Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.30971 del 29/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angelina M. – Presidente –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA Maria Giuli – Consigliere –

Dott. GORI P. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7421/2014 R.G. proposto da:

T.M.A., rappresentata e difesa dall’Avv. Carlo Salvatores con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Alessandro Voglino in Roma, via Francesco Slacci n. 4;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, costituita unicamente ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione ex art. 370 c.p.c., comma 1;

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, n. 110/8/2011 depositata il 29 luglio 2011, non notificata.

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 16 dicembre 2020 dal consigliere Pierpaolo Gori.

RILEVATO

che:

1. Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, veniva accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano n. 189/11/2009 la quale aveva accolto il ricorso di T.M.A. contro la cartella di pagamento IVA, IRPEF e IRAP 2001 emessa a seguito di avviso di accertamento non impugnato.

2. La CTR riformava la decisione di primo grado, ritenendo la notifica della cartella di pagamento – la cui validità era stata con successo contestata dalla contribuente in primo grado – efficace per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. e pienamente valida la notifica dell’avviso di accertamento sottostante la cartella, con conseguente definitività del titolo in capo alla contribuente.

3. Avverso la decisione propone ricorso T.M.A. per un unico motivo, mentre l’Agenzia delle Entrate si è costituita ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione ex art. 370 c.p.c., comma 1, senza svolgere effettive difese.

CONSIDERATO

che:

4. Con un unico motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – la ricorrente denuncia l’inesistenza/nullità della notifica dell’atto di appello e quindi del giudizio e della decisione contumaciale assunta dalla CTR, formulata sul rilievo che alla contribuente, odierna parte ricorrente, non sarebbe mai stato notificato l’atto di appello proposto dall’Agenzia contro la sentenza di primo grado.

5. Il motivo è inammissibile per la genericità dell’assunto, avendo T.M.A. articolato la propria doglianza in maniera non autosufficiente.

La Corte rammenta la consolidata giurisprudenza secondo la quale ove sia contestata la rituale notifica di un atto processuale (Sez. 5 -, Sentenza n. 5185 del 28/02/2017, Rv. 643229 – 01) – e anche procedimentale, cfr. Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 31038 del 30/11/2018, Rv. 651622 – 01 -, per il rispetto del principio di autosufficienza, è necessaria la trascrizione integrale delle relate e degli atti relativi al procedimento notificatorio, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza in base alla sola lettura del ricorso, senza necessità di accedere a fonti esterne allo stesso. A tale condolidato principio di diritto fa eccezione il caso in cui la mera trascrizione della relata di notifica non possa aggiungere alcunché alla piena intellegibilità della censura (Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 1150 del 17/01/2019), dal momento che l’adempimento dei requisiti di contenuto-forma previsti dall’art. 366 c.p.c. non è fine a se stesso.

6. Orbene, la contribuente non impugna in termini specifici l’accertamento compiuto dalla CTR secondo cui l’Agenzia ha offerto prova della rituale notifica dell’atto di appello: “Parte appellata non si costituiva in giudizio. Agli atti copia fotostatica di avviso di ricevimento di raccomandata A/R, relativa alla spedizione a parte appellata del sopraccitato atto di appello.” (cfr. p.3 sentenza gravata).

7. Ove la ricorrente voglia contestare tale preciso accertamento di fatto ancorato sul quadro probatorio (copia fotostatica dell’avviso di ricevimento di raccomandata A/R), deve riprodurre nel corpo del ricorso l’avviso per sostanziare la propria prospettazione, e non può limitarsi a rielaborarlo interpretandolo in termini riduttivi come fatto a pag. 11 del ricorso riferendo di un “atto interno datato ***** da cui si dovrebbe inferire che in un tempo non specificato, un qualche atto, ancora non specificato, sarebbe stato indirizzato (…)”, non essendo sufficiente il richiamo agli allegati per consentire al Collegio di apprezzare la decisività della censura.

8. Il motivo di ricorso, in cui in termini inammissibili si assume la nullità dell’appello, è stato dal Collegio esaminato prioritariamente in base all’art. 327 c.p.c., comma 2, come interpretato da Cass. Sez. U, Sentenza n. 14815 del 04/06/2008, nondimeno la Corte d’ufficio deve anche verificare pregiudizialmente la ritualità della notifica del ricorso per Cassazione.

La sentenza impugnata, non notificata, è stata depositata il 29 luglio 2011, mentre il ricorso per cassazione è stato portato alla notifica all’ufficiale postale il 14 marzo 2014, e il termine “lungo” per impugnare ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 38, in riferimento all’art. 327 c.p.c. applicabile ratione temporis alla fattispecie è di un anno – poiché il ricorso avanti alla CTP è stato depositato anteriormente al 4 luglio 2009.

9. Inoltre, tenuto conto anche del fatto che sul termine per impugnare incidono sia il fatto che la sospensione feriale al tempo applicabile ex lege 7 ottobre 1969, n. 742 era di 46 giorni, sia il D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito in L. n. 111 del 2011 il quale dalla data della sua entrata in vigore 6 luglio 2011 sino al 30 giugno 2012 ha disposto per le liti di valore inferiore ad Euro 20.000 (la contribuente a pag. 16 del ricorso dichiara un valore della controversia inferiore a tale soglia) la sospensione del termine per impugnare, il termine per ricorrere per Cassazione è irrimediabilmente spirato prima del 14 marzo 2014.

10. In conclusione, pronunciando sul ricorso, questo dev’essere dichiarato inammissibile e, considerato che l’Agenzia non ha svolto difese effettive, nessun provvedimento dev’essere adottato in punto di spese di lite.

PQM

La Corte:

pronunciando sul ricorso, ne dichiara l’inammissibilità;

Dichiara che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021

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