LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –
Dott. GALATI Vincenzo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27443/2015 R.G. proposto da:
LA M. DI POMPEI S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Oreste e Guglielmo Cantillo, elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori in Roma, Lungotevere dei Mellini n. 17;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, sez. staccata di Salerno, n. 3495/12/2015 depositata il 15 aprile 2015, non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 9 luglio 2021 dal consigliere Pierpaolo Gori.
RILEVATO
che:
1. Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, sez. staccata di Salerno, veniva accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Salerno n. 484/15/2012 la quale aveva a sua volta accolto l’impugnazione della società “La M. di Pompei S.r.l.”, esercente attività di compravendita di immobili, avverso un avviso di accertamento per IRES, IRAP, IVA, Addizionali 2004.
2. Le riprese traevano origine dalla contestazione di emissione di fatture per operazioni inesistenti e indebita detrazione di imposta in relazione ad ammortamenti indeducibili, per la ritenuta giuridica inesistenza di due atti di compravendita, aventi rispettivamente ad oggetto un fabbricato adibito ad albergo e di un terreno edificabile ceduti dalla società Costruzioni di A.F. S.a.s. (al tempo Nuovo Park Hotel S.a.s. di C.F.).
3. La CTR riteneva che le operazioni dovessero ritenersi inesistenti sulla base di un compendio di elementi di prova, tra cui la mancanza di strumenti di pagamento tracciabili nonostante il rilevante prezzo da corrispondere (fattura n. ***** di Euro 481.555,32 di cui 94.944,68 asseritamente pagati in contanti, e fattura n. 12 di Euro 2.000.240,00 asseritamente interamente saldata in contanti), la continuazione del possesso e il permanere del controllo sugli immobili in capo a parte della venditrice, i rapporti di parentela che legavano gli organi rappresentativi sia della venditrice che dell’acquirente.
4. Avverso la decisione propone ricorso la contribuente per due motivi, cui replica l’Agenzia delle Entrate con controricorso.
CONSIDERATO
che:
5. Con il primo motivo di ricorso – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – il contribuente deduce la violazione dell’art. 345 c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 1, per aver la CTR indebitamente accolto la prospettazione dell’Agenzia appellante, nonostante il mutamento di causa petendi in cui sarebbe incorsa, per aver fondato l’atto di gravame sull’abuso del diritto in luogo della contestazione originaria per emissione di fatture per operazioni simulate e inesistenti.
6. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, come eccepito in controricorso. Premesso che la deduzione della società non è in alcun modo confermata dal contenuto della sentenza, ove tanto nella sintesi dei motivi di appello quanto nella ratio decidendi si legge che l’Agenzia ha coerentemente con le pregresse difese prospettato l’inesistenza delle operazioni in primo luogo per mancanza di prova del loro pagamento, la ricorrente non riproduce né sintetizza dettagliatamente il contenuto degli atti rilevanti (Sez. 5 -, Ordinanza n. 24340 del 04/10/2018, Rv. 651398 – 01) al fine di consentire un confronto tra i contenuti dell’avviso dell’accertamento e dell’appello e, così facendo, non fornisce nemmeno elementi alla Corte idonei per ritenere la censura decisiva.
7. Non è infatti idonea a tal fine la prospettazione a pag. 6 del ricorso di una interpretazione dell’avviso da parte della contribuente, così riassunta: “nell’avviso di accertamento, quindi, la contestazione era argomentata supponendo l’inesistenza giudica delle due operazioni”. Ancora più generica e inididonea a dimostrare la decisività del motivo è l’esposizione, a pag.7 del ricorso, della asseritamente diversa causa petendi che sarebbe posta dall’Agenzia a sostegno dell’appello: “la prospettiva della simulazione risulta nella sostanza abbandonata dall’Agenzia (…) la vicenda viene ricondotta, infatti, nella diversa fattispecie dell’abuso del diritto, la quale postula, all’opposto, l’effettività delle operazioni compiute (…)”. Era al contrario necessario riprodurre i passaggi testuali dei due atti o quantomeno offrirne una dettagliata sintesi distinguendo chiaramente i fatti e le ragioni di diritto in essi contenuti dalla successiva interpretazione ricavatane dalla contribuente, onere non assolto nel caso in esame dalla ricorrente.
8. Con il secondo motivo di ricorso – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – la contribuente deduce l’errore in cui sarebbe incorso il giudice d’appello nell’interpretazione dei due contatti di compràvendita, in violazione dell’art. 1362 c.c., e l’omesso esame di circostanze decisive per superficiale e lacunosa ricostruzione della vicenda negoziale.
9. Il motivo è inammissibile, per più ragioni. Ai fini della prospettata violazione di legge, va ribadito che l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito, e che il ricorrente al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 9461 del 09/04/2021, Rv. 661265 – 01), adempimento non compiuto dalla società.
10. E’ la stessa contribuente ad affermare, a pag.9 del ricorso, che la qualificazione alternativa dei contratti, di atto dispositivo a titolo gratuito in luogo di compravendita, non è mai stata prospettata da alcuno nei precedenti gradi di giudizio e, dunque, è questione nuova proposta per la prima volta in Cassazione. Per il resto, la rilettura dei fatti (pagamento prezzo, parziale identità degli organi rappresentativi delle società contraenti) operata dalla ricorrente nel senso a sé favorevole è la riproposizione della prospettazione di parte già esaminata dall’organo giudicante in sede di merito, la quale si contrappone all’accertamento in fatto ad essa contrario operato del giudice d’appello, adeguatamente motivato e poggiante su precisi riferimenti al quadro istruttorio, ulteriore ragione di inammissibilità della censura, come eccepito dalla controricorrente.
11. Quanto poi al prospettato vizio motivazionale per superficiale e lacunosa ricostruzione della vicenda negoziale da parte della CTR, vizio prospettato in termini generici e circostanziato solo con riferimento alla natura di beni strumentali degli acquisti e all’omessa detrazione dell’IVA a pag. 10 del ricorso nei primi due capoversi, si tratta di una doglianza che si risolve in una critica per insufficiente motivazione, inammissibile nell’attuale quadro normativo.
Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ha riformato il testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e si applica nei confronti di ogni sentenza pubblicata dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e, dunque, dall’11 settembre 2012. La novella trova dunque applicazione nella fattispecie, in cui la sentenza impugnata è stata depositata il 15 aprile 2015 e, nel testo applicabile, il vizio motivazionale deve essere dedotto censurando l'”omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti” e non più l'”omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione” circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio come precedentemente previsto dal “vecchio” n. 5, con conseguente inammissibilità del motivo di ricorso il quale non ha tenuto conto del mutato quadro normativo processuale (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 19881 del 2014).
12. Conclusivamente il ricorso dev’essere rigettato, per inammissibilità dei motivi e le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
La Corte:
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in favore dell’Agenzia in Euro 9.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Si dà atto del fatto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021