Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.30962 del 29/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22470-2014 proposto da:

G.F., elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato ALESSIO FOLIGNO, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale estesa in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA NORD S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato SANTE RICCI, rappresentata e difesa dagli Avvocati MAURIZIO CIMETTI e GIUSEPPE PARENTE giusta procura speciale estesa in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 307/34/14 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 14.2.2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 6/5/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.

RILEVATO

che:

G.F. propone ricorso, affidato a cinque motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 54/20/2010 della Commissione Tributaria Provinciale di Torino, che aveva respinto il ricorso proposto avverso avviso di iscrizione ipotecaria (2004), da parte di Equitalia Nomos (attuale Equitalia Nord S.p.A.), a causa del mancato pagamento di tributi iscritti a ruolo;

il concessionario resiste con controricorso.

CONSIDERATO

Che:

1.1. con il primo mezzo il ricorrente denuncia violazione di norme di diritto (D.L. n. 203 del 2005, art. 3, conv., art. 11, comma 2, art. 59, comma 1, lett. b) lamentando il rigetto, da parte della CTR, dell’eccezione di difetto di legittimazione ad causam e ad processum di Equitalia;

1.2. la censura va disattesa;

1.3. il D.L. n. 203 del 2005, art. 3, convertito in L. n. 248 del 2005, nell’attribuire la funzione di riscossione nazionale all’Agenzia delle Entrate, che la esercita tramite Equitalia S.p.A., non ha determinato, infatti, l’estinzione delle anteriori concessionarie del servizio di riscossione che, laddove siano state parti nel giudizio di primo grado, hanno interesse all’impugnazione e conservano la legittimazione processuale ai sensi dell’art. 111 c.p.c., con eventuale legittimazione concorrente e non sostitutiva del successore a titolo particolare (cfr. Cass. civ., nn. 7554/2015, 21773/2014);

2.1. con il secondo motivo ci si duole della violazione di norme di diritto (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, comma 2, D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77) e si lamenta che la CTR abbia erroneamente respinto l’eccezione relativa all’intervenuto parziale accoglimento del ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento prodromico alla richiesta di iscrizione ipotecaria;

2.2. la censura è inammissibile stante il difetto di specificità del mezzo, sancito dall’art. 366 c.p.c., non risultando trascritta, in parte qua, né allegata al ricorso per cassazione, la sentenza della CTP di Torino con cui si assume che sarebbe stato parzialmente accolto il ricorso avverso il suddetto avviso di accertamento;

3.1. con il terzo motivo si denuncia violazione di norme di diritto (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 79, comma 1, L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, e art. 17, D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, comma 2) per avere il Concessionario iscritto l’ipoteca per un credito (pari ad Euro 1.069.649,80) che superava il cinque per cento del valore del terreno ipotecato;

3.2. la doglianza va parimenti disattesa in quanto l’art. 77, comma 2, cit. prevede che se l’importo del credito per cui si procede non supera il cinque per cento del valore dell’immobile da sottoporre ad espropriazione determinato a norma del medesimo testo normativo, art. 79, l’Agente della Riscossione deve iscrivere ipoteca e deve attendere sei mesi dall’iscrizione senza che il debito sia estinto per procedere al pignoramento ed iniziare, con ciò, l’espropriazione, mentre per eseguire l’iscrizione ipotecaria, come sancito dall’art. 76, comma 1, occorre unicamente che il credito per cui si procede non superi complessivamente il limite di ottomila Euro;

3.3. da una lettura sistematica e letterale del D.P.R n. 602 del 1973, artt. 76 e 77, si evince quindi che il primo consente all’agente della riscossione di procedere all’espropriazione immobiliare solo se il credito complessivamente azionato superi gli ottomila Euro, mentre il secondo impone allo stesso concessionario di iscrivere ipoteca prima di procedere all’esecuzione forzata;

4.1. con il quarto motivo si lamenta violazione di norme di diritto (L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, e 17, D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77) per avere la CTR respinto la doglianza in merito alla mancata indicazione, nella comunicazione di iscrizione ipotecaria, della tipologia del credito azionato, del “numero della cartella di pagamento”, con data di notifica e importo dovuto ed anno di riferimento del ruolo, ove presente;

4.2. la censura è inammissibile, per difetto di specificità in quanto parte ricorrente non ha trascritto la comunicazione di iscrizione ipotecaria non consentendo così a questa Corte di valutare di conseguenza l’eventuale vizio in cui sarebbero incorsi i giudici di appello, che hanno ritenuto correttamente motivato il predetto atto;

5.1. con l’ultimo motivo si denuncia violazione di norme di diritto (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, periodo 2, D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, periodo 1, L. n. 890 del 1982, art. 3, commi 1 e 2, e art. 14, art. 156 c.p.c.) e si lamenta che l’avviso di iscrizione ipotecaria sia stata illegittimamente notificato a mezzo posta direttamente da parte del concessionario;

5.2. la doglianza va parimenti disattesa in quanto la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che il concessionario può avvalersi direttamente della notifica dei propri atti in forza, del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 (Cass. n. 11708 del 2011, n. 15948 del 2011, n. 14327 del 2009, n. 2288 del 2011, n. 1091 del 2013);

5.3. va richiamato, dunque, il principio reiteratamente affermato da questa Corte (Cass. n. 6395 del 2014; Cass. n. 4567 del 2015), con riguardo alla notifica delle cartelle esattoriali, ma applicabile anche alla notifica degli avvisi di iscrizione ipotecaria (Cass. n. 21663 del 2015), alla cui stregua detta notifica può essere effettuata anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e ciò, in quanto il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, seconda parte, prevede una modalità di notifica integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva di soggetti ivi indicati;

5.4. in tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di una apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantire, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario dell’atto, il che trova implicita conferma nel cit. art. 26, penultimo comma, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’Amministrazione;

5.5. ne consegue che la notifica dell’avviso di iscrizione ipotecaria può avvenire anche mediante invio diretto da parte del concessionario di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, atteso che, come sopra specificato, il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, seconda parte, prevede una modalità di notifica integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati (cfr. Cass. n. 21558 del 2015);

6. sulla scorta di quanto sin qui illustrato il ricorso va integralmente respinto;

7. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 5.000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, nonché spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge, se dovuti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 6 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021

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