LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –
Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24417-2015 proposto da:
O.G., in qualità di erede testamentaria di B.C., elettivamente domiciliata in ROMA, Piazza Cavour presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato VINCENZO DI CARA;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI LICATA, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, Piazza Cavour presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato DANIELA MARIA COMPARATO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1105/2015 della COMM. TRIB. REG. SICILIA, depositata il 19/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/07/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.
PREMESSO che:
1. O.G., quale erede di B.C., ricorre, con quattro motivi contrastati dal Comune di Licata, per la cassazione della sentenza in epigrafe con la quale la CTR della Sicilia ha ritenuto legittimo l’avviso di accertamento Tosap impugnato dal B. deducendo che lo spazio asseritamente occupato era in realtà parte di un terreno di sua proprietà.
La CTR ha affermato che lo spazio de quo – risultato essere, da rilevo planimetrico in atti, un “esubero” di circa 300 mq rispetto al confine catastale della proprietà del contribuente, inglobato in quest’ultima mediante una recinzione – insisteva su strada vicinale da ritenersi pubblica in forza del relativo inserimento in un elenco delle strade pubbliche fino dal 1931 come da “verbale n. ***** del ***** del Podestà di Licata” e non essendovi prova, da parte del contribuente, del fatto che trattavasi di strada vicinale privata (“non è stata prodotta dal contribuente alcuna prova che qualifichi la strada come strada vicinale privata”).
CONSIDERATO
che:
1. con il primo motivo di ricorso, rubricato violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 40, la ricorrente deduce che “l’area che si assume occupata, che trovasi in contrada ***** lungo la strada vicinale ***** per la quale è stata applicata la TOSAP di III categoria non è ricompresa in nessuna delle aree contemplate dal regolamento, Allegato A, art. 10” Tosap del comune di Licata “e pertanto per le aree non previste dal regolamento non è applicabile la tassa”;
2. il motivo è inammissibile per l’assorbente ragione che esso veicola una questione nuova. Non risulta dall’esposizione dei fatti di causa contenuta nel ricorso né dalla sentenza impugnata che sia mai stato fatto riferimento, nei gradi di merito, alla non inclusione dello spazio della cui occupazione si tratta tra le aree (solo) per le quali sarebbe previsto il pagamento della tassa né, in particolare, ad alcun regolamento, allegato A, art. 10;
3. con il secondo motivo di ricorso, rubricato violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 39, viene dedotto che l’occupazione è inesistente in quanto la superficie asseritamente occupata è in realtà compresa all’interno della proprietà di essa contribuente e che la superficie non è mai stata assoggettata a pubblico transito perché all’interno del muro di confine;
4. il motivo è inammissibile perché, nella prima parte, tendente a veicolare, di fronte a questa Corte, giudice di legittimità, non una censura di illegittimità della sentenza impugnata ma la prospettazione di una realtà di fatto diversa da quella accertata dalla CTR e quindi a chiedere una rivalutazione del merito della causa. Nella seconda parte il motivo si risolve in un paralogismo: la sottrazione all’uso pubblico mediante l’apposizione del muro è ciò che – in base a quanto emerge dalla sentenza impugnata – ha portato all’emissione del provvedimento impositivo;
5. con il terzo motivo di ricorso viene lamentato l’omesso esame di una relazione peritale da cui risulterebbe che l’area asseritamente occupata sarebbe parte della proprietà di essa ricorrente (all’interno del muro di confine);
6. il motivo è inammissibile per difetto di specificità (art. 366 c.p.c.). Vi si fa riferimento ad una perizia senza alcuna precisazione sul se e quando la stessa sia stata prodotta nei gradi di merito. Nella parte della motivazione della sentenza impugnata in cui vengono esposti i fatti di causa non si parla della perizia. Nella parte in diritto della motivazione si dice che la contribuente niente ha “prodotto alcuna prova documentale onde affermare” a sostegno delle proprie tesi;
7. il quarto motivo di ricorso di ricorso, rubricato “omesso esame di un fatto controverso e decisivo. Valore probatorio del verbale del podestà ai fini della dimostrazione della proprietà o dell’asservimento ad uso pubblico”, viene dedotto che la CTR ha errato nell’attribuire al suddetto verbale, contenente l’elenco comunale delle strade vicinali, efficacia di prova della soggezione della strada a pubblico transito essendo essendo “un mero indizio circa l’esistenza e il tracciato delle strade ivi iscritte”;
8. il motivo è infondato;
Questa Corte ha in più occasioni affermato che l’iscrizione di una strada nell’elenco delle vie pubbliche o gravate da uso pubblico, pur non avendo natura costitutiva e portata assoluta, ha tuttavia funzione dichiarativa ponendo una presunzione di pubblicità dell’uso, superabile con la prova contraria della natura della strada e dell’inesistenza di un diritto di godimento da parte della collettività (v. tra altre, Sez.0 n. 26897 del 23/12/2016; n. 1624 del 27/01/2010).
9. il ricorso deve essere rigettato;
10. le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere al Comune di Licata le spese del presente giudizio, liquidate in 1500,00, oltre spese forfetarie, accessori di legge ed Euro 200,00 per esborsi; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, la società ricorrente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio svolta con modalità da remoto, il 7 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021