LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. FANTICINI Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. CORRADINI Grazia – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20860/2015 R.G. proposto da:
Avv. I.C.L., elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Piazza Salerno, n. 6, rappresentato e difeso da sé medesimo ai sensi dell’art. 86 c.p.c.;
– ricorrente –
contro
EQUITALIA SUD S.P.A., rappresentata e difesa dall’Avv. Gioia Vaccari, presso il cui studio in Roma, viale Gioacchino Rossini, n. 18, è
elettivamente domiciliata;
– controricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 231/28/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata in data 22/1/2015;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 LUGLIO 2021 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI.
RILEVATO
che:
– l’Avv. I.C.L. impugnava le cartelle di pagamento emesse dall’agente della riscossione (e la relativa iscrizione ipotecaria) affermando la loro omessa notificazione;
– la C.T.P. di Roma annullava gli atti in ragione della mancata prova della notifica;
– su appello dell’agente della riscossione Equitalia Gerit S.p.A. (che solo nel secondo grado depositava la documentazione attestante l’avvenuta notificazione delle cartelle impugnate), la C.T.R. del Lazio, con la sentenza n. 231/28/15 del 22/1/2015, riformava la decisione di primo grado e dichiarava inammissibile il ricorso introduttivo dell’ I.;
– avverso tale decisione I.C.L. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi;
– ha resistito con controricorso l’agente della riscossione Equitalia Sud;
– l’Agenzia delle Entrate ha depositato memoria per la partecipazione all’eventuale discussione orale.
CONSIDERATO
che:
1. Come risulta dalla documentazione depositata con la memoria del 30/6/2021, il ricorrente ha aderito alla definizione agevolata prevista dal D.L. n. 193 del 2016 e ha provveduto al pagamento integrale del debito, nella misura comunicata dall’agente della riscossione.
2. In presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi del D.L n. 193 del 2016, art. 6, convertito con modificazioni dalla L. n. 225 del 2016, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, il pagamento integrale del debito (Cass., Sez. 6, Ordinanza n. 24083 del 3/10/2018, Rv. 650607-01; conforme, Cass., Sez. L, Ordinanza n. 11540 del 2/5/2019, Rv. 653828-01).
3. In ordine alla pronunzia sulle spese, si rileva che “in tema di definizione agevolata delle controversie ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, comma 2, (conv., con modif., dalla L. n. 225 del 2016), ove il contribuente rinunci al ricorso durante il procedimento di legittimità, non trova applicazione la regola generale di cui all’art. 391 c.p.c., comma 2, poiché la condanna alle spese del medesimo contrasterebbe con la ratio della definizione agevolata, dissuadendolo ad aderire alla stessa, sicché, anche se l’ente impositore non accetta la rinuncia, deve essere disposta la compensazione delle spese” (Cass., Sez. 6-L, Ordinanza n. 28311 del 07/11/2018, Rv. 651733-01; conforme a Cass., Sez. 5, Sentenza n. 10198 del 27/04/2018, Rv. 647968-01).
4. “Nell’ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. “doppio contributo unificato”” (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 31732 del 07/12/2018, Rv. 651779-01, in tema di rinuncia al ricorso da parte del contribuente per adesione alla definizione agevolata).
PQM
La Corte:
dichiara cessata la materia del contendere; compensa le spese.
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Quinta Sezione Civile, il 6 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021