LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – rel. Consigliere –
Dott. CONDELLO Pasqualina A. P. – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –
Dott. SAIEVA Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8643/2015 R.G. proposto da:
01 Zero Uno Societa Sportiva Dilettantistica a r.l., in persona del legale rapp.te, rapp.ta e difesa, giusta procura in margine al ricorso, dall’Avv.to Luca Tartaglione con il quale è elettivamente domiciliata in Roma, Viale Regina Margherita n. 294, presso lo studio dell’Avv.to Angelo Vallefuoco.
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, n. 1934/05/14, depositata in data 06/10/2014, non notificata;
udita la relazione della causa svolta, nell’udienza camerale del 11/06/2021, dal Consigliere Dott.ssa D’Angiolella Rosita.
RILEVATO
che:
1. Con tre avvisi di accertamento, emessi nei confronti della 01 Zero Uno Società Sportiva Dilettantistica a r.l., (di seguito, per brevità, Società), per gli anni 2005, 2006 e 2007, l’Agenzia delle entrate recuperava a tassazione le ritenute sui compensi erogati dalla Società a sedici collaboratori autonomi, non versate, per inapplicabilità del regime agevolato proprio delle associazioni e società sportive dilettantistiche, oltre interessi e sanzioni, per un totale di Euro 63.736,28.
2. La Società proponeva distinti ricorsi avverso gli avvisi di accertamento e la Commissione tributaria provinciale di Firenze, previa riunione, li rigettava.
3. La Società proponeva appello avverso la sentenza dei primi giudici che, con la sentenza in epigrafe, veniva respinto dalla Commissione tributaria regionale della Toscana (di seguito, CTR). In particolare la CTR dopo aver affermato che per la qualifica di attività sportiva dilettantistica va considerata la “concreta ed effettiva” attività esercitata, ha ritenuto che: “Nello specifico non v’e’ dubbio che, come dimostrato dall’ufficio e riportato nell’impugnata decisione, lo scopo prevalente dell’appellante fosse quello di offrire, a tutti coloro che lo volessero, servizi diretti al conseguimento del benessere fisico dietro pagamento di apposito corrispettivo. Ne consegue che indipendentemente da ogni altra considerazione sulla non compiutamente dimostrata occasionalità delle prestazioni fornite nei confronti dei collaboratori – non possono ritenersi applicabili le invocate previsioni dell’art. 67 TUIR”.
4. La Società ha proposto ricorso per Cassazione, affidato a tre motivi. Depositata memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c..
5. L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo di ricorso la Società ricorrente, dopo avere evidenziato (v. primi due righi del motivo, pag. 28) che esso è proposto “sulla ritenuta fondatezza in punto di an delle pretese dell’Agenzia delle entrate”, deduce “la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto in proposito, e in specie del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67, comma 1, lett. m), in forza dell’art. 360 c.p.c.; nonché omesso e/o errato esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, e cioè quelli in base quali si ritiene che sia dimostrata l’assoluta infondatezza in fatto e in diritto delle pretese fiscali avanzate in causa dall’Agenzia delle entrate, in ragione del dimostrato carattere sportivo dilettantistico della 01 Zero Uno Società Sportiva Dilettantistica, del carattere sportivo dilettantistico delle prestazioni di lavoro autonomo rese dei suoi suddetti collaboratori ed del carattere sportivo dilettantistico, certamente non di lavoro, di compensi ad essi versati, in forza dell’art. 360 c.p.c., n. 5”. Nella lunga esposizione del motivo (da pag. 29 a pag. 57) la ricorrente società assume che la CTR ha erroneamente ritenuto fondate le pretese avanzate dell’Agenzia delle entrate a titolo di ritenuta fiscale e di relative sanzioni nonché che, con motivazione stringata, si sarebbe limitata a richiamare la decisione della Commissione tributaria provinciale ed a fare un erroneo richiamo alla sentenza numero 22739 del 2008 di questa Corte. All’uopo si riferisce a documenti prodotti in primo grado e a fatti riguardanti l’effettività dell’attività dilettantistica che, a suo dire, avrebbero provato la sussistenza dei presupposti per l’applicazione del regime fiscale agevolato. Deduce, altresì, l’esistenza di un giudicato (il rimando è alla sentenza del Tribunale di lavoro di Firenze n. 540 del 2014) con il quale quale sarebbe stata riconosciuta la natura di società dilettantistica della Società. La ricorrente censura la sentenza impugnata anche per la violazione della normativa fiscale di favore prevista dall’art. 67 t.u.i.r., comma 1, insistendo circa la rilevanza, a tal fine, del certificato rilasciato dal C.O.N.I. di riconoscimento di Società sportiva dilettantistica.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, sulla premessa che tale mezzo (v. primi due righi del motivo, pag. 57) è proposto “sulla ritenuta fondatezza in punto di an delle pretese dell’Agenzia delle entrate” ma anche, a differenza del primo mezzo, “in punto di asserita mancata prova da parte della 01 Zero Uno Società Sportiva Dilettantistica”, deduce “la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto in proposito, e cioè del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67, comma 1, lett. l), in forza dell’art. 360 c.p.c., n. 3; nonché omesso e/o errato esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, e cioè quelli in base quali si ritiene che sia dimostrata l’assoluta infondatezza in fatto e in diritto delle pretese fiscali avanzate in causa dall’Agenzia delle entrate, in ragione del carattere di non abitualità e di non professionalità delle prestazioni di lavoro rese dai collaboratori della Zero Uno Società Sportiva Dilettantistica e dei compensi ad essi versati, di cui è causa in forza dell’art. 360 c.p.c., n. 5.”. Nell’esposizione del motivo (da pag. 57 a pag. 65) la società ricorrente deduce plurime violazioni di legge per aver la CTR erroneamente ritenuto fondate le pretese avanzate dell’Agenzia delle entrate senza considerare che la Società aveva fornito la prova dell’effettività delle prestazioni dilettantistiche, nonché l’insufficienza della motivazione sulla abitualità e professionalità dell’attività sportiva. Non manca di indicare specifici elementi circostanziali riguardanti l’effettività dell’attività dilettantistica svolta dalla Società volti a dimostrare la sussistenza dei presupposti per l’applicazione del regime fiscale agevolato.
1.3. Egualmente, col terzo mezzo, dopo aver premesso che esso riguarda la “ritenuta fondatezza in punto di an e di quantum della pretesa fiscale”, deduce “la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto in proposito, e cioè del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 69, comma 2, in forza dell’art. 360 c.p.c., n. 3; nonché omesso e/o errato esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, e cioè quelli in base quali si ritiene che sia dimostrata l’assoluta infondatezza in fatto e in diritto delle pretese fiscali avanzate in causa dall’Agenzia delle entrate, per i compensi ricevuti dai collaboratori della 01 Zero Uno Società Sortiva Dilettantistica al di sotto della soglia dei 7.500,00 Euro nel relativo periodo annuo di imposta, in forza dell’art. 360 c.p.c., n. 5”. La ricorrente, espone un elenco nominativo dei collaboratori e dei pagamenti da essi singolarmente ricevuti, nonché richiama la sentenza del Tribunale del Lavoro di Firenze n. 540 del 2014 che ha riconosciuto l’esenzione per i lavoratori che non superino la soglia di compensi pari ad Euro 7.500,00.
2. Il ricorso è ammissibile e fondato.
2.1. A differenza di quanto eccepito dall’Amministrazione controricorrente, i motivi di ricorso superano il vaglio di ammissibilità alla stregua dei principi enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 9100 del 06/05/2015, secondo cui l’articolazione dei motivi di ricorso in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non costituisce, di per sé, ragione d’inammissibilità dell’impugnazione, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, che la formulazione dei motivi permetta di cogliere con sufficiente chiarezza le doglianze prospettate al fine di consentirne l’esame “negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati”.
2.2. Nella specie, le censure prospettate, sia sotto il profilo della violazione di legge che sotto il profilo del vizio motivazionale, sono intellegibili allo stesso modo in cui lo sarebbero state con un’ articolazione separata, non soltanto in considerazione delle argomentazioni in fatto ed in diritto enucleate a sostegno dei tre motivi di ricorso, ma soprattutto in relazione alla motivazione della sentenza impugnata, così succinta, sia nella parte narrativa che in quella in diritto, da non rendere individuabile la fattispecie concreta oggetto di verifica e, in relazione ad essa, la valutazione dei fatti, storici e giuridici, offerti in controprova dal contribuente (e localizzati in ricorso ed in memoria) per dimostrare la natura dilettantistica della “01 Zero Uno Società Sportiva Dilettantistica a r.l.” per l’applicabilità delle agevolazioni fiscali di cui all’art. 67 t.u.i.r..
2.3. In tal senso risultano, dunque, fondati i profili di censura enucleati dalla ricorrente sul vizio motivazionale della sentenza impugnata laddove, sul presupposto che “lo scopo prevalente dell’appellante fosse quello di offrire, a tutti coloro che lo volessero, servizi diretti al conseguimento del benessere fisico dietro pagamento di apposito corrispettivo”, ha mancato di argomentare sugli elementi circostanziali addotti dalla contribuente per sostenere l’applicabilità del regime agevolativo, limitandosi ad affermare, in maniera tanto generica quanto incomprensibile, che “indipendentemente da ogni altra considerazione sulla non compiutamente dimostrata occasionalità delle prestazioni fornite nei confronti dei collaboratori non possono ritenersi applicabili le invocate previsioni dell’art. 67 TUIR”.
3. Le censure dedotte in relazione al paradigma di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sono dunque fondate, con conseguente assorbimento dei profili di censura con i quali si deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67, comma 1, lett. l).
3.1. Ed invero, secondo il costante insegnamento di questa Corte “ai fini della sufficienza della motivazione della sentenza, il giudice non può, quando esamina i fatti di prova, limitarsi ad enunciare il giudizio nel quale consiste la sua valutazione, perché questo è il solo contenuto “statico” della complessa dichiarazione motivazionale, ma deve impegnarsi anche nella descrizione del processo cognitivo attraverso il quale è passato dalla situazione di iniziale ignoranza dei fatti alla situazione finale costituita dal giudizio, che rappresenta il necessario contenuto “dinamico” della dichiarazione stessa” (v. Sez. 5, 20/12/2018, n. 32980; id. Sez. 6-5, 29/07/2016, n. 15964).
3.2. Alla luce del su enunciato e condiviso principio, l’affermazione della CTR “(…)sulla non compiutamente dimostrata occasionalità delle prestazioni fornite nei confronti dei collaboratori”, oltre a essere apodittica è insufficientemente motivata risultando, tra l’altro, anche la pretermissione, ad opera del Giudice di appello, di diversi contrari e, pertanto, decisivi elementi di fatto, come espressamente individuati dalla ricorrente in seno al mezzo di impugnazione (quali il certificato rilasciato dal C.O.N. I di riconoscimento alla Società di società sportiva dilettantistica, l’elenco nominativo dei collaboratori e dei pagamenti da essi singolarmente ricevuti, la sentenza del Tribunale di lavoro di Firenze n. 540 del 2014, passata in cosa giudicata e versata in atti).
4. All’accoglimento del ricorso nei termini appena esposti, consegue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Toscana, in diversa composizione, la quale provvederà al riesame, fornendo congrua motivazione, e al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
Accoglie il ricorso per quanto in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Toscana, in diversa composizione, cui demanda di provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quina Sezione Civile, il 11 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021