LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13216-2018 proposto da:
P.I.F., domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO RACANELLI;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, *****, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4538/17/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA, depositata il 10/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO MOCCI.
RILEVATO
che:
P.I.F. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Varese. Quest’ultima, a sua volta, aveva accolto il ricorso del contribuente avverso una serie di cartelle di pagamento;
CONSIDERATO
che:
il ricorso è affidato a tre motivi, illustrati da successiva memoria;
che, col primo, il P. invoca violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 1 e 3: la CTR avrebbe errato nel ritenere il parziale difetto di giurisdizione in ordine alle pretese derivanti da crediti non tributari;
che, col secondo, il ricorrente denuncia violazione dell’art. 115 c.p.c., e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, giacché la CTR avrebbe erroneamente escluso l’impugnabilità della cartella di pagamento sul rilievo che la richiesta al concessionario di copia dell’estratto di ruolo non avrebbe potuto comportare la riapertura dei termini per impugnare una cartella non tempestivamente opposta;
che, mediante il terzo, il contribuente deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5: la CTR avrebbe omesso di esaminare la circostanza che le cartelle erano state notificate al suo stesso indirizzo, ma nelle mani della suocera, abitante in un diverso appartamento dello stesso fabbricato;
che l’Agenzia si è costituita con controricorso;
che il primo motivo non è fondato;
che le Sezioni Unite, dopo varie oscillazioni giurisprudenziali, hanno definitivamente acclarato che la giurisdizione in materia di fermo amministrativo ed ipoteca D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77, va ripartita tra giudice tributario ed ordinario a seconda della natura tributaria o no dei crediti (Sez. U, n. 17126 del 28/06/2018), sicché il credito che abbia origine in una violazione del codice della strada o in un illecito di natura previdenziale va attribuito alla competenza del giudice ordinario (Sez. 6-3, n. 32243 del 13/12/2018; Sez. 6-3, n. 24092 del 03/10/2018);
che il secondo motivo è infondato;
che, in tema di contenzioso tributario, l’estratto di ruolo, che è atto interno all’Amministrazione, non può essere oggetto di autonoma impugnazione, ma deve essere impugnato unitamente all’atto impositivo, notificato di regola con la cartella, in difetto non sussistendo interesse concreto e attuale, ex art. 100 c.p.c., ad instaurare una lite tributaria, che non ammette azioni di accertamento negativo del tributo (Sez. 5, n. 13755 del 22/05/2019; Sez. 6-5, n. 22184 del 22/09/2017); che, pertanto, l’ammissibilità dell’impugnazione dell’estratto di ruolo è legata alla coeva impugnazione del ruolo e della cartella di pagamento, non previamente notificati (Sez. 5, n. 27799 del 31/10/2018; Sez. 6-5, n. 22507 del 09/09/2019);
che il terzo motivo, come prospettato, è inammissibile, giacché il ricorrente denuncia omesso esame di una circostanza (la valida notifica delle cartelle), che la CTR ha comunque affrontato (“Il concessionario ha prodotto nel giudizio d’appello le retate di notifica delle cartelle di pagamento sottese all’iscrizione di ipoteca”) e che, in ogni caso, non costituisce quel “fatto storico”, il cui esame sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti (Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014);
che al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, nella misura indicata in dispositivo;
che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, a favore dell’Agenzia delle Entrate, in Euro 5.600, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1bis.
Così deciso in Roma, il 13 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021