Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.3097 del 09/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5108-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGRICOLA MEDITERRANEA SPA, LOGISTICAMEDITERANEA SPA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PANAMA 95, presso lo studio dell’avvocato PICCIAREDDA FRANCO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato CHESSA MIGLIOR GUIDO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 43/2013 della COMM. TRIB. REG. di CAGLIARI, depositata il 13/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/11/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FEDERICI.

RILEVATO

Che:

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 43/04/2013, depositata dalla Commissione tributaria regionale della Sardegna il 13 dicembre 2013, con la quale erano stati annullati gli avvisi d’accertamento notificati alle società Agricola Mediterranea s.p.a. e Logistica Mediterranea s.p.a.

Ha rappresentato che a seguito di verifica fiscale presso la prima delle società era emerso il mancato raggiungimento nel triennio 2003-2005 del reddito minimo imponibile determinato secondo i criteri automatici stabiliti per le società di comodo ai sensi della L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 30. Ritenute insufficienti le motivazioni addotte dalla contribuente, l’Amministrazione finanziaria aveva notificato alla Agricola Mediterranea spa l’avviso di accertamento con il quale era stato rettificato il reddito imponibile per l’anno 2005 nella misura presunta di Euro 1.804.695,00, comminando anche le sanzioni. Poichè la società aveva aderito alla tassazione di gruppo, quale consolidata, con la Logistica Mediterranea spa, quale consolidante, l’Amministrazione finanziaria aveva notificato anche a quest’ultima l’atto impositivo ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 127, comma 1, lett. d).

Le società, che contestavano le pretese erariali, avevano adito la Commissione tributaria provinciale di Cagliari, la quale con sentenza n. 101/03/2011 aveva rigettato i riuniti ricorsi delle contribuenti relativamente alla rettifica dell’imponibile, ma annullato le sanzioni. Ciascuna parte per quanto soccombente aveva appellato la pronuncia. La Commissione tributaria regionale della Sardegna, con la decisione ora impugnata, aveva accolto il ricorso delle società e rigettato quello dell’Amministrazione finanziaria, così annullando integralmente gli atti impositivi. Il giudice regionale ha ritenuto che vi fossero i presupposti per la disapplicazione della disciplina prevista dalla L. n. 724 del 1994, art. 30, trovando giustificazione il mancato raggiungimento degli specifici livelli di ricavi rispetto ai capitali immobilizzati -e dunque l’inoperatività per gli anni d’imposta esaminati- nell’alluvione che nel 1999 aveva investito e compromesso l’attività, esercitata nel settore agricolo, della Agricola Mediterranea spa.

L’Agenzia delle entrate ha censurato la sentenza con tre motivi:

con il primo per nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, dell’art. 132 c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per essere sorretta la decisione da motivazione solo apparente;

con il secondo, in subordine al primo, per omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non aver chiarito le ragioni giustificative del mancato raggiungimento dei ricavi minimi prescritti dalla regola normativa sulle cd. società di comodo;

con il terzo per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 127, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per l’errore interpretativo in cui era incorsa la decisione nel negare l’applicabilità delle sanzioni.

Ha pertanto chiesto la cassazione della sentenza.

Si sono costituite le società, che hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza, nonchè la sua improcedibilità per violazione delle prescrizioni previste dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4. Nel merito hanno contestato i motivi articolati dall’Ufficio, chiedendone il rigetto. Memoria depositata.

Nell’adunanza camerale del 5 novembre 2020 la causa è stata trattata e decisa.

CONSIDERATO

che:

esaminando preliminarmente le eccezioni sollevate dai controricorrenti, con la prima si sostiene che il ricorso manchi di autosufficienza perchè non sono esposti con sufficienza i fatti di causa. L’eccezione va disattesa perchè l’atto riporta con sufficiente chiarezza le questioni oggetto di causa e lo sviluppo processuale nelle fasi di merito, nella piena osservanza dell’obbligo di “esposizione sommaria dei fatti di causa”. Il principio di autosufficienza è volto ad agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, da evincersi unitamente ai motivi dell’impugnazione e a tal fine il ricorso per cassazione deve contenere la chiara esposizione dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le posizioni processuali delle parti con l’indicazione degli atti con cui sono stati formulati causa petendi e petitum, nonchè degli argomenti dei giudici dei singoli gradi (ex multis cfr. Cass., 28/05/2018, n. 13312; 4/10/2018, n. 24340). Nel caso di specie i parametri richiesti dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, risultano osservati.

Neppure fondata è l’eccezione di improcedibilità del ricorso perchè non si specifica neppure quali sarebbero gli atti non depositati, sicchè la genericità dell’eccezione non consente neppure di comprenderne la portata.

Esaminando dunque il merito del ricorso dell’Agenzia, con il primo motivo questa si duole della nullità della sentenza perchè sorretta da motivazione solo apparente.

Sussiste motivazione apparente della sentenza ogni qual volta il giudice di merito ometta di indicare su quali elementi abbia fondato il proprio convincimento, nonchè quando, pur indicandoli, a tale elencazione ometta di far seguire una disamina almeno chiara e sufficiente, sul piano logico e giuridico, tale da permettere un adeguato controllo sull’esattezza e logicità del suo ragionamento. In sede di gravame la decisione può essere legittimamente motivata per relationem ove il giudice d’appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, sì da consentire, attraverso la parte motiva di entrambe le sentenze, di ricavare un percorso argomentativo adeguato e corretto, ovvero purchè il rinvio sia operato così da rendere possibile ed agevole il controllo, dando conto delle argomentazioni delle parti e della loro identità con quelle esaminate nella pronuncia impugnata. La decisione è peraltro nulla per apparente motivazione quando il giudice si sia limitato ad aderire alla decisione di primo grado senza che emerga, in alcun modo, che a tale risultato sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (cfr. Cass., sent. 14786/2016; 7/04/2017, n. 9105). La motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve infatti ritenersi apparente quando, ancorchè graficamente esistente ed eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regolano la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, (Cass., 30/06/2020, n. 13248; cfr. anche 5/08/2019, n. 20921). E l’apparenza si rivela ogni qual volta la pronuncia evidenzi un’obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio (Cass., 14/02/2020, n. 3819).

Nel caso di specie il giudice regionale, dopo aver superato questioni sulla ritualità degli atti impositivi, affrontando il terzo motivo di ricorso, relativo al fondamento degli avvisi d’accertamento, ha ritenuto di respingere le ragioni dell’Amministrazione dichiarando che “la società Agricola Mediterranea, in risposta ai rilievi dell’Ufficio, ha indicato cause oggettive (quali le conseguenze pluriennali dell’alluvione del 1999) di effettiva impossibilità al raggiungimento dei ricavi minimi”. Null’altro. Non vi è alcuna spiegazione che almeno aiuti a chiarire la fattispecie, ed innanzitutto perchè, a distanza di un quinquennio dall’alluvione che interessò quel territorio e che compromise solo una parte dei terreni dell’azienda agricola -estesa varie centinaia di ettari-, la società non fosse stata in grado di recuperare i parametri reddituali delle società di comodo. Manca cioè una motivazione che permetta quanto meno di controllare il percorso logico seguito dall’organo giudicante, sicchè la successiva affermazione, secondo cui sussistevano le condizioni per la disapplicazione della disciplina dettata dall’art. 30 della L. n. 724 del 1994, costituisce una mera petizione di principio. Il motivo è dunque fondato e trova accoglimento.

I motivi secondo e terzo sono assorbiti dall’accoglimento del primo.

Conclusivamente la sentenza è nulla e va cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sardegna, che in diversa composizione provvederà al riesame dell’appello, oltre che alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sardegna che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 5 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2021

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