Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.30989 del 02/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9680/2015 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

– ricorrente –

contro

CSS s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Alessandra Giovannetti e Matteo Rossomando, con domicilio eletto presso lo studio della prima, sito in Roma, via Piemonte, 39;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, n. 1134/22/14, depositata il 10 ottobre 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 giugno 2021 dal Consigliere Paolo Catallozzi.

RILEVATO

che:

– l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, depositata il 10 ottobre 2014, di reiezione dell’appello dalla medesima proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della CSS s.p.a. per l’annullamento dell’atto di contestazione con cui le era stato chiesto, quale coobbligata solidale ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 60 bis, il pagamento dell’I.v.a., relativa ad operazioni di acquisto di veicoli, non versata dal cedente;

– il giudice di appello ha disatteso il gravame erariale evidenziando, in particolare, che le cessioni erano avvenute ad un valore non inferiore a quello normale e che non vi erano elementi da cui poter desumere che la contribuente potesse essere consapevole della condotta fraudolenta del cedente;

– il ricorso è affidato a tre motivi;

– resiste con controricorso la CSS s.p.a.;

– quest’ultima deposita memoria ai sensi dell’art. 380-bis 1 c.p.c..

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo l’Agenzia denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 14 e 60 bis, per aver la sentenza impugnata ritenuto che le cessioni in oggetto fossero intervenute per un valore non inferiore a quello normale, benché lo stesso fosse inferiore al costo di acquisto sostenuto dal cedente;

– con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60 bis, degli artt. 2697,2727 e 2729 c.c. e dell’art. 145 c.p.c., per aver il giudice di appello escluso la responsabilità solidale della contribuente pur in assenza dell’accertamento delle circostanze da dimostrarsi per via documentale – che avrebbero determinato il minor valore di mercato dei beni ceduti rispetto al costo di acquisto;

– con l’ultimo motivo si duole della violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60 bis e degli artt. 2697,2727 e 2729 c.c., per aver la Commissione regionale escluso tale responsabilità solidale in ragione del fatto che il prezzo inferiore delle cessioni non fosse connesso con il mancato pagamento dell’I.v.a.;

– i motivi, esaminabili congiuntamente, sono infondati;

– il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60-bis, nella versione, applicabile al caso in esame, risultante dall’introduzione della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 386, prevede, al comma 2, l’obbligazione solidale del cessionario per il pagamento dell’IVA non versata dal cedente relativamente alle cessioni di beni elencati nel D.M. 22 dicembre 2005 (tra cui, per quel che qui rileva, gli autoveicoli: art. 1, comma 1, lett. a);

– trattasi di presunzione di solidarietà che opera limitatamente alle “cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale” e può essere superata, ai sensi del successivo comma 3, con la dimostrazione, per via documentale, “che il prezzo inferiore dei beni è stato determinato in ragione di eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o sulla base di specifiche disposizioni di legge e che comunque non è connesso con il mancato pagamento dell’imposta”;

– l’art. 60-bis va coordinato con l’art. 14, D.P.R. n. 633 del 1972, il quale stabilisce – nel testo vigente ratione temporis – che “Per valore normale dei beni e dei servizi si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per beni o servizi della stessa specie o similari in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui è stata effettuata l’operazione o nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe dell’impresa che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini della camera di commercio più vicina, alle tariffe professionali e ai listini di borsa”;

– la disposizione va interpretata alla luce della sesta Dir. del Consiglio 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE, art. 21, n. 3, secondo cui la facoltà degli Stati membri di considerare un soggetto diverso dal debitore solidalmente responsabile per il versamento dell’IVA è subordinato al fatto che egli, al momento dell’esecuzione dell’operazione a suo favore, era a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che l’IVA dovuta su tale operazione, o su un’operazione precedente o successiva, non sarebbe stata assolta, e che le eventuali presunzioni previste al riguardo non possono essere formulate in maniera tale da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile per il soggetto passivo superarle fornendo la prova contraria (cfr. Corte Giust. 11 maggio 2006, Federation of Technological Industries);

– è stato, conseguentemente, affermato che l’obiettiva divaricazione fra il prezzo sostenuto e quello di mercato è sufficiente elemento costitutivo della solidarietà nel recupero dell’imposta, e ciò per ragioni di economicità e celerità dell’accertamento fiscale in relazione a comportamenti incauti del cessionario che non refluiscono necessariamente nel fenomeno delle cd. catene fraudolente, tant’e’ che la responsabilità solidale in discorso opera anche senza dimostrazione della colpevole ignoranza della frode (così, Cass. 16 gennaio 2019, n. 877);

– la presunzione non trova applicazione, dunque, qualora emerga che il prezzo delle cessioni non sia inferiore a quello normale ovvero qualora il cessionario offra un’adeguata giustificazione della ragione per cui tale prezzo sia inferiore a tale valore;

– ciò posto, si rileva che la Commissione regionale, pur prendendo atto della contestazione dell’Ufficio in ordine al fatto che tali cessioni fossero avvenute ad un prezzo inferiore rispetto a quello di acquisto e non negando tale circostanza, ha affermato che tale prezzo fosse coerente con quelli medi rilevati nel mercato di riferimento, puntualizzando che nessuna delle parti aveva allegato che i beni ceduti presentavano caratteristiche tali da influire sui valori medi accertati;

– ha, altresì, aggiunto che, in ogni caso, non vi erano elementi da cui poter ritenere che la contribuente fosse consapevole della frode realizzata dalla cedente;

– così argomentando, ha fatto corretta applicazione dei richiamati principi di diritto, in quanto la dimostrazione del fatto che il prezzo delle cessioni corrisponde a quello generalmente praticato anche dagli altri operatori del mercato, valutato unitamente all’assenza di caratteristiche dei beni ceduti idonee a giustificare una divergenza del valore degli stessi rispetto a quello medi e di modalità delle cessioni che avrebbero dovuto indurre l’acquirente diligente a rendersi conto dell’intento fraudolento del cedente, assume rilevanza ai fini della inoperatività della presunzione;

– pertanto, per le suesposte considerazioni il ricorso non può essere accolto;

– le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 7.200,00, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, Euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 25 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021

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