Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.31006 del 02/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32619-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERAI E DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANGELA MARESCOTTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 635/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 28/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 16/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA LA TORRE.

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle entrate ricorre per l’annullamento della sentenza della C.T.R. dell’Emilia Romagna (n. 635, dep. il 28 marzo 2019), che in controversia su ricorso di Antonio Bellini per l’annullamento dell’avviso di accertamento, notificato D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38 comma 4, per l’anno 2007, sulla base del possesso di beni indicativi di maggiore capacità contributiva, ha rigettato l’appello dell’Agenzia, confermando la decisione di primo grado.

La CTP di Ferrara, con sentenza n. 353 del 2013, aveva accolto il ricorso del contribuente.

La CTR, dopo avere ritenuto censurabile la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva considerato non provato l’apporto economico della madre del contribuente, ha condiviso la decisione di prime cure quanto al concorrente reddito della moglie, destinato alle esigenze familiari e dunque “alle spese relative ai beni di cui si discute”, rigettando conclusivamente l’appello dell’Ufficio.

B.A. si costituisce con controricorso e deposita memoria.

CONSIDERATO

che:

1. Col primo motivo si deduce la nullità della sentenza, per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, e dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per motivazione apparente, in quanto la decisione è assistita da una motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile.

2. Il motivo è infondato.

2.1. La giurisprudenza di questa Corte ha ristretto il sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza circoscrivendolo alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile. Situazioni queste non ricorrenti nella fattispecie in esame, nella quale la statuizione della CTR è chiara nel confermare la decisione di primo grado, pur escludendo la rilevanza della prova contraria offerta dal contribuente quanto all’apporto economico fornito dalla madre.

3. Col secondo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, e art. 35, comma 3, e degli artt. 112,115 e 277 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, per non avere la CTR proceduto ad un accertamento nel merito della pretesa tributaria, ed avere invece disposto l’annullamento in toto dell’atto impositivo.

3.1. Questo motivo è fondato, non avendo il giudice di appello tratto le logiche conseguenze, in ordine alla decisione finale, in relazione all’accertata irrilevanza di una delle prove offerte dal contribuente per superare la presunzione posta a base dell’accertamento impugnato.

3.2. L’omessa statuizione nel merito della pretesa si pone in contrasto con il principio, desumibile dalla stesa struttura del processo tributario, secondo cui qualora il giudice tributario accerti l’inidoneità di taluni elementi a fornire la base per la quantificazione del maggior reddito, è tenuto a pronunciarsi nel merito dell’accertamento.

3.3. E’ stato sul punto affermato che ove riconosciuta la fondatezza di alcune delle censure proposte dal contribuente deve seguire un giudizio di merito e non una pronuncia di illegittimità. Ciò in quanto il processo tributario non è diretto alla mera eliminazione giuridica dell’atto impugnato, ma ad una pronuncia di merito, sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente che dell’accertamento dell’ufficio. Ne consegue che il giudice tributario, ove ritenga invalido l’avviso di accertamento per motivi di ordine sostanziale (e non meramente formali), è tenuto ad esaminare nel merito la pretesa tributaria e a ricondurla, mediante una motivata valutazione sostitutiva, alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 27560 del 30/10/2018).

4. Conclusivamente va accolto il secondo motivo del ricorso, rigettato il primo; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla CTR dell’Emilia Romagna, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo del ricorso; rigetta il primo; cassa la sentenza impugnata cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla CTR dell’Emilia Romagna, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021

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