LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –
Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –
Dott. FANTICINI Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7945/2014 R.G. proposto da:
D.B.P., rappresentato e difeso dall’avv. Gianfranco Gaffuri, dall’avv. Francesco V. Albertini e dell’avv. Gabriele Pafundi, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, viale Giulio Cesare, 14 per procura speciale a margine del ricorso.
– ricorrente –
Contro
Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia 148/38/13 depositata il 25.9.2013.
Udita la relazione svolta alla adunanza camerale del 13.5.2021 dal Consigliere Rosaria Maria Castorina.
OSSERVA L’Agenzia delle Entrate emetteva un avviso di accertamento con il quale rettificava la dichiarazione presentata da D.B.P., esercente l’attività di riparazione di carrozzerie e di autoveicoli, per l’anno di imposta 2006, e riprendeva a tassazione imponibili non dichiarati, all’esito di indagini bancarie effettuate, previa notifica del questionario, su due conti correnti accesi presso la Banca Unicredit.
Il contribuente impugnava l’avviso e la CTP di Milano lo accoglieva parzialmente rideterminando il reddito di impresa.
Il D.B. impugnava la sentenza e la CTR della Lombardia con sentenza n. 148/38/13 depositata il 25.9.2013 respingeva il gravame.
Avverso la sentenza di appello il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi.
L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo e il secondo motivo il contribuente deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 51,54 e 56; del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 32 e 42; della L. n. 241 del 1990, artt. 3 e 21 septies; della L. n. 212 del 2000, art. 7 e art. 12, comma 7 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Lamenta che erroneamente la CTR aveva ritenuto che trattandosi di accertamenti bancari, non risultava applicabile il dettato dell’art. 12, comma 7 dello Statuto e aveva disatteso la censura di mancata allegazione dell’atto autorizzativo delle indagini bancarie.
2. Le censure sono suscettibili di trattazione congiunta. Esse non sono fondate.
2.1.I motivi ruotano attorno all’obbligatorietà del contraddittorio endoprocedimentale e dell’applicazione del termine dilatorio anche nel caso di controlli effettuati “a tavolino” cioè senza l’accesso presso il domicilio del contribuente (o la sede legale dell’imprenditore) ma direttamente nei locali dell’ufficio.
Questa Corte ha posto la distinzione tra controlli aventi ad oggetto tributi “non armonizzati” e controlli su tributi “armonizzati”, questi ultimi soggetti al diritto dell’unione Europea.
Nel caso di tributi “non armonizzati” è principio oramai cristallizzato che, in assenza di un “accesso” da parte dei verificatori presso il domicilio del contribuente (o i locali dell’impresa), l’eventuale avviso di accertamento è legittimo pur in assenza del contraddittorio preventivo e, quindi, del mancato rispetto del termine dilatorio dalla conclusione dell’attività da parte dell’ufficio. Ciò in quanto l’obbligo dell’amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l’invalidità dell’atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi per le quali detto vincolo risulti specificamente sancito da una norma interna. Pertanto, considerata l’assenza nel diritto nazionale di una specifica statuizione che comporti un generalizzato obbligo di contraddittorio preventivo (che comporti, in caso di violazione, l’invalidità dell’atto), è ragionevole concludere che, nel caso di accertamento “a tavolino” di tributi “non armonizzati”, l’avviso di accertamento è legittimo anche senza il rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni e, ovviamente in assenza di particolare e motivata urgenza (su tutte cfr Cassazione sezioni unite, sentenza n. 24823/2015).
Diverso il caso dei tributi “armonizzati” perché, stante la diretta applicazione del diritto dell’Unione che prevede invece un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale, la violazione di detto obbligo, anche in ipotesi di controlli “a tavolino” comporta in ogni caso l’invalidità dell’atto, purché in giudizio il contribuente superi la “prova di resistenza” cioè il contribuente deve enunciare dinanzi al giudice tributario le ragioni che in concreto avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato. L’opposizione di tali ragioni non deve essere però essere meramente pretestuosa “e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell’interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto” (cfr Cassazione, pronuncia nn. 9496/2020, 20036/2018, 27420/2018, 2875/2017 e 10030/2017).
Nella specie è incontestato che il contraddittorio sia stato attivato, mentre con riferimento al termine dilatorio il contribuente non ha nemmeno allegato le ragioni che in concreto avrebbe potuto far valere se il termine fosse stato concesso.
Inoltre, la disposizione di cui all’art. 12 non si applica agli accertamenti effettuati negli uffici finanziari esaminando la documentazione spontaneamente consegnata dal contribuente e, quindi, senza procedere ad accessi, ispezioni, verifiche fiscali nei locali destinati all’esercizio dell’attività commerciale, che è il presupposto applicativo del disposto di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, u.c.; per cui questa Corte esclude ogni equiparazione dell’attività prevista dall’art. 12 con l’ipotesi di consegna della documentazione contabile effettuata dal contribuente presso gli uffici dell’amministrazione, sussistendo l’obbligo del contraddittorio preventivo solo in caso di attività svolta e/o iniziata presso la sede dell’attività. (Cass. n. 6219 del 2018).
2.2. Quanto all’autorizzazione alle indagini bancarie questa Corte ha reiteratamente affermato che: “In tema di accertamento dell’IVA, l’autorizzazione prescritta dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51, comma 2, n. 7 (nel testo, applicabile “ratione temporis”, risultante dalle modifiche introdotte dalla L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 18, comma 2, lett. c) e d) ai fini dell’espletamento delle indagini bancarie risponde a finalità di mero controllo delle dichiarazioni e dei versamenti d’imposta e non richiede alcuna motivazione; pertanto, la mancata esibizione della stessa all’interessato non comporta l’illegittimità dell’avviso di accertamento fondato sulle risultanze delle movimentazioni bancarie acquisite dall’Ufficio o dalla Guardia di Finanza, potendo l’illegittimità essere dichiarata soltanto nel caso in cui dette movimentazioni siano state acquisite in materiale mancanza dell’autorizzazione, e sempre che tale mancanza abbia prodotto un concreto pregiudizio per il contribuente.” (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 16874 del 21/07/2009 – Rv. 609290 – 01; Cass. 7747/2019).
La CTR nella specie ha accertato che l’autorizzazione c’era in quanto l’Agenzia era stata delegata e autorizzata a ciò dal Tribunale di Monza.
3. Con il terzo motivo deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su questioni esplicitamente sollevate nei precedenti gradi di giudizio, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4.
4. Con il quarto motivo deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 51, e 56; del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 32 e 42; della L. n. 212 del 2000, art. 10 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Con entrambi i motivi lamenta che la CTR non aveva esaminato tutte le giustificazioni fornite dal contribuente in merito ai movimenti bancari rilevati.
Le censure sono suscettibili di trattazione congiunta. Esse non sono fondate.
4.1.Ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudizio ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto (Cass., 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass. civ., 11 gennaio 2016, n. 195; Cass. civ.,11 settembre 2015, n. 17956; Cass., 4 ottobre 2011, n. 20311; Cass. civ., 21 luglio 2006, n. 16788).
Ciò non si verifica quando la decisione comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamene esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (cfr. Cass. civ. 4 ottobre 2011, n. 20311; Cass. civ., 08 marzo 2007, n. 5351; Cass. civ., 10 maggio 2007, n. 10696; Cass. civ., 21 luglio 2006, n. 16788).
4.2.In tema di onere della prova e di verifica giudiziale in materia di accertamenti bancari, questa Corte ha affermato che la presunzione di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, dettata in materia di imposte sui redditi, così come quella di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 2, per l’Iva, è una presunzione legale juris tantum, che consente di considerare come ricavo riconducibile all’attività professionale o imprenditoriale del contribuente qualsiasi accredito riscontrato sul conto corrente del medesimo e su quello dei congiunti, in presenza di chiari elementi sintomatici.
Ciò comporta l’inversione dell’onere della prova, spettando al contribuente di superare la suddetta presunzione, dimostrando che dei movimenti sui conti bancari egli ha tenuto conto nelle dichiarazioni o indicando la provenienza dei singoli versamenti con riferimento tanto ai termini soggettivi dei singoli rapporti, quanto alle diverse cause giustificative degli accrediti (cfr Cassazione nn. 26111/2015 e 21800/2017).
Pertanto, il contribuente, nell’adempimento dell’onere di dimostrare l’estraneità delle movimentazioni bancarie alle operazioni imponibili, deve fornire una prova analitica della diversa riferibilità di ogni versamento bancario, (cfr Cassazione nn. 18081/2010, 22179/2008 e 26018/2014).
Nella specie il ricorrente non ha offerto, nemmeno in prospettazione una giustificazione analitica delle singole movimentazioni.
5. Con il quinto motivo deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54 e 55; del D.P.R., artt. 32 e 39 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Lamenta che nell’ambito dell’accertamento induttivo del reddito occorreva tenere conto non soltanto dei maggiori ricavi determinati, ma anche dell’incidenza dei corrispondenti costi.
La censura non è fondata.
Invero “in tema di imposte sui redditi, l’Amministrazione finanziaria deve riconoscere una deduzione in misura percentuale forfettaria dei costi di produzione soltanto in caso di accertamento induttivo “puro” D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 2, mentre in caso di accertamento analitico o analitico presuntivo (come in caso di indagini bancarie) è il contribuente ad avere l’onere di provare l’esistenza di costi deducibili, afferenti ai maggiori ricavi o compensi, senza che l’Ufficio possa, o debba, procedere al loro riconoscimento forfettario” (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 22868 del 29/09/2017; vedi anche Cass. n. 7743/2019; Cass.17365/2020);
6. Con il sesto motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa considerazione e pronuncia su questioni esplicitamente sollevate nei precedenti gradi di giudizio, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4.
In particolare deduce che la CTP, rideterminando il reddito di impresa, nulla aveva statuito in ordine alla connesse imposte e che la CTR aveva omesso di pronunciare su tale motivo di impugnazione.
La censura è inammissibile per difetto di autosufficienza, in quanto il ricorrente, nel descrivere il contenuto dell’atto di appello ne omette la trascrizione impedendo a questa Corte di verificare se esso effettivamente conteneva la censura del profilo della sentenza di primo grado, né indica in quale parte la censura fosse stata formulata.
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 5.600,00 oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 13 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021