LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – rel. est. Consigliere –
Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13514/2015 R.G. proposto da:
R.P.M., rapp.ta e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv.to Massimo Bottinelli, e dall’Avv. Andrea Manzi, con i quali è elettivamente domiciliata in Roma, Via Confalonieri, n. 5;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
– controricorrente –
contro
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, n. 5967/2014, depositata in data 17/11/2014, non notificata;
udita la relazione della causa svolta, nella Camera di consiglio del 12 luglio 2021, dal Consigliere Dott.ssa Rosita D’Angiolella.
RILEVATO
che:
1. R.P.M., nel corso dell’anno 2008, avvalendosi della facoltà concessa dalla L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 7, rideterminava, con apposita perizia di rivalutazione, i valori di acquisto di alcuni terreni siti in ***** (CO); in seguito a tale determinazione, provvedeva al versamento della prima rata ed compilando l’apposito quadro del modello “Unico 2009”. Successivamente non provvedeva al versamento delle due ulteriori rate, così intendo revocare la scelta di rivalutazione del terreno.
2. L’Agenzia delle entrate iscriveva a ruolo l’importo delle due rate non pagate e notificava a R.P.M. la cartella esattoriale (n. *****) per il pagamento di Euro 47.146,59, comprensivi di imposta sostituiva, interessi e sanzioni.
3. La contribuente ricorreva avverso tale cartella innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Como, che respingeva il ricorso.
4. La sentenza della CTP veniva impugnata, in appello, dalla contribuente che chiedeva la riforma della sentenza di prime cure nella parte in cui aveva escluso la libera revocabilità della scelta di rivalutazione dei terreni. La CTR adita, con la sentenza in epigrafe, respingeva il ricorso, confermando la prima decisione.
5. R.P.M. ha proposto ricorso in cassazione avverso la decisione della CTR, affidandosi a due motivi, cui resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la CTR respinto il gravame sulla considerazione erronea che la scelta, operata in considerazione della facoltà concessa dalla norma in parola, di rivalutare i terreni pagando un’imposta sostitutiva “agevolata” del 4%, anziché un’imposta con aliquota marginale sulla plusvalenza maturata al momento della vendita del terreno, fosse irretrattabile ed irrevocabile, trattandosi, invece, di una manifestazione di volontà negoziale, come tale sempre soggetta a revoca del disponente.
2. La sentenza impugnata va esente dalle censure prospettate, avendo fatto retta applicazione dei principi da tempo affermati da questa Corte, e mai contrastati, secondo cui, il D.Lgs. n. 448 del 2001, art. 7, pur attribuendo alla libera scelta del contribuente la facoltà di accedere all’imposta sostitutiva mediante adempimento delle condizioni previste, stabilisce, però, che, una volta soddisfatte tali condizioni (redazione della perizia e versamento dell’intero importo o – indifferentemente – della prima rata di esso entro i termini previsti dalla medesima norma), si determina l’irreversibile perfezionamento dell’obbligazione tributaria, sicché, a seguito di tale manifestazione unilaterale di volontà del contribuente, portata a conoscenza dell’Amministrazione finanziaria, si produce l’effetto della rideterminazione del valore del bene non più unilateralmente revocabile, sia che il contribuente abbia scelto di avvalersi del pagamento rateale sia che si sia avvalso del pagamento in un’unica soluzione (cfr., Sez. 6-5, 10/12/2015, n. 24953; per le plusvalenze realizzatesi in seguito all’acquisto di partecipazioni, v. Sez. 5, 20/02/2015, n. 3410; cfr., altresì, Sez. 5, 30/06/2016, n. 13406, che, con riferimento ai terreni edificabili e con destinazione agricola, afferma che la libera scelta del contribuente di rideterminare il valore del bene attraverso una perizia giurata di stima e versare l’imposta sostitutiva del D.Lgs. n. 448 del 2001, ex art. 7, non può essere revocata neppure in conseguenza di un evento successivo ed imprevedibile, quale il suo decesso, intervenuto prima della cessione del bene, che non priva di causa giuridica l’adempimento dell’obbligazione tributaria ormai effettuato, sicché gli eredi non possono ottenerne il rimborso).
2.1. In tal senso è stato soggiunto (v. Sez. 6-5, 20/12/2016, n. 26317), che, trattandosi di una scelta irrevocabile, in caso di pagamento rateale, restano dovuti i successivi versamenti, non potendo invocarsi il principio dell’emendabilità della dichiarazione in relazione a specifiche manifestazioni di volontà negoziale.
3. Col secondo mezzo la ricorrente denuncia, sotto il paradigma di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame circa un fatto decisivo e controverso tra le parti, nonché l’insufficienza della motivazione e la motivazione apparente, per non aver la CTR valutato il precedente portato alla sua attenzione, relativo alla sentenza della CTR Lombardia n. 71/66/2011 del 11.4.2011.
3.1. Il mezzo è inammissibile. Costituisce ius receptum che il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nell’attuale testo modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2, attiene necessariamente ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ossia un fatto storico-naturalistico, principale o secondario risultante dalla sentenza o dagli atti processuali (v. Cass., Sez. 61, 06/09/2019, n. 22397; Cass., Sez. 1, 18/10/2018, n. 26305), dedotto con un’esposizione chiara e sintetica, in relazione al quale si assume un vuoto argomentativo (omessa motivazione), oppure la carenza della trama argomentativa che la renda inidonea a dare conto delle ragioni della decisione (insufficiente motivazione) o, infine, un percorso argomentativo incomprensibile per l’insuperabile contrasto asserzioni inconciliabili (motivazione contraddittoria) (cfr., ex multis, Cass.” 29/07/2015, n. 15997; Cass., 29/07/2011, n. 16655). Viceversa, con tale mezzo, il ricorrente invoca questioni giuridiche, peraltro legate ad un precedente della corte di merito, che nulla hanno a che vedere con il fatto storico naturalistico nel senso indicato e, quindi, non rientranti nel paradigma di censura evocato.
4. Il ricorso va, pertanto, rigettato.
5. Le spese seguono la soccombenza della ricorrente e si liquidano come da dispositivo.
PQM
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell’Agenzia delle entrate, che liquida in complessivi Euro 4.100,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Quinta sezione civile della Corte di Cassazione, il 12 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021