LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRO Massimo – Presidente –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22723-2019 proposto da:
***** SAS, in persona del socio accomandatario e legale rappresentante, G.G. in proprio, domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato FRANCESCO ESPOSITO;
– ricorrenti –
e contro
CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA ***** SAS e di G.G., ILLYCAFFE’ SPA;
– intimate –
avverso la sentenza n. 1300/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 20/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FALABELLA MASSIMO.
FATTI DI CAUSA
1. – Con sentenza pubblicata in data 20 giugno 2019 la Corte di appello di Catanzaro ha respinto il reclamo proposto da ***** s.a.s. avverso la sentenza dichiarativa del fallimento della predetta società: sentenza pronunciata dal Tribunale di Paola.
La Corte di merito, per quanto qui rileva, ha osservato che al momento della dichiarazione di fallimento la società presentava una ingentissima esposizione debitoria nei confronti dell’Agenzia delle entrate, che la stessa risultava aver contratto un finanziamento per l’ammontare di Euro 500.000,00 e che, da ultimo, doveva essere preso in considerazione il credito della società istante Illycaffe’ per Euro 13.500,00, riconosciuto dalla stessa parte ricorrente. Il giudice distrettuale ha evidenziato, poi, che la società ***** aveva concesso in affitto a terzi la propria azienda per il canone annuo di Euro 30.000,00. Ha ritenuto, quindi, che la fallita, non esercitando più alcuna attività, e potendo contare sul solo credito avente ad oggetto il detto canone di affitto, non era “in grado di fronteggiare con mezzi ordinari le proprie ingenti obbligazioni”.
2. – Avverso detta sentenza ricorre per cassazione, con un unico motivo, ***** s.a.s.; la curatela fallimentare e Illycaffe’ s.p.a., pur intimati, non hanno svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – La ricorrente denuncia per cassazione la falsa applicazione dell’art. 5 L. fall.. Lamenta che il giudice del reclamo abbia ritenuto un introito sicuro, qual è quello consistente nel corrispettivo dell’affitto di azienda, prova incontrovertibile dell’insolvenza della società, che aveva regolarmente incassato il canone fin dal 2016. Osserva come, facendo appello alla comune esperienza, la Corte di merito avrebbe dovuto avvedersi che essa società, potendo confidare nella riscossione dell’importo di Euro 2.500,00 mensili, era nella condizione di rinegoziare il mutuo “semplicemente “aumentando l’importo della rata ivi prevista, ottenendo in tal modo la liquidità necessaria per sanare la propria esposizione debitoria”. L’istante aggiunge che il mutuo era stato, del resto, regolarmente onorato e che l’esposizione debitoria ad esso correlata risultava essere inferiore all’ammontare di Euro 500.000,00. Rileva, infine, che in sede di approvazione dello stato passivo il debito erariale era stato ammesso per un ammontare di poco superiore ad Euro 300.000,00.
2. – Il ricorso è inammissibile.
Come è noto, lo stato d’insolvenza dell’imprenditore commerciale, quale presupposto per la dichiarazione di fallimento, si realizza in presenza di una situazione d’impotenza, strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività (Cass. Sez. U. 13 marzo 2001, n. 115). In particolare, il significato oggettivo dell’insolvenza, che è quello rilevante agli effetti dell’art. 5 L. fall., deriva da una valutazione circa le condizioni economiche necessarie (secondo un criterio di normalità) all’esercizio di attività economiche, si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all’impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell’esperienza economica, nell’incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l’estinzione dei debiti), nonché nell’impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio (Cass. 11 marzo 2019, n. 6978; Cass. 27 marzo 2014, n. 7252); il convincimento espresso dal giudice di merito circa la sussistenza dello stato di insolvenza costituisce, poi, apprezzamento di fatto, incensurabile in cassazione, ove sorretto da motivazione esauriente e giuridicamente corretta (Cass. 27 marzo 2014, n. 7252 cit.): ovviamente, il detto convincimento del giudice del merito, per la parte in cui non riflette l’applicazione di norme di diritto, è oggi suscettibile di scrutinio da parte del giudice di legittimità solo per l’omesso esame di un fatto decisivo, a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, e per la sostanziale assenza di motivazione del provvedimento impugnato (nel senso precisato da Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054).
Ora, la società ***** svolge una censura di vizio motivazionale e le deduzioni da essa articolate sono manifestamente orientate a una inammissibile revisione del giudizio di fatto espresso dalla Corte di merito.
Il motivo non pare del resto cogliere il preciso portato della decisione impugnata: con essa il giudice del gravame ha difatti evidenziato come l’introito derivante dai canoni di affitto (Euro 30.000,00 annui) si dimostrasse del tutto insufficiente ad assicurare il regolare adempimento delle obbligazioni, di ragguardevole ammontare, che gravavano sull’odierna istante. Ha rammentato infatti la Corte di appello – a pag. 7 della sentenza impugnata – che solo per i debiti tributari erano state depositate istanze di insinuazione per Euro 567.890,20: l’obiezione di *****, incentrata su una ammissione al passivo di più contenuto ammontare, è del tutto carente di autosufficienza e comunque priva di decisività, dal momento che la ricorrente stessa ammette l’esistenza di una esposizione debitoria pari al decuplo di quanto essa percepisce annualmente per canoni di affitto; analoghi rilievi possono formularsi con riferimento all’importo dovuto dalla società per il rimborso del mutuo: anche a tale proposito si ravvisa il difetto di autosufficienza della deduzione, la quale risulta, inoltre, priva di concludenza, assumendo la ricorrente che il debito per l’ammortamento del finanziamento sarebbe pari a Euro 355.000,00.
3. – Il ricorso è dichiarato inammissibile.
4. – Nulla deve statuirsi in punto di spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6a Sezione Civile, il 15 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021