Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.31008 del 02/11/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30627-2019 proposto da:

HYPO VORARLBERG LEASING SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 91, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO LUCISANO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARIA SONIA VULCANO, CHIARA SOZZI, GIUSEPPE ZIZZO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI GERMIGNAGA (VA), in persona del Sindaco in carica pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell’avvocato GUIDO ROMANELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURIZIO FOGAGNOLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1292/13/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 19/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE CAPOZZI.

RILEVATO

che:

la s.p.a. “HYPO VORARLBERG LEASING” propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza CTR Lombardia, di accoglimento dell’appello proposto dal Comune di Germignana (VA) avverso una sentenza CTP Varese, che aveva accolto il ricorso proposto da essa società ricorrente avverso un avviso di accertamento IMU 2013, emesso nei suoi confronti dal Comune di Germignana (VA); la CTR, riformando la sentenza di primo grado, aveva ritenuto che, in base al D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9, comma 1, l’IMU relativa ad un immobile, concesso in locazione finanziaria ad una società, il cui contratto si era sciolto anticipatamente, era a carico del proprietario per il periodo intercorrente fra lo scioglimento del contratto di leasing e la riconsegna effettiva dell’immobile alla società proprietaria da parte dell’utilizzatore;

CONSIDERATO

che:

il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale la s.p.a. “HYPO VORARLBERG LEASING” lamenta violazione e falsa applicazione D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9, comma 1, artt. 1591 e 1526 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; era infatti da ritenere che, in relazione all’immobile sito in Comune di Germignana (VA), concesso in locazione finanziaria alla ditta Coppelli con contratto del *****, risolto anticipatamente con comunicazione dell’8 ottobre 2012, per inadempimento dell’utilizzatore nel pagamento dei canoni pattuiti e riconsegnato ad essa società ricorrente solo il 1 dicembre 2014, l’IMU doveva gravare sulla ditta utilizzatrice fino alla data di consegna dell’immobile ad essa società concedente, ai sensi del D.Lgs. n. 23 del 2011, citato art. 9, comma 1; il problema era di intendere cosa avesse inteso il legislatore con l’espressione “per tutta la durata del contratto”; invero il legislatore tributario aveva individuato nel possesso di immobili il presupposto impositivo dell’IMU (D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 8, comma 2), conformemente a quanto ritenuto dall’art. 1526 c.c., in tema di risoluzione del contratto di vendita a rate con riserva di proprietà; tale ultima norma, applicabile per analogia alla risoluzione del contratto di leasing traslativo, riconosceva all’utilizzatore il diritto alla restituzione delle rate riscosse, diritto che tuttavia sorgeva solo dopo la restituzione della cosa; e la restituzione assolveva un ruolo fondamentale nell’equilibrio del contratto di leasing, posto che solo dal momento della restituzione il concedente, rientrato nel possesso del bene, poteva trarne ulteriori utilità; era quindi da ritenere che la soggettività passiva IMU rimaneva in capo al locatario fino a quando quest’ultimo esercitava un’autentica potestà sul bene locato; del resto, anche in materia di TASI, la L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 672, (legge di stabilità 2014), aveva espressamente stabilito che, in caso di locazione finanziaria, la TASI era dovuta dal locatario a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto, intendendosi per tale ultimo anche il periodo intercorrente fra la data di stipulazione del contratto e la data di riconsegna dell’immobile dato in leasing al locatore, così come comprovato dal verbale di consegna; pertanto, fino a tale ultimo momento, il locatario utilizzatore era responsabile del pagamento dell’IMU;

che il Comune di Germignana (VA) si è costituito con controricorso;

che la società ricorrente ha altresì presentato memoria;

che l’unico motivo di ricorso proposto dalla società ricorrente è infondato;

che, invero, la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 418 del 2021; Cass. n. 29973 del 2019; Cass. n. 13793 del 2019) è ormai concorde nel ritenere (salvo Cass. n. 19166 del 2019, rimasta peraltro isolata) che, in materia di IMU, il D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9, individua, nel contratto di locazione finanziaria, il locatario quale soggetto passivo dell’imposta a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto, si che, qualora in contratto di leasing si sia risolto e l’immobile non sia stato ancora restituito, è la società di leasing locatrice che torna ad essere il soggetto passivo dell’imposta, pur non avendo essa ancora riacquistato la materiale disponibilità del bene locato per mancata sua riconsegna da parte dell’utilizzatore; pertanto il locatario finanziario non viene più ritenuto quale soggetto passivo IMU non dalla riconsegna da parte sua del bene al concedente, ma dal momento della cessazione del contratto, momento che, ai fini dell’IMU, come nella disciplina civilistica, va identificato in quello del pagamento dell’ultimo canone, in base alla durata stabilita dal contratto, oppure, in ipotesi di risoluzione anticipata per inadempimento, come nella specie in esame, dal momento in cui il contratto è stato risolto; né appare pertinente il richiamo fatto dalla società ricorrente alle norme vigenti in materia di TASI, trattandosi di norme dettate per un tributo differente e che non possono rivestire natura interpretativa, stante la differenza ontologica ravvisabile fra la TASI e l’IMU, atteso che la TASI è destinata a finanziare servizi pubblici indivisibili, dei quali usufruiscono i detentori o possessori di beni immobili; l’IMU ha un presupposto diverso, essendo essa da ricollegare alla mera titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento;

che, alla stregua di quanto sopra esposto, va ritenuto che, in base al disposto del D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9, soggetto passivo dell’IMU, in caso di risoluzione di un contratto di leasing, torna ad essere la società locatrice, anche se la stessa non abbia ancora riacquistato la materiale disponibilità del bene, per mancata sua riconsegna da parte del locatario; invero, ai fini impositivi, assume rilevanza non tanto la detenzione materiale del bene, ma l’esistenza di una vincolo contrattuale, che legittimi la detenzione qualificata, atteso che è quest’ultima a conferire al locatario la titolarità di diritti opponibili “erga omnes”, titolarità che permane finché rimane in vita il rapporto giuridico e che si trasforma in mera detenzione senza titolo in seguito al suo venir meno; come innanzi rilevato, non può poi essere richiamata, in favore della tesi contraria, la diversa disciplina dettata in materia di TASI, la quale è dovuta dall’affittuario fino alla riconsegna del bene, tenuto conto del diverso presupposto impositivo ravvisabile in tale ultimo tributo;

che, pertanto, il ricorso proposto dalla società ricorrente va respinto, con compensazione integrale delle spese di giudizio, tenuto conto del recente formarsi di un’univoca giurisprudenza di legittimità in materia;

che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della contribuente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso proposto dalla contribuente, con compensazione integrale delle spese di giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della contribuente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472