Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.30961 del 29/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

CIRCOLO CULTURALE EDERA, con sede a ***** in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in Roma viale Angelico 38 presso lo studio dell’avv. Vincenzo Sinopoli rappresentato e difeso dall’avv. Bruno Simeoni del Foro di Udine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****) in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici in Roma via dei Portoghesi 12 è

domiciliata;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 298/11/15 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del FRIULI VENEZIA GIULIA depositata il 24 giugno 2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06.05.2021 dal Consigliere Relatore Dott. RITA RUSSO.

RILEVATO

Che:

Il circolo culturale Edera ha impugnato gli avvisi di accertamento relativi a IRES, IVA e IRAP per l’anno 2008. Il ricorso è stato respinto in primo grado e la CTR del Friuli ha respinto l’appello del contribuente Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso il circolo affidandosi a un motivo. L’Agenzia ha resistito con controricorso. Successivamente il contribuente ha depositato copia della istanza di definizione agevolata, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, unitamente alle copie dei versamenti.

L’Avvocatura dello Stato ha quindi depositato istanza per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, esponendo che l’istanza di definizione agevolata è risultata regolare come da nota della Agenzia delle entrate allegata alla istanza, chiedendo la compensazione delle spese ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 46 comma 3.

Il giudizio è pertanto da dichiarare estinto per cessata materia del contendere. Le spese del giudizio estinto si compensano ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 46, comma 3.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio da remoto, il 6 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021

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