LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – rel. est. Consigliere –
Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13746/2015 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
– ricorrente –
contro
L.C., rappresentata e difesa, giusta procura in margine al controricorso, dall’Avv.to Gianfranco Porreca, con il quale è
elettivamente domiciliata, presso lo studio dell’Avv.to Achille Buonafede, in Roma, Via Federico Cesi, n. 72.
– Controricorrente –
Equitalia Sud s.p.a., in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Roma, Via Lungotevere Flaminio n. 18;
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 10115/09/2014, depositata in data 20/11/2014, non notificata;
udita la relazione della causa svolta, nella Camera di consiglio del 12 luglio 2021, dal Consigliere Dott.ssa Rosita D’Angiolella.
RILEVATO
che:
1. La controversia concerne l’impugnazione di cartella esattoriale emessa da Equitalia Sud s.p.a. nei confronti di L.C., con la quale era stata iscritto a ruolo l’intero carico di imposte, relativamente all’IRPEF ed all’ILOR del 1986, riguardanti l’avviso di accertamento n. *****, sul presupposto della sua definitività in seguito a mancata riassunzione della lite originata dall’impugnazione di tale avviso – (la CTP di Salerno aveva accolto il ricorso della contribuente e tale decisione veniva confermata dalla CTR della Campania, con sentenza n. 239/01/02, che rigettava l’appello dell’Ufficio) – di cui alla sentenza di questa Corte n. 934 del 2009 con la quale, in accoglimento del ricorso dell’Agenzia delle entrate, era stata cassata con rinvio la sentenza della CTR della Campania n. 239/01/02, a cui non aveva fatto seguito la riassunzione del giudizio.
2. All’impugnazione della cartella di pagamento da parte di L.C., seguivano la sentenza della CTP di Avellino n. 136/04/2012 che accoglieva il ricorso, per carenza di motivazione della cartella, e, quindi, la sentenza n. 10115 del 2014 della CTR della Campania che, rigettando l’appello dell’Ufficio, confermava la sentenza dei prime cure. In particolare, la CTR affermava che: “…come chiarito dalla suprema corte di legittimità, l’estinzione del processo comporta ai sensi dell’art. 2945 c.c., il permanere dell’effetto interruttivo della prescrizione provocato dalla domanda giudiziale, dalla quale comincia a decorrere il nuovo periodo di prescrizione, restando escluso l’effetto permanente dell’interruzione prevista dal cit. art., comma 2; tale principio vale anche nel caso di estinzione del processo ai sensi dell’art. 393 c.p.c., per mancata riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio””. Secondo l’assunto della CTR, poiché il credito erariale per la riscossione dell’imposta è soggetto all’ordinario termine di prescrizione decennale, che decorre dal momento in cui il credito diventa esigibile, il dies a quo per l’esercizio del credito erariale, di cui alla cartella, andava calcolato dal giorno in cui l’accertamento è divenuto definitivo per mancata impugnazione, sicché nella specie il credito non poteva essere azionato perché definitivamente estinto per prescrizione.
3. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, affidandosi a tre motivi.
4. L.C. ha resistito con controricorso ed ha presentato memoria ex art. 380 bis-1 c.p.c..
Il sostituto procuratore generale, nella persona del Dott. V.M., ha presentato, telematicamente, conclusioni scritte in forma di memoria.
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate denuncia, sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 392 e 393 c.p.c., del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 63, comma 2, del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 41 comma 2, degli artt. 2945 e 2946 c.c., del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, per aver CTR, nell’applicare l’ordinario termine di prescrizione decennale, fatto riferimento all’ipotesi in cui l’accertamento sia divenuto definitivo per mancata impugnazione, ipotesi che non attiene al caso de quo, in cui l’accertamento impugnato è divenuto definitivo in seguito all’estinzione per mancata riassunzione del giudizio dopo la sentenza della cassazione con rinvio del relativo giudizio di impugnazione.
1.1. Con il secondo mezzo deduce la violazione di legge già prospettata col primo mezzo sotto il diverso paradigma di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, “per l’ipotesi in cui si ritenga integri un vizio in procedendo”.
1.2. Col terzo, censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 12 e 25, nella parte in cui è stato ritenuto che la cartella di pagamento debba essere motivata alla stregua di un atto impositivo, mentre il D.P.R. cit., art. 12, consentirebbe il semplice riferimento all’atto impositivo o, in mancanza, la motivazione sintetica.
2. Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di seguito esposto.
2.1. Le questioni poste trovano agevole soluzione negli esiti della giurisprudenza di questa Corte che, sulla definitività dell’atto di accertamento conseguente alla mancata riassunzione del giudizio di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione su controversia riguardante l’impugnazione di tale atto, ha affermato che l’estinzione del processo all’esito della cassazione con rinvio della sentenza di merito e dell’omessa riassunzione del giudizio è rilevata anche d’ufficio del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ex art. 45, comma 3, e art. 63, e si estende non soltanto al grado in cui viene pronunziata, ma all’intero giudizio, con il conseguente effetto di consolidamento dell’atto impositivo, in quanto “la pronuncia di estinzione del giudizio comporta, ex art. 393 c.p.c., e del D.Lgs. n. 516 del 1992, art. 63, comma 2, il venir meno dell’intero processo ed, in forza dei principi in materia di impugnazione dell’atto tributario, la definitività dell’avviso di accertamento” (v. Sez. 5-6, 23/11/2016, n. 23922; Sez. 5, 11/08/2016 n. 16956; Sez. 6-5, 19/10/2015, n. 21143; v., altresì, Sez. 5, 13/04/2018, n. 9215).
2.2. In tal senso è stato soggiunto che “in ipotesi di estinzione del processo, per omessa riassunzione della causa avanti al giudice di rinvio, il dies a quo del termine di prescrizione (come di quello di decadenza) va ancorato, a prescindere dalla previsione di cui all’art. 2945 c.c., comma 3, alla data di scadenza del termine utile per la (non attuata) riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio, posto che solo da tale data, per effetto dell’acquisita definitività dell’atto impositivo, l’Amministrazione può, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 14 e 15, far valere in modo definitivo e compiuto il proprio credito, attivando la relativa procedura di riscossione” (cfr., Sez. 6- 5, 12/04/2017, n. 9521; id., Sez. 5, 15/01/2016, n. 556).
2.3. Non si è mancato di considerare che “la riassunzione della causa in sede di rinvio può essere fatta da una qualunque delle parti, tuttavia, dominando, anche in questa fase, il principio dell’interesse (art. 100 c.p.c.), la riassunzione verrà operata da quella delle parti che ha interesse ad ottenere una pronuncia conclusiva, non certo da quella per la quale l’estinzione dell’intero processo possa essere di vantaggio.” (v. Cass. n. 23922 del 2016 cit.).
2.3. Nel caso di specie, come si ricava dalla stessa pronuncia di legittimità n. 934 del 2009, la contribuente, nel giudizio conclusosi con la sentenza della CTR cassata dalla Corte con la sentenza citata, nel rilevare l’infondatezza della pretesa erariale aveva eccepito che “la lavorazione dei materassi, consuetudinariamente, veniva effettuata utilizzando la lana fornita dai clienti e che quella fornita dalla ditta era la parte residuale derivante da un quantitativo insufficiente, fornito dai clienti stessi, per la confezione dei materassi”, e che spettava all’Ufficio, nell’ambito del rapporto tributario, provare i fatti posti a base della pretesa tributaria, rilevi, entrambi, ritenuti manifestamente infondati dalla Corte a favore della tesi erariale (v. motivazione, p. 6.3 e p. 7.3.: “la regolare tenuta delle scritture contabili non è di ostacolo alla determinazione induttiva del reddito da parte dell’Ufficio tributario, quando si siano constatati fatti, come la quantità di un determinato bene utilizzato per l’attività produttiva (nel caso di specie la quantità di lana per materassi), che lasciano ragionevolmente presumere che la regolarità delle scritture contabili sia soltanto formale (…) il ricorso, al fine dell’accertamento tributario, al metodo presuntivo che si sia rivelato legittimo, come s’e’ mostrato discutendo del primo motivo d’impugnazione e riconoscendone la fondatezza, inverte l’onere della prova dell’inesistenza del fatto presuntivo e lo pone a carico del contribuente, che, nel caso di specie, avrebbe dovuto dimostrare che la lana usata per la confezione dei materassi era stata fornita dagli stessi committenti di tali beni”).
2.4. Tali esiti avrebbero dovuto determinare in capo alla contribuente l’interesse alla riassunzione innanzi al giudice di rinvio, invece omessa, con ciò provocando “l’estinzione del processo, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63, comma 2, e la definitività dell’avviso di accertamento impugnato, sicché il termine di prescrizione della pretesa tributaria, necessariamente incorporata nell’atto impositivo, decorre dalla data di scadenza del termine utile per la non attuata riassunzione, momento dal quale l’Amministrazione finanziaria può attivare la procedura di riscossione” e, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 14 e 15, far valere in modo definitivo e compiuto il proprio credito (v. Cass., Sez. 5, 15/01/2016, n. 556; e Sez. 5, 12/04/2017 n. 9521).
3. Da tanto ne consegue che, per individuare il dies a quo del decorso del termine di prescrizione decennale, essenziale ai fini della decisione, va correttamente fatto riferimento al momento in cui la definitività dell’accertamento si è realizzata e dal quale prende avvio la fase della riscossione esecutiva dell’imposta, momento che coincide con quello in cui l’estinzione del giudizio (di rinvio) sull’accertamento dell’imposta si è verificata, cioè, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63, comma 1, (nel testo ratione temporis vigente), un anno e 46 giorni dopo il deposito (16/01/2009) della sentenza n. 934 del 2009 di questa Corte, cui consegue l’acquisita definitività dell’accertamento medesimo.
4. Anche il terzo motivo di ricorso è fondato.
4.1. Non è contestato che l’Agenzia delle entrate, nel procedere all’iscrizione a ruolo, ha motivato l’atto iscritto a titolo definitivo come determinato dall’inattività delle parti a seguito della sentenza della Corte di cassazione n. 934 del 2009 e ha indicato il riferimento all’avviso di accertamento “n. ***** per l’anno d’imposta 1986”.
4.2. In considerazione di quanto sopra esposto circa l’effetto estintivo che travolge anche l’avviso di accertamento conseguente alla mancata riassunzione del giudizio rinviato alla CTR, non v’e’ dubbio che il ruolo oggetto di causa, è un atto conseguente all’avviso di accertamento originario, ma non costituisce il primo atto di esternazione della pretesa fiscale. In tale situazione non sussiste un obbligo di motivazione nei termini indicati dalla sentenza impugnata trattandosi, si ripete, di un atto relativo ad una pretesa fiscale già conosciuta dal contribuente (“avviso di accertamento n. ***** per Irpef ed Ilor anno d’imposta 1986”) e sulla quale quest’ultimo ha esternato le sue difese (cfr., sull’obbligo di motivazione nel caso di cartella esattoriale che non segua ad uno specifico atto impositivo, cfr., Sez. 5, 07/09/2018 n. 21851; Sez. 5, 18/12/2013, n. 28276).
4.3. Quanto ai criteri di calcolo degli interessi sulla pretesa erariale – rispetto ai quali la contribuente ha ribadito, sia in controricorso che nella memoria difensiva, il difetto di motivazione della cartella – va osservato che in tal caso la definitività dell’avviso di accertamento conseguente all’estinzione, copre anche la motivazione sul conteggio degli interessi (decorrenza e tassi).
4.4. Ed invero, l’orientamento della giurisprudenza sezionale, cui si intende dare seguito, distingue le ipotesi in cui il credito erariale è consacrato giudizialmente e sia richiesto, per la prima volta, il pagamento di crediti diversi da quelli contenuti nell’atto impositivo oggetto del giudizio – ipotesi per le quali afferma l’obbligo della motivazione della cartella di pagamento sul calcolo degli interessi maturati sul debito tributario (cfr., Sez. 5, 09/04/2009, n. 8651, Sez. 6-5, 22/06/2017, n. 15554; Sez. 5, 18/12/2013, n. 28276; Sez. 6 – 5, 06/07/2018, n. 17767; Sez. 5, 07/09/2018, n. 21851) dalle ipotesi in cui il credito erariale non sia consacrato giudizialmente e sia determinabile “automaticamente” in virtù di un mero calcolo matematico, per le quali, invece, afferma non sussistere il corrispondente obbligo di motivazionale (per le cartelle D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 36 bis, cfr., Sez. 5, 27/03/2019, n. 8508 secondo cui la cartella è congruamente motivata, quanto al calcolo degli interessi, mediante il richiamo alla dichiarazione dalla quale deriva il debito di imposta ed al conseguente periodo di competenza, essendo il criterio di liquidazione degli stessi predeterminato “ex lege”, e risolvendosi, pertanto, la relativa applicazione in un’operazione matematica; id., Sez. 5, 08/03/2019, n. 6812; Sez. 6 5, 07/06/2017, n. 14236; Sez. 5, 18/12/2009, n. 26671).
4.5. Ritiene il Collegio che, nella specie, trattandosi d’interessi direttamente derivanti dall’avviso di accertamento cristallizzatosi per effetto dell’estinzione del giudizio, prevalga l’approccio meno oneroso per il fisco quale quello formatosi in relazione alle cartelle di pagamento del D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 36 bis, non essendovi una pronuncia che abbia rivisitato il debito della contribuente, ma trattandosi di interessi già previsti nell’originario avviso divenuto definitivo, il cui calcolo richiede una mera operazione matematica.
5. La decisione qui impugnata va, dunque, cassata con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, affinché proceda ad un nuovo esame della controversia.
6. Il giudice di rinvio è tenuto a provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso per quanto in motivazione, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Campania, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Quinta Sezione Civile della Corte di Cassazione, il 12 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021
Codice Civile > Articolo 2945 - Effetti e durata dell'interruzione | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 2946 - Prescrizione ordinaria | Codice Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 1 - Giurisdizione dei giudici ordinari | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 100 - Interesse ad agire | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 392 - Riassunzione della causa | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 393 - Estinzione del processo | Codice Procedura Civile