LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PERRINO Angelina Maria – Presidente –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
Dott. GALATI Vincenzo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al n. 25365 del ruolo generale dell’anno 2013 proposto da:
LU.NA. Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Arturo Umberto Meo, in virtù di procura a margine del ricorso ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Cosseria 2, presso il Dott. Alfredo Placidi;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 128/3/13 della Commissione tributaria regionale della Campania depositata il 4.4.2013, non notificata;
udita nella camera di consiglio del 11.06.2021 la relazione svolta dal consigliere Vincenzo Galati.
FATTI DI CAUSA
1. La vicenda contenziosa trae origine da un avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2005 emesso ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1 e art. 40 a seguito di processo verbale di constatazione del *****.
Con il predetto avviso è stato accertato analiticamente il reddito d’impresa, l’omessa fatturazione di operazioni attive e, ai fini IRAP, rideterminato il valore della produzione.
Avverso l’avviso ha proposto ricorso la società davanti alla Commissione tributaria provinciale di Napoli che lo ha rigettato.
Contro la decisione di primo grado ha proposto appello la contribuente e la CTR, con la sentenza indicata in epigrafe, ha parzialmente accolto l’impugnazione rettificando in Euro 6.728,23 l’importo dei ricavi non contabilizzati relativi ai lavori effettuati nel Comune di Camposampiero e rigettato, nel resto, l’appello.
Ha preliminarmente rigettato il motivo di appello relativo alla nullità della sentenza per carenza di motivazione.
In ordine alla dedotta carenza di motivazione dell’avviso di accertamento ha rilevato come sia sufficiente l’indicazione del criterio astratto adottato per rilevare l’evasione d’imposta e la possibilità che, in sede di accertamento, si compia un generico rinvio al processo verbale di constatazione.
Nel merito ha ritenuto fondata la ripresa fiscale dell’Ufficio e rilevato l’errore di calcolo esclusivamente con riguardo all’ammontare dei ricavi non contabilizzati per lavori eseguiti nel Comune di Camposampiero (rettificato nei termini sopra precisati).
2. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione la LU.NA. Costruzioni s.r.l. articolando due motivi di censura.
Ha resistito l’Agenzia depositando controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo è stata dedotta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600, art. 42, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 32 del 2001, art. 6, comma 1, in relazione alla L. n. 212 del 2000, art. 7, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 7, dell’art. 1409 c.p.c. alla luce della sentenza della Core costituzionale n. 258 del 2012, nonché contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., n. 5.
Il nucleo del composito motivo di impugnazione risiede nella contestazione della sentenza impugnata per avere rigettato l’eccezione di nullità dell’avviso di accertamento per difetto di motivazione.
L’eccezione era stata sollevata nelle fasi di merito stante il mero riferimento compiuto dall’avviso al processo verbale di constatazione redatto a seguito della verifica fiscale in data *****.
Nel valutarla la CTR aveva omesso di considerare quanto previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 7 e, più genericamente, dalla L. n. 241 del 1990, art. 3, sulla motivazione degli atti amministrativi.
Inoltre, ha eccepito la contraddittorietà della motivazione laddove la CTR ha dapprima riconosciuto il ruolo fondamentale della motivazione per assicurare il diritto di difesa e, in seguito, riconosciuto che quella funzione possa essere assolta con un generico riferimento al processo verbale di constatazione.
2. Con il secondo motivo è stata eccepita violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 35, comma 3, art. 36, degli artt. 276 e 277 c.p.c.. nonché del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 21 e 26.
Oltre alla parte di motivazione relativa al riconoscimento dell’errore commesso dall’Ufficio in relazione ai ricavi non contabilizzati relativi ai lavori eseguiti nel Comune di Camposampiero, i rimanenti motivi di appello sono stati rigettati senza motivazione alcuna.
Ciò comporta un vizio della sentenza anche perché è stato omesso ogni riferimento alla censura che era stata mossa dalla contribuente all’avviso di accertamento per avere operato un confronto tra i dati relativi all’anno 2005 (soggetto a controllo) ed il 2004 (non sottoposto a controllo alcuno).
Ulteriormente, la ricorrente ha svolto argomentazioni relative alla correttezza delle contabilizzazioni e delle imputazioni nel conto economico dei diversi costi sostenuti, così come del principio della competenza.
3. In relazione al primo motivo si osserva che, così come formulato, esso è per certi versi inammissibile, per altri infondato per plurime ragioni.
Da un lato, non avendo riprodotto integralmente (ad eccezione di quanto si dirà in seguito) il contenuto dell’avviso di accertamento, parte ricorrente ha omesso di rendere l’atto introduttivo del giudizio di legittimità autosufficiente e di porre il giudicante in condizione di delibare la questione posta senza ulteriori accertamenti di fatto.
Ulteriormente, si osserva che il tema della motivazione dell’avviso di accertamento era già stato posto nel giudizio di merito e risolto nel senso che i contribuenti erano stati messi in condizione di difendersi adeguatamente.
Nel proporre ricorso per cassazione, la ricorrente ha articolato il motivo nei termini promiscui sopra specificati sovrapponendo profili “formali” e questioni di “merito” per giungere, infine, ad articolare censure in punto di contraddittorietà della motivazione laddove tale vizio non rientra tra quelli indicati dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella versione applicabile alla fattispecie ratione temporis.
Il motivo si presenta, oltretutto, infondato nel merito nella parte in cui è riferito all’avviso di accertamento in ragione del fatto che dallo stralcio riportato a pag. 7 del ricorso e dalla trascrizione integrale contenuta nel controricorso dell’Agenzia, emerge la valutazione di adeguatezza dell’atto che ha fatto riferimento agli accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza con un processo verbale di constatazione elevato nei confronti della contribuente e sulla cui conoscenza la stessa nulla ha dedotto.
Si ricorda che “in tema di contenzioso tributario, l’avviso di accertamento soddisfa l’obbligo di motivazione, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, ogni qualvolta l’Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente l'”an” ed il “quantum debeatur”, sicché lo stesso è correttamente motivato quando fa riferimento ad un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza regolarmente notificato o consegnato all’intimato, senza che l’Amministrazione sia tenuta ad includervi notizia delle prove poste a fondamento del verificarsi di taluni fatti o a riportarne, sia pur sinteticamente, il contenuto” (Cass. sez. 5, n. 27800 del 30 ottobre 2019; Cass. sez. 5, n. 7360 del 31 marzo 2011).
Pertinente appare il richiamo al principio affermato dalle Sezioni Unite n. 642 del 16 gennaio 2015 con la quale è stato affermato il principio per cui “nel processo civile ed in quello tributario, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all’organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d’imparzialità del giudice, al quale non è imposta l’originalità né dei contenuti né delle modalità espositive, tanto più che la validità degli atti processuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato”.
Tale principio è stato ritenuto applicabile anche agli atti amministrativi quali quelli impositivi da Cass. sez. 5, n. 435 del 17 ottobre 2019 e ne deriva l’impossibilità di affermare la nullità della motivazione degli avvisi di accertamento che richiami un processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza nei confronti del contribuente in quanto idoneo a porre quest’ultimo in condizione di spiegare adeguatamente le proprie difese.
4. Con il secondo motivo la contribuente lamenta il rigetto delle eccezioni articolate dalla società, a parte di quella accolta con riferimento ai ricavi non contabilizzati, senza l’adozione di un idoneo apparato motivazionale da parte della CTR.
Ciò, nella prospettiva della ricorrente, rende impossibile la comprensione delle ragioni poste a base della decisione e quindi sussistente il difetto assoluto di motivazione pure a fronte delle deduzioni e delle eccezioni sollevate dalla contribuente che, invece, “presentano un elevato grado di specificità”.
Il motivo, nella parte in cui contesta la motivazione per mancanza o genericità è inammissibile per più ragioni.
Manca il requisito dell’autosufficienza in quanto nell’atto introduttivo non è stato riprodotto il contenuto degli atti di parte con i quali l’avviso di accertamento e la sentenza della CTP sono stati aggrediti.
Non è possibile operare alcun raffronto tra la motivazione della sentenza ed i motivi sui quali si è pronunciata, stante la mancata riproduzione delle ragioni dell’impugnazione avverso la sentenza della CTP.
D’altro canto il motivo di censura è articolato in termini di insufficienza motivazionale, contraddittorietà e/o non condivisibilità del merito della motivazione (in specie pagg. 15-17 del ricorso).
Sotto questo profilo il motivo è ulteriormente inammissibile sostanziandosi in una non consentita richiesta di rivalutazione delle questioni già decise sulla base di motivazioni reputate insufficienti.
Anche questo motivo scherma un’insufficienza della motivazione, che non avrebbe tenuto conto degli elementi di fatto indicati in ricorso.
E, per conseguenza, esso si rivela inammissibile alla luce della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Sul punto si ricorda il fondamentale arresto con cui è stato precisato che “la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass. sez. un. 7 aprile 2014, n. 8053 e numerose altre conformi successive).
5. Da quanto esposto discende il rigetto del ricorso.
La regolamentazione delle spese processuali segue la soccombenza.
Sussistono i presupposti per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
La Corte;
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali sopportate dall’Agenzia delle Entrate che liquida in complessivi Euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito.
Da atto dei presupposti processuali per l’applicazione del raddoppio del contributo unificato, se dovuto, del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
Così deciso in Roma, il 11 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021