LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –
Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –
Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20710/2015 R.G. proposto da:
EI Karnak s.r.l. in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv. Edmondo Tomaselli presso ii cui studio in Roma, Via Piemonte 39/a è elettivamente domiciliata.
– ricorrente –
Contro
Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 959/35/15 depositata il 18.2.2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22.6.2021 dal Consigliere Rosaria Maria Castorina.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 959/35/15 depositata il 18.2.2015, non notificata, la Commissione tributaria regionale del Lazio respingeva l’appello proposto da EI Karnak s.r.l., esercente la propria attività nell’ambito della ristorazione, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva rigettato il ricorso proposto dalla contribuente contro un avviso di accertamento, per l’anno di imposta 2007, con il quale veniva rettificata la dichiarazione dei redditi e recuperati a tassazione maggiori imposte oltre sanzioni ed interessi.
La CTR affermava che sulla base dell’inattendibilità complessiva delle scritture contabili l’ufficio poteva procedere ad accertamento induttivo.
Avverso la sentenza del giudice di appello la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidando il suo mezzo a quattro motivi.
L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il secondo motivo, da esaminarsi preliminarmente, la contribuente deduce omessa motivazione su un punto decisivo della controversia.
Lamenta che la CTR non aveva reso alcuna motivazione sui motivi di appello, richiamando in modo non pertinente la motivazione di primo grado e che, affermando che si era in presenza di inattendibilità complessiva delle scritture contabili, aveva per ciò solo esonerato l’amministrazione dall’onere della prova, senza esaminare la contestazione circa il metodo utilizzato per determinare la percentuale di ricarico.
La censura è fondata per i motivi che si vanno a precisare.
Per costante orientamento di questa Corte, il discrimine tra l’accertamento condotto con metodo analitico-extracontabile (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d) e l’accertamento condotto con metodo induttivo puro (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55, comma 2, (quest’ultimo in materia di imposte indirette) va ricercato rispettivamente nella “parziale od assoluta” inattendibilità dei dati risultanti dalle scritture contabili. Nel primo caso, la “incompletezza, falsità od inesattezza” degli elementi indicati non è tale da non consentire di prescindere dalle scritture contabili, sicché l’Ufficio accertatore è legittimato solamente a “completare” le lacune riscontrate, utilizzando, ai fini della dimostrazione della esistenza di componenti positivi di reddito non dichiarati ovvero della inesistenza di componenti negativi dichiarati, anche presunzioni semplici rispondenti ai requisiti previsti dall’art. 2729 c.c.. Nel secondo caso, invece, “le omissioni o le false od inesatte indicazioni” risultano tali da inficiare la attendibilità – e dunque la utilizzabilità, ai fini dell’accertamento – anche degli “altri” dati contabili, con la conseguenza che in questo caso l’Amministrazione finanziaria può “prescindere in tutto od in parte dalle risultanze del bilancio o delle scritture contabili in quanto esistenti” ed è legittimata a determinare l’imponibile in base ad elementi meramente indiziari anche se inidonei ad assurgere a prova presuntiva ex artt. 2727 e 2729 c.c..
Da quanto detto consegue che l’eventuale errore commesso dal Giudice di merito nel “qualificare” il tipo di accertamento svolto in concreto dalla Amministrazione finanziaria, non rileva mai “ex se” (sotto il profilo della violazione o falsa applicazione della norma descrittiva degli elementi costitutivi della fattispecie attributiva del potere amministrativo – e dunque in relazione al parametro della violazione di norma di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), ma si risolve sempre o in un errore attinente all’attività processuale, censurabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (nel caso in cui venga prospettata la illegittima acquisizione di elementi di prova in violazione dei limiti alla ammissibilità delle prove stabiliti dalle norme processuali tributarie) o in un errore di fatto concernente la selezione e la valutazione del materiale probatorio utilizzato a fondamento della decisione e si risolve in un vizio della motivazione censurabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. n. 17952 del 24/7/2013; Cass. 6061/2020).
Nella specie la ricorrente, nella parte espositiva, ha riprodotto il motivo di appello nel quale si evidenziava che la rettifica operata dall’ufficio si basava su presunti consumi di riso e di pasta nel corso dell’anno analiticamente contestati.
La scelta da parte dell’Amministrazione finanziaria del criterio di determinazione della percentuale di ricarico deve rispondere a canoni di coerenza logica e congruità che devono essere esplicitati attraverso adeguato ragionamento.
La CTR si è limitata ad affermare genericamente che la percentuale di ricarico deve avere ad oggetto un campione significativo, per qualità e quantità dei beni oggetto dell’attività di impresa senza necessariamente estendersi alla totalità dei beni, senza esaminare in alcun modo la contestazione della parte sulle modalità di accertamento dei presunti consumi di riso e pasta nel corso dell’anno, circostanza rilevante per il giudizio, omettendo ogni motivazione sul punto.
Il secondo motivo deve essere, pertanto accolto.
La trattazione del primo motivo con il quale si censura ancora una omessa motivazione su circostanza rilevante per il giudizio e del terzo con il quale si deduce la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies e dell’art. 62 sexies convertito nella L. n. 427 del 1993 devono ritenersi assorbiti.
3. Con il quarto motivo deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 33, comma 1, per difetto di notifica della istanza di discussione in pubblica udienza del ricorso in appello.
La censura è inammissibile per difetto di specificità.
Non è chiaro il motivo della censura, se la trattazione della causa in appello sia avvenuta in pubblica udienza e se la parte si dolga della sua mancata partecipazione o che si sia dato luogo alla trattazione in pubblica udienza in assenza di prova della notificazione della relativa istanza alla controparte. In ogni caso la deduzione, priva di alcun riferimento dimostrativo, rimane meramente enunciata.
Il secondo motivo di ricorso deve essere, pertanto, accolto con rinvio alla CTR del Lazio che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo e il terzo, inammissibile il quarto; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021