ristrutturazione proposto da d.F. il 12 novembre 2018. Al giudice di rinvio è rimessa pure la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiarandone assorbito il secondo. Cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Brindisi, in diversa composizione collegiale, per il nuovo esame del reclamo di C.M., V.P. e V.M.C. avverso l’omologazione resa dal giudice monocratico di quello stesso tribunale in relazione all’accordo di ristrutturazione proposto da d.F. il 12 novembre 2018, nonché per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il nella camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 23 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472