LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –
Dott. MELE Maria Elena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28627-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
PUNTA DELL’OMO S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato FRANCESCO PAOLETTI, rappresentata e difesa dagli Avvocati PAOLO GAGGERO e VANESSA PERDELLI giusta procura speciale estesa a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1454 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LIGURIA, depositata il 30/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 5/5/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.
RILEVATO
Che:
l’Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Liguria aveva respinto l’appello erariale e l’appello incidentale della società Punta dell’Olmo S.p.A. avverso la – sentenza n. 20/20/2 della Commissione Tributaria Provinciale di Savona, che aveva accolto il ricorso avverso avviso di liquidazione di imposta di registro in relazione ad acquisto di un complesso immobiliare sito in parte nel Comune di ***** e in parte nel Comune di *****;
la società contribuente resiste con controricorso.
CONSIDERATO
Che:
1. a seguito del ricorso l’Avvocatura dello Stato ha depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere dal momento che la direzione provinciale di Savona dell’Agenzia delle entrate aveva comunicato che la società contribuente aveva presentato domanda ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, ex artt. 6 e 7, convertito con modificazioni dalla L. n. 136 del 2018, che la domanda e il relativo versamento era stato effettuato nei termini prescritti dal cit. art. 6;
2. alla declaratoria di estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere segue la compensazione delle spese di lite come previsto dall’art. 6 cit., comma 13 (cfr. Cass. 11 novembre 2019, nn. 29015, 29016, 29017, 2901929020; 6 novembre 2019, n. 28560; 5 novembre 2019, n. 28438).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere; spese compensate.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 5 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021