LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –
Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9765-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
D.C.V.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 411/2014 della COMM. TRIB. REG. PUGLIA SEZ. DIST. di FOGGIA, depositata il 20/02/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 08/07/2021 dal Consigliere Dott. NAPOLITANO LUCIO.
RILEVATO
che:
L’Agenzia delle entrate – Direzione provinciale di Foggia – notificò al sig. D.C.V. avviso di accertamento col quale erano recuperate a tassazione le maggiori IRPEF e relative addizionali ritenute dovute per l’anno 2001 sul presupposto della percezione da parte del D.C. di maggior reddito di capitale in relazione alla partecipazione da lui detenuta nella ***** S.r.l., anch’essa soggetta ad accertamento per il medesimo anno d’imposta, col quale era stato rettificato in aumento il reddito d’impresa dalla società medesima dichiarato.
Il D.C. impugnò l’avviso di accertamento a lui notificato dinanzi alla Commissione tributaria provinciale (CTP) di Foggia, che accolse il ricorso, sul presupposto che nelle more era stato annullato, con altra pronuncia resa dalla stessa Commissione tributaria provinciale, l’avviso di accertamento notificato alla società.
Proposto appello dall’Ufficio, la Commissione tributaria regionale (CTR) della Puglia – sezione staccata di Foggia – con sentenza n. 411/25/14, depositata il 20 febbraio 2014, respinse il gravame, rilevando a sua volta che nelle more era intervenuta altra decisione della medesima CTR, che aveva rigettato l’appello proposto dall’Amministrazione finanziaria avverso la sentenza di primo grado ad essa sfavorevole resa nel giudizio riguardante l’accertamento notificato nei confronti della società per il medesimo anno d’imposta.
Il giudice tributario d’appello osservò ancora come non potesse disporsi la riunione dei giudizi, attesa la pendenza, a seguito della proposizione di ricorso per cassazione da parte dell’Agenzia delle entrate avverso la decisione intervenuta nella causa riguardante l’accertamento societario, di detto giudizio dinanzi al giudice di legittimità.
Avverso la sentenza n. 411/25/14 della CTR della Puglia – sezione staccata di Foggia – non notificata, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo.
Il D.C. è rimasto intimato.
CONSIDERATO
che:
1. Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente Agenzia delle entrate denuncia violazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, avendo posto la decisione impugnata a fondamento del rigetto dell’appello proposto dall’Amministrazione finanziaria avverso la decisione riguardante l’avviso di accertamento notificato al socio pronuncia priva dell’autorità di giudicato, essendo stata oggetto di ricorso per cassazione la sentenza della CTR della Puglia – sezione staccata di Foggia – n. 2/27/13, riguardante l’accertamento societario.
1.1. Il motivo è fondato.
La decisione in questa sede impugnata prende atto essa stessa del fatto che la decisione relativa all’accertamento verso la società era priva dell’autorità di giudicato, essendo stata oggetto di ricorso per cassazione da parte dell’Amministrazione finanziaria, ricorso che, peraltro, è stato nelle more definito da questa Corte (Cass. sez. 5, ord. 20 maggio 2021, n. 13800), che ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Puglia – sezione staccata di Foggia – per nuovo esame nel merito, avendo rilevato il difetto di legittimazione alla proposizione dell’impugnazione dell’altro socio C.L., quale rappresentante legale t della società al tempo dell’accertamento, essendo, al tempo della notifica dell’accertamento alla società, già intervenuta sentenza di fallimento della ***** S.r.l.
1.2. Ne consegue che il ricorso proposto dall’Amministrazione finanziaria nei confronti dell’altro socio D.C. debba essere accolto, essendo venuto meno il presupposto (annullamento dell’atto impositivo riguardante la società per il medesimo anno d’imposta), in forza del quale era stata accolta l’impugnazione del D.C. avverso l’avviso di accertamento lo stesso notificato in qualità di socio per il maggior reddito di capitale contestato dal fisco in relazione alla partecipazione dallo stesso detenuta nell’anzidetta società.
2. La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata, con rinvio per nuovo esame alla Commissione tributaria regionale della Puglia – sezione staccata di Foggia – in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Puglia – sezione staccata di Foggia – in diversa composizione, cui demanda anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 8 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021